Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
In parziale riforma della decisione del Tribunale, la Corte di appello di Messina, con sentenza 12 febbraio 2010, ha ritenuto I.S. responsabile del reato previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. B, (T.U.) e l’ha condannato alla pena di giustizia. Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno, tra l’altro, rilevato che non fosse operativa la domanda di condono perchè è carente la prova del pagamento della terza rata sia della oblazione sia degli oneri accessori.
Questa conclusione è censurata dall’imputato nei motivi di ricorso in Cassazione con i quali deduce che agli atti risulta la documentazione dei pagamenti che la Corte territoriale ha reputato mancanti per cui il reato è condonabile. La censura è manifestamente infondata per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma – che la Corte ritiene equo fissare in Euro mille – alla Cassa delle Ammende.
La deduzione sulla operatività del condono è del tutto inconferente sia perchè l’imputato non ha fornito la piena prova che i lavori (che non erano ultimati alla data del 22 luglio 2003) siano cessati entro la soglia temporale utile per usufruire della sanatoria sia perchè manca l’attestazione della competente autorità circa la congruità della somma pagata a titolo di oblazione.
Poichè il ricorso è inammissibile per causa originaria – che impedisce la corretta instaurazione del rapporto di impugnazione – è inibito alla Corte applicare l’art. 129 cod. proc. pen. e rilevare che si è maturato il periodo prescrizionale in epoca successiva alla impugnata sentenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
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