T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 23-03-2011, n. 1646 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- A mezzo dell’atto introduttivo del gravame in esame, notificato il 6 giugno 2008 e depositato il successivo giorno 18 dello stesso mese, il sig. G.G., maresciallo capo in servizio effettivo dal 5 agosto 2002 al Nucleo operativo e radiomobile – Sezione operativa della Regione Carabinieri Campania – Reparto Territoriale di Aversa, si duole:

a) per come specificato nell’esposizione in fatto e per come a trarsi dall’intera prospettazione attorea, in parte qua e per quanto di ragione, della scheda valutativa che lo riguarda: n. d’ordine 47 del 28 gennaio 2008, relativa al periodo dal 1.1.2007 al 31.12.2007, cui tramite, "pur venendo confermata la qualifica di eccellente" da anni costantemente assegnatagli, "vengono formulati giudizi e valutazioni non coerenti con tale qualifica";

b) della mancata liquidazione dei corrispettivi dovutigli per le ore di lavoro straordinario prestate dal mese di agosto 2002 al mese di gennaio 2008.

1a- Nella prospettazione attorea i contenuti della scheda valutativa sono affetti da eccesso di potere in particolare per violazione delle disposizioni regolamentari relative alla compilazione dei documenti caratteristici e si pongono in violazione della l. 1695 del 1962, del d.P.R. n. 213 del 8 agosto 2002 e dell’art. 3 della l. 2141 del 1990, in quanto i giudizi espressi non sono coerenti con la qualifica apicale pur avuta attribuita (primo motivo), nel mentre la mancata corresponsione dei compensi per lavoro straordinario si pone in violazione degli artt. 36 e 97 Cost. (secondo ed ultimo motivo).

2- Con atto recante motivi aggiunti, notificato il giorno 8 ottobre 2009 e depositato il successivo giorno 13 dello stesso mese, il G. impugna ancora la cennata scheda valutativa n. d’ordine 47 relativa sempre al periodo dal 1.1.2007 al 31.12.2007, ma questa datata 26 giugno 2009 e recante giudizi e qualifica (superiore alla media) diversi dai precedenti.

Secondo il ricorrente l’operata modifica è illegittima per violazione della medesima normativa, la cui vulnerazione è stata denunciata in seno all’atto introduttivo del giudizio, nonché ancor prima per contraddittorietà, difetto di motivazione e mancato avviso di avvio del procedimento, in quanto sopravvenuta senza giustificarne in modo alcuno le ragioni e senza consentirgli di contraddire, oltre che in inammissibile ritardo rispetto agli obblighi di tempestività imposti dall’art. 1, primo comma, del d.P.R. n. 213 del 2002 e di astensione che, ex artt. 2 e 5 stesso decreto, incombevano sul 1^ Revisore (primo motivo) ed in quanto pervenutisi ad un declassamento della qualifica, pur rimanendo i giudizi sostanzialmente inalterati (secondo ed ultimo motivo).

3- L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio il 7 luglio 2008 per l’amministrazione intimata senza produrre scritti difensivi.

4- In data 2 dicembre 2010, in vista dell’udienza pubblica del 12 gennaio 2011, nel cui ruolo la causa era stata ricompresa, il ricorrente ha depositato "l’elenco dei servizi effettuati dal 9 settembre 2003 al 31 gennaio 2008 estrapolati dal memoriale informatico e convalidati da timbro tondo di reparto per copia conforme all’originale", constante di n. 47 pagine, e, nella successiva data del 10 dicembre 2010, memoria conclusionale con la quale insiste su argomentazioni e conclusioni già rassegnate.

5- A detta pubblica udienza del 12 gennaio 2011, presenti i procuratori di entrambe le parti, la trattazione del gravame è stata rinviata alla data odierna (pubblica udienza del 9 marzo 2011) su richiesta del difensore attoreo, sì da consentire la predisposizione di memoria difensiva in relazione all’avvertimento, in tale sede formulato dal collegio ex art. 73, comma 3, c.p.a., in ordine alla previa verifica, cui si sarebbe fatto luogo, dell’ammissibilità della cumulativa impugnativa proposta.

6- In data 7 febbraio 2011 parte ricorrente ha depositato memoria con la quale sostiene, in via principale, la cumulabilità delle due azioni e, di poi, in via subordinata, chiede che venga "fatta salva la domanda proposta nel ricorso principale di annullamento della scheda valutativa… rispetto alla domanda di accertamento" del diritto ai compensi per lavoro straordinario.

6a- Alcun atto è stato invece depositato da parte della difesa erariale per conto dell’Amministrazione.

7- Tanto premesso in fatto, è avviso del Collegio che i preliminari profili di rito vadano sistemati nel senso di dichiarare inammissibile il cumulo delle due azioni proposte a mezzo di un unica impugnativa e di far salva la domanda di annullamento, come da subordinata richiesta attorea.

7a- Procedendo nell’ordine, il cumulo delle due azioni non può essere utilmente sostenuto.

La stessa giurisprudenza invocata in memoria dal ricorrente (Cons. Stato, sezione quarta, 18 marzo 2010, n. 1617; 27 novembre 2010, n. 8251, etc.) se è vero che ammette il cumulo di "domande avanzate basate sugli stessi presupposti di fatto e di diritto e/o riconducibili nell’ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale" ancora vero che intende per "rapporto" una situazione di rapporto/connessione fra atti e non il rapporto di lavoro, come reso chiaro dalle stesse pronunce richiamate che si occupano di rapporti fra atti connessi di vicende edilizie.

Nella fattispecie data, invece, l’unico dato che lega le due domande è il rapporto di lavoro che intercorre con la stessa amministrazione.

Ma esso non è sufficiente alla bisogna.

Già risalente giurisprudenza aveva avuto modo di affermare che "Pur vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva non sono cumulabili in un solo giudizio la pretesa relativa all’annullamento di un atto amministrativo e quella riguardante l’accertamento dei diritti patrimoniali vantati nei confronti dell’Amministrazione, stanti le differenze intercorrenti nei rispettivi "petitum" e "causa petendi" (Tar Lombardia, 15 luglio 1981, n. 777); detto orientamento, omisso medio (ma cfr. anche Tar Lazio, Roma, sezione seconda, 1 aprile 2009, n. 3479), ha trovato autorevole conferma in recente pronuncia del Consiglio di Stato, sezione quarta, 6 maggio 2010, n. 2626, intervenuta in vicenda analoga alla presente.

Il contenzioso atteneva, infatti, sia all’impugnativa di atti amministrativi che a rivendicazioni di carattere economico da parte di un maresciallo dell’Aereonautica militare e la pronuncia, ai cui più ampi contenuti si rinvia per brevità, ha negato che il cumulo potesse aversi sol perché in presenza -lì come qui- del solo elemento comune tra gli atti ed i provvedimenti impugnati "costituito dalla loro provenienza dalla medesima amministrazione da cui dipende…": trattasi invero, prosegue la pronuncia, dal Collegio condivisa, di "un legame di carattere estrinseco, come tale non sufficiente ad individuare la condizione per proporre un ricorso cumulativo, essendo necessario a tal fine che il legame sia di natura intrinseca… di connessione procedimentale ovvero di rapporto di presupposizione giuridica o quantomeno di carattere logico".

7aa- Né può pervenirsi a diversa conclusione alla luce dei principi di concentrazione e di effettività della tutela, di cui è espressione l’art. 32 del sopravvenuto codice del processo amministrativo che il cumulo ammette sì ma, ancora, sempre fra "domande connesse", nel caso assoggettate a riti diversi.

7b- Negato ingresso alla posizione principale espressa sul punto dal ricorrente, può invece accedersi alla domanda subordinata, qui potendo (recte: dovendo) venire in evidenza quei principi di effettività della tutela, di ragionevolezza e di giustizia sostanziale, condivisi dal Collegio, nel cui rispetto non può che prendersi atto della rinuncia alla seconda domanda formulata in memoria per far salva quella ritenuta principale. Ciò, peraltro, nella doverosa precisazione che i suoi effetti restano limitati al presente giudizio, senza preclusione alcuna per ogni successiva autonoma azione che il G. ritenesse di (poter) ancora promuovere.

8 – Deve, quindi, procedersi alla definizione della vicenda impugnatoria.

9- Come già esposto innanzi sub punto 2, la prima scheda valutativa (giudizi e qualifica finale eccellente) è stata sostituita da una seconda scheda.

Ne consegue, pacificamente, l’improcedibilità dell’impugnativa, quale proposta avverso la prima di esse a mezzo dell’atto introduttivo del giudizio.

Ed invero, costituisce principio giurisprudenziale risalente e consolidato quello secondo cui "è improcedibile il ricorso ove nel corso del giudizio si verifichi la sostituzione del provvedimento impugnato con altro atto, non meramente confermativo o elusivo, che modifichi la situazione di diritto e di fatto in senso favorevole o non, in guisa tale da togliere al ricorrente ogni interesse in ordine alla legittimità dell’atto impugnato" (cfr., ex multis, Cons. Stato, sezione quarta, 18 giugno 2009, n. 4026).

10- Nei sensi di cui appresso va invece accolta l’impugnativa, formulata tramite motivi aggiunti, della sopravvenuta scheda valutativa sostitutiva della prima. Riguardo ad essa, anche in assenza di replica da parte dell’amministrazione, deve convenirsi con la (parte di) denuncia secondo cui l’operata sostituzione è illegittima in quanto sopravvenuta senza giustificarne in modo alcuno le ragioni e senza ammettere il G. al previo contraddittorio.

Ed invero, la nuova scheda, versata in atti dal ricorrente, si limita a recare in calce al suo primo foglio, la (nuova) data 26.6.2009, ancorchè sia riferita sempre al medesimo periodo "dal 1.1.2007 al 31.12.2007" nel quale, come riportato sempre in entrambe le schede, il G. era "addetto alla Sezione Operativa del NORM del Reparto Territoriale CC di Aversa (Ce)".

E detta scheda reca non più la qualifica apicale "eccellente", ma quella "superiore alla media", frutto di valutazioni e giudizio complessivo finale formulati dagli stessi identici ufficiali: compilatore e 1^ revisore, mutato il sottoscrittore del giudizio finale (nella prima scheda corrispondente al compilatore e nella seconda al 1^ revisore).

Il tutto senza che da alcuna sua parte sia dato trarre la ragione dell’operata rivalutazione, avvenuta a distanza di quasi due anni dalla redazione della prima scheda (e in pendenza di impugnativa).

10a- Ne consegue, senza necessità di indugiare oltre, la preannunciata fondatezza della doglianza di eccesso di potere per mancata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l’intervento sostitutivo.

10b- All’accertata sussistenza di detto vizio consegue in via diretta la fondatezza anche della doglianza secondo la quale andava consentito al G. di partecipare al procedimento che ha modificato, in via di autotutela, il precedente assetto (cfr., in generale, sulla necessità di assicurare le garanzie procedimentali in presenza di interventi incidenti su rapporti già perfezionati, Cons. Stato, sezione sesta, 3 agosto 2010, n. 5142).

Ed invero, la peculiarità dell’ordinamento militare non può giustificare di per sé solo, in assenza di specifiche disposizioni di legge e/o di regolamento che nel suo seno lo consentano, l’omissione di dette garanzie ogni qual volta si reintervenga per modificare assetti definiti.

11- Può a questo punto passarsi a tirare le fila, assorbito quant’altro e nella precisazione, cui appare comunque opportuno far luogo, che alcuna rilevanza può avere se effettivamente, come anche sostenuto ex latere attoreo, aggettivazioni e giudizio sostanzialmente coincidessero nelle due schede, posto che differenze anche minime ben potrebbero condurre ad un diverso esito.

11a- In definitiva:

– va dichiarata improcedibile l’impugnativa proposta avverso la scheda valutativa n. d’ordine 47 del 28 gennaio 2008, recante la qualifica di "eccellente";

– nei sensi innanzi chiariti va accolta l’impugnativa proposta tramite motivi aggiunti avverso la scheda valutativa relativa al medesimo periodo di cui alla prima scheda, quale reiterata in data 26 giugno 2009 qui con qualifica finale "superiore alla media", e, per l’effetto, ne va disposto l’annullamento;

– va dichiarata inammissibile la domanda di accertamento al diritto dei compensi per lavoro straordinario.

11b- Quanto alle spese di giudizio, esse possono comunque essere compensate per giusti motivi legati alle diverse conclusioni raggiunte ed alla loro natura.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede su di esso:

– dichiara improcedibile l’impugnativa proposta avverso la scheda valutativa n. d’ordine 47 del 28 gennaio 2008, recante la qualifica di "eccellente";

– accoglie l’impugnativa proposta tramite motivi aggiunti avverso la scheda valutativa relativa al medesimo periodo di cui alla prima scheda, quale reiterata in data 26 giugno 2009, qui con qualifica finale "superiore alla media", e, per l’effetto, ne dispone l’annullamento;

– dichiara inammissibile la domanda di accertamento al diritto dei compensi per lavoro straordinario.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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