Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-06-2011, n. 13011 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che il Ministro dell’economia e della finanze, con ricorso del 21 maggio 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo tre motivi di censura -, nei confronti di L.B.M., il decreto della Corte d’Appello di Napoli, depositato in data 26 maggio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della L.B. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare alla ricorrente la somma di Euro 13.950,00 a titolo di equa riparazione;

che resiste, con controricorso illustrato da memoria, L. B.M.;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 27.000 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 30 settembre 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) la L.B., asseritamene titolare dell’interesse ad ottenere l’annullamento di un’ordinanza di demolizione, aveva proposto – con ricorso del 24 ottobre 1990 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania; b) il Tribunale adito non aveva ancora deciso la causa;

che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in tre anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto -, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in tredici anni ed undici mesi ed ha liquidato a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale la somma di Euro 13.950,00, calcolata in base ad un importo annuo di circa Euro 1.000,00.
Motivi della decisione

che, con i tre motivi di censura, vengono denunciati come illegittimi: l’omessa applicazione dell’istituto della prescrizione;

l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente superiore quello indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, tenuto conto che l’odierna resistente aveva depositato istanza di prelievo soltanto il 10 settembre 2008; la mancata compensazione delle spese di lite;

che il ricorso non merita accoglimento;

che, quanto all’omessa applicazione dell’istituto della prescrizione denunciata con il primo motivo, va ribadito che secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, nel caso – quale quello di specie – di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 27719 del 2009, 1886 e 3325 del 2010);

che, quanto alla omessa considerazione, ai fini della determinazione dell’indennizzo, della circostanza che la odierna controricorrente non aveva per molti anni depositato istanza di prelievo, deve osservarsi che, contrariamente a quanto denunciato dal ricorrente, i Giudici a quibus hanno considerato lo specifico orientamento giurisprudenziale in tema di incidenza sull’indennizzo per equa riparazione della omessa o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo (pag. 3 del decreto impugnato) e, dunque, nel determinare l’indennizzo, ne hanno tenuto conto;

che il motivo concernente le spese di lite è palesemente inammissibile, perchè si riferisce non alla decisione impugnata – con la quale è stata disposta la compensazione delle spese per la metà – ma ad altra decisione, con la quale detta compensazione parziale non era stata disposta;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 900,00, ivi compresi Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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