T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-03-2011, n. 2481

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il Tenente Colonnello dell’Aeronautica F.G.G. ha impugnato (in buona sostanza) la sua mancata promozione al grado di Colonnello negli anni – in cui egli si trovava alle dipendenze del(l’allora esistente) SISMI – che vanno dal 2002 al 2004.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 16.2.2011, il Collegio – trattenuta la causa in decisione – ritiene che le pretese attoree (e ciò, com’è agevole arguire, rende superflua l’adozione di una formale pronuncia sull’eccezione pregiudiziale di rito sollevata dalla difesa erariale) siano intrinsecamente infondate.

Al riguardo; premesso

che, al personale militare trasferito presso un Organismo di Informazione e Sicurezza, si applica una normativa derogatoria rispetto a quella ordinaria;

che, per quel che concerne (in particolare) la progressione in carriera di questa specifica categoria di soggetti, è previsto un meccanismo valutativo con connotazioni tanto peculiari da non trovare riscontro – neppure analogico – in altri rami dell’ordinamento,

si constata come la relativa procedura (disciplinata con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5.3.2002: integrata da un’apposita Circolare attuativa del Ministro per la Funzione Pubblica) sia stata – nella circostanza – pienamente rispettata. (Avendo tenuto conto – il CESIS: competente, ai sensi dell’art. 7 bis del DPCM n.7/80, ad esprimere giudizi quali quelli in esame – dell’attività svolta dal valutando, della sua attitudine a ricoprire incarichi dirigenziali e di ogni altro elemento utile a delinearne le caratteristiche professionali).

Risulta, invero, "per tabulas"

che, nel periodo considerato, il G. ha palesato un progressivo – e significativo – calo di rendimento: fornendo prestazioni (non in linea con le aspettative riposte nei suoi confronti all’atto dell’assegnazione al SISMI) prive di quell’entusiasmo e di quella dedizione necessarie per lo svolgimento di compiti complessi e delicati come quelli demandati ad un Organismo di "intelligence";

che, in tale periodo, egli (non avendo prestato sufficiente attenzione alle problematiche relative alla sicurezza: e non avendo trattato con la dovuta diligenza una notizia di interesse del Servizio) è stato – addirittura – oggetto di due richiami (definiti, eufemisticamente, "sensibilizzazioni") da parte dei suoi Superiori. (Che, in definitiva, hanno evidenziato come la permanenza dell’interessato al SISMI non presentasse – per tale Organismo – alcuna utilità).

E dunque; atteso

che, in casi quali quello di specie (diversamente da quel che avviene per le progressioni in carriera nell’ambito delle singole Forze Armate di provenienza), non è prevista l’attribuzione di un punteggio numerico per ogni categoria di titoli riconducibili al candidato alla promozione: dovendosi esprimere (ciò che, nell’occasione, è stato puntualmente fatto) un giudizio complessivo sull’attività svolta dai valutandi;

che il richiamo, operato dal Giannitrappani, al disposto del d.lg. n.343/2003 è del tutto incongruo: limitandosi, tale testo normativo,

a) a stabilire che il servizio prestato presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza è equiparato, a tutti gli effetti, a quello svolto nelle Amministrazioni di provenienza ed

b) a precisare (in particolare) che i soggetti assegnati a tali Organismi possono accedere alle valutazioni finalizzate alla promozione a Generale di Corpo d’Armata anche senza aver maturato i prescritti periodi di comando;

che, mentre il combinato disposto dell’art.39 della legge n.1137/1955 e dell’art.21 del d.lg. n.490/97 individua il momento valutativo sulla base di una periodicità annuale, l’art.7 bis del DPCM n.7/80 non stabilisce – per il processo decisionale effettuato dal CESIS – alcun termine;

che i provvedimenti impugnati (contrariamente a quanto lamentato dal Giannitrappani) risultano sorretti da un’adeguata (ancorchè sintetica) motivazione "per relationem" ed, infine,

che (per giurisprudenza consolidata) la mancanza – in essi – dell’indicazione dell’Autorità dinnanzi alla quale poter presentare un eventuale ricorso non ne comporta certo l’illegittimità,

il Collegio (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) non può – appunto – che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.
P.Q.M.

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 3000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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