Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-03-2011) 28-03-2011, n. 12350Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso la sentenza 13/01/2010 della Corte di Appello di Palermo ha proposto ricorso O.M., il quale ha fatto pervenire successivamente in data 14/02/2011 una dichiarazione sottoscritta da lui e dal suo difensore di fiducia avv. Carmelo Cordaro di rinuncia alla impugnazione con conseguente declaratoria di irrevocabilità della sentenza.

Pertanto, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., lett. d), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., non risultando assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso (Corte Cost. sent. n. 186/2000).
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 (Euro cinquecento) a favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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