Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-12-2010) 25-03-2011, n. 11979 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 17.9.2009, ha confermato la sentenza 18.1.2007 del Tribunale di quella città, che aveva affermato la responsabilità penale di M.A. in ordine al reato di cui:

– all’art. 81 cpv. c.p., e art. 609 quater c.p., u.c. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, compiuto in tempi diversi atti sessuali con la figlia minore J. (nata il (OMISSIS)), toccandole e facendosi toccare e leccare gli organi genitali – in (OMISSIS) e lo aveva condannato alla pena principale di anni dieci di reclusione ed alle pene accessorie di legge, nonchè al risarcimento equitativo dei danni in favore della costituita parte civile, liquidati in Euro 100.000,00.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del M., il quale – sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione – ha eccepito:

a) la nullità assoluta della sentenza di primo grado, per violazione dell’art. 108 c.p.p., e art. 178 c.p.p., lett. c), in quanto sarebbe stata illegittimamente rigettata, all’udienza del 18 gennaio 2007, l’istanza del difensore di fiducia che, rinunciando al mandato, contestualmente aveva richiesto termine a difesa per consentire la presenza dell’altro difensore fiduciario dell’imputato, nonchè per essere stata rigettata anche la successiva richiesta di termine per la difesa proposta dal difensore nominato di ufficio;

b) l’incongruo riconoscimento di piena attendibilità alle dichiarazioni accusatorie della minore, inquinate dall’influsso di terzi e raccolte in sede di incidente probatorio svoltosi con modalità contrastanti con i moderni ed accreditati studi scientifici ed in particolare con i suggerimenti rinvenibili nella cd. Carta di Noto;

c) il non corretto espletamento della perizia specialistica della psicologa dr.ssa G., condotta con metodi "legati ad un alto tasso di soggettività interpretativa";

d) l’erroneo diniego di rinnovazione della perizia psicologica, da effettuarsi sulla minore "in ambiente neutro".
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato, perchè tutte le doglianze in esso svolte sono infondate.

1. Infondata è anzitutto l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado.

L’imputato, già difeso fiduciariamente dall’Avv.to Alessandra Nava, aveva – in data 16 gennaio 2007 – nominato un secondo difensore nella persona dell’Avv.to David Del Medico, senza revocare il precedente.

All’udienza dibattimentale del 18 gennaio 2007, l’Avv.to Del Medico non era comparso. Era presente, invece, l’Avv.to Nava, la quale rinunziò al mandato e chiese un termine "per dare modo all’Avv.to Del Medico di assumere la difesa dell’imputato".

Con dichiarazione resa il 20 gennaio 2007 il M. revocò poi la nomina all’Avv.to Nava.

In una situazione siffatta legittimamente il Tribunale ebbe a nominare un difensore di ufficio, ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, a fronte della mancata comparizione del secondo difensore già precedentemente nominato, ritenendo correttamente inapplicabile alla mera assenza del difensore di fiducia il disposto dell’art. 108 c.p.p., comma 1, che non prevede la possibilità, per il difensore designato di ufficio in assenza del codifensore di fiducia dell’imputato di richiedere termine per la difesa (vedi sul punto le sentenze nn. 464/1998, 162/1998 e 450/1997 della Corte Costituzionale).

Il difensore di ufficio, inoltre, nulla eccepì immediatamente dopo il provvedimento di diniego del termine in questione.

2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di valutazione probatoria:

– la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest’ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva, da condursi con la necessaria cautela, sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass.: Sez. 3: 5.5.2010, n. 29612;

12.10.2006, n. 34110; 10.8.2005, n. 30422 e 29.1.2004, n. 3348);

– la valutazione del contenuto delle dichiarazioni del minore – parte offesa in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta (di ordine etico, culturale ed affettivo), deve contenere un esame sia dell’attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto sia della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Proficuo è l’uso dell’indagine psicologica, che concerne due aspetti fondamentali, l’attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettivo ed affettivo, e la sua credibilità. Il primo consiste nell’accertamento della sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all’età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari. Il secondo – da tenere distinto dall’attendibilità della prova, che rientra nei compiti esclusivi del giudice – è diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto ed ha rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna (vedi Cass., Sez. 3, 3.10.1997, n. 8962, Ruggeri);

– nel caso di dichiarazioni accusatorie formulate da minori, il giudice ha l’obbligo – al fine di escludere ogni possibilità di dubbio o di sospetto che esse siano conseguenti ad un processo di auto od etero-suggestione oppure di esaltazione o fantasia – di sottoporre le accuse medesime ad attenta verifica onde accertare se le dichiarazioni o parti di esse trovino obiettivo riscontro tra di loro o con altri elementi di convalida già acquisiti, sì da potere escludere che esse possano derivare dalla immaturità psichica ovvero da facile suggestionabilità (vedi Cass., Sez. 1, 5.4.1984, n. 3102, Papa).

3. I giudici del merito, nella fattispecie in esame, risultano essersi attenuti correttamente agli anzidetti principi, poichè essi hanno:

– valorizzato anzitutto la genesi della notizia di reato, evidenziando razionalmente la spontaneità delle accuse formulate dalla bambina prima narrazione dell’accaduto alla madre – resa presso la comunità protetta "(OMISSIS)" ove ella era stata ricoverata, insieme ai suoi due figli ( J. e M.), in seguito all’arresto del coniuge per altre due vicende di abusi sessuali – in un contesto in cui la donna credeva ancora all’innocenza del marito, gli scriveva in carcere ed invitava anche la figlia a scrivere al padre;

– valutato adeguatamente (pure alla stregua delle considerazioni svolte dal perito psicologo dr.ssa G.) il grado cognitivo e di attitudini percettive della minore, evidenziandone la capacità di capire correttamente gli avvenimenti e di comprendere la differenza tra fatti vissuti ed immaginati;

– ponderato le dichiarazioni accusatorie formulate dalla parte lesa (in sede di incidente probatorio svoltosi il 27.10.2004), mettendo in luce la ragionevole struttura logica del racconto nei suoi elementi essenziali ed illustrando come esso contenga descrizioni puntuali non rapportabili ad elaborazioni meramente fantastiche;

– escluso la configurabilità di auto od etero-suggestione, alla stregua di stimolazioni e di induzioni esterne, in un contesto caratterizzato dall’assenza di ragioni di astio da parte di J. nei confronti del padre, che era stato, anzi, il suo punto principale di riferimento affettivo;

~ dato conto dei riscontri forniti dagli indicatori del disagio già manifestato dalla bambina attraverso comportamenti ipersessualizzati e manifestazioni di classica sintomatologia post-traumatica percepiti anche dalle testi Gi. (psicologa psicoterapeuta dell’azienda sanitaria) e P. (educatrice della comunità protetta).

Deve concludersi, pertanto, che la Corte territoriale – previo accurato raffronto degli elementi di responsabilità acquisiti a carico dell’imputato con le obiezioni mosse dalla difesa – è razionalmente pervenuta ad un’affermazione di colpevolezza sulla base di un apparato argomentativo della cui logicità non è dato dubitare.

4. In ordine alle denunciate anomalie nello svolgimento dell’incidente probatorio, va anzitutto ricordato che la ed. Carta di Noto costituisce il frutto di un convegno di studi interdisciplinari organizzato nel giugno 1996, aggiornato nel luglio 2002 dall’Istituto superiore internazionale di scienze criminali. Scopo di tale documento è l’elaborazione delle linee guida per l’esame dei minori vittime di abusi sessuali al fine di "garantire l’attendibilità degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni, assicurando nel contempo al minore la protezione psicologica, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto internazionale".

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, però, "le cautele prescritte dalla cd. Carta di Noto, pur di autorevole rilevanza nell’interpretazione delle norme che disciplinano l’audizione di detti soggetti, presentano carattere non tassativo, sicchè l’eventuale inosservanza di tali prescrizioni non comporta la nullità dell’esame stesso o la sua inutilizzabilità" (vedi Cass., Sez. 3: 14.12.2007, Granillo; 10.4.2008, n. 20568, Gruden). Esse, invece, nella misura in cui corrispondono a criteri scientificamente accettabili, possono offrire argomenti per denunciare un vizio di motivazione nella valutazione della testimonianza.

Nella vicenda che ci occupa, a fronte delle doglianze svolte con i motivi di appello, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che l’esame della minore in sede di incidente probatorio è stato condotto, da psicologa specializzata ed in presenza di un ulteriore supporto psicologico, nel completo rispetto sia delle norme di legge sia delle indicazioni contenute nella Carta di Noto, all’interno di una stanza protetta, ove la bambina non poteva vedere il giudice e i difensori delle parti e poteva dedicarsi al gioco. Sono stati altresì rispettati i tempi della narrazione e le pause del racconto, nonchè l’alternanza di dichiarazioni pertinenti l’abuso con altri e diversi discorsi, nell’assenza di domande suggestive che, dando per scontata la sussistenza dei fatti oggetto dell’indagine, potessero compromettere la spontaneità, la genuinità e la sincerità delle risposte.

Le sollecitazioni rivolte alla bambina, infine, sono state legittimamente finalizzate ad indirizzare il discorso sui fatti oggetto di indagine e razionalmente quella stessa Corte ha posto in rilievo che l’esame protetto di minori non consiste di sicuro "nella mera attesa di eventuali dichiarazioni spontanee degli stessi in ordine a fatti delittuosi che possano averli coinvolti". 5. A norma dell’art. 603 c.p.p., comma 1, la rinnovazione dell’istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto all’abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l’indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi.

A tale istituto di carattere eccezionale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti ed un’impossibilità siffatta può sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti nonchè quando l’incombente richiesto rivesta carattere di decisività nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.

L’errar in procedendo, in cui si sostanzia il vizio che l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ricomprende fra i motivi di ricorso per Cassazione, rileva pertanto – secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema – solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti "decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa. Ciò comporta che la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da potere inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento dei giudici di merito e tanto non è dato ravvisare nella sentenza in esame.

Nella specie, la parte aveva chiesto la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di effettuare nuova perizia psicologica sulla minore J., "in considerazione del grado di inattendibilità raggiunto dalla stessa nel corso delle dichiarazioni rese in primo grado avanti il Tribunale e i consulenti".

La Corte di merito, a fronte di tale richiesta – dopo un adeguato esame dell’accertamento psicologico già esperito – ha proceduto ad un’attenta verifica della capacità di comprendere e di rispondere della giovane parte offesa ed ha correttamente affermato (con argomentazioni ineccepibili sotto il profilo logico-giuridico) di poter escludere ogni incertezza allo stato degli atti.

Deve negarsi, in ogni caso, che l’accertamento peritale – per la sua natura di mezzo di prova neutro – possa ricondursi al concetto di "prova decisiva" la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. d), in quanto il ricorso o meno ad una perizia è attività sottratta al potere dispositivo delle parti e rimessa essenzialmente al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità (vedi Cass.: Sez. 6, 8.8.2003, n. 34089; Sez. 4, 28.2.2003, n. 9279; Sez. 5, 21.10.1999, n. 12027; Sez. 3, 14.12.1998, n. 13086).

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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