Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza del 16 settembre 2009, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza emessa il 5 novembre 2007 dal Tribunale di Imperia con la quale S.L. e Z.S. erano stati condannati alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 500,00 di multa ciascuno, quali imputati dei reati di cui all’art. 392 cod. pen. e artt. 56 e 640 cod. pen. loro ascritti. In particolare, era loro addebitato di essere penetrati, dopo aver forzato la porta di ingresso con l’ausilio di un fabbro, all’interno di una abitazione di loro proprietà ma posseduta ancora da N.J.A., potendo ricorrere a giudice, e di aver tentato di truffare lo stesso N. compiendo atti intesi a far addebitare al medesimo consumi di elettricità non effettuati.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale, nel riproporre deduzioni già devolute in appello e da quei giudici disattese, lamenta violazione di legge in riferimento al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sul rilievo che al momento della sostituzione della serratura dell’appartamento utilizzato dal N. a titolo di comodato tacito, risultava ormai abbandonato e gli imputati non sapevano dove fosse la parte offesa. Quanto alla contestata tentata truffa si ribadisce l’assenza di lesività della condotta, giacchè dalla diversa lettura del contatore sarebbe potuta derivare una decurtazione di pochi Euro.
Il ricorso è inammissibile, sia perchè il ricorrente si limita a prospettare censure di merito, del tutto estranee rispetto al perimetro entro il quale è consentito l’odierno sindacato di legittimità, sia perchè gli argomenti ed i temi proposti a sostegno della impugnazione riproducono integralmente le stesse doglianze già dedotte in appello, senza alcun reale apporto critico rispetto alla ampia e puntuale motivazione offerta dai giudici a quibus sulle singole deduzioni svolte dall’appellante ed ora nella sostanza rinnovate. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell’affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che nella sostanza si limitano a riprodurre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi motivi di tal fatta considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (Cass., Sez. 1, 30 settembre 2004, Burzotta;
Cass., Sez. 6, 8 ottobre 2002, Notaristefano; Cass., Sez. 4, 11 aprile 2001 Cass., Sez. 4, 29 marzo 2000, Barone; Cass., Sez. 4, 18 settembre 1997, Ahmetovic).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di ciascuno di essi, inoltre, al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
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