Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza del 15 maggio 2008, la Corte di appello di Roma ha, per quel che qui interessa, confermato la sentenza pronunciata il 7 febbraio 2006 dal Tribunale di Latina, con la quale E.F. era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa quale imputato del delitto di ricettazione di una autovettura.
Propone ricorso per cassazione l’imputato il quale ripropone la questione relativa alla mancata concessione di un rinvio della udienza in primo grado per impedimento del difensore, censurando genericamente la motivazione offerta sul punto dai giudici a quibus.
Si deduce poi genericamente la nullità degli atti in quanto il Tribunale di Latina non avrebbe provveduto entro i dieci giorni sulla istanza di ammissione al patrocinio dei non abbienti.
Il ricorso è palesemente inammissibile. Quanto al primo motivo, infatti, il ricorrente si limita a riproporre una eccezione già motivatamente e correttamente disattesa dai giudici dell’appello, i quali hanno sottolineato la palese tardività della richiesta di rinvio formulata dalla difesa e la mancata precisazione della impossibilità di designare un sostituto, considerato che proprio un sostituto era stato officiato nella precedente udienza, quando la stessa era stata già rinviata, sempre su richiesta della difesa.
Quanto al secondo motivo, del tutto generico, la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato – con riferimento al quadro normativo vigente prima della modifica subita dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96 ad opera del D.L. n. 92 del 2008, convertito con modificazioni, dalla L. n. 125 del 2008 – che in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’omessa o la tardiva decisione sull’istanza di ammissione non comporta la nullità degli atti compiuti successivamente alla sua presentazione, qualora esse – come nella specie, nulla essendo stato dedotto al riguardo – non abbiano determinato alcuna concreta lesione del diritto di difesa dell’imputato (ex plurimis e da ultimo, Cass. Sez. 6, 28 gennaio 2010, Catabiani).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
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