Cass. civ. Sez. III, Sent., 17-06-2011, n. 13334 prelazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 26.2.1992 M.F. e M.G. convenivano avanti il Tribunale di Trani, V. M. e G.G., affinchè fosse loro riconosciuto il diritto alla prelazione ed al susseguente riscatto agrario in ordine al terreno dagli stessi condotto in affitto sito in agro di (OMISSIS), contrada "(OMISSIS)", chiedendo dichiararsi il loro subentro agli intestatari del fondo. Assumevano gli attori di essere affittuari (dapprima il solo M.G. e successivamente, dal 1982, congiuntamente anche M.F.) del citato fondo; che, con atto pubblico dell’8.11.91, lo stesso era stato venduto dalla proprietaria S.A.V. al prezzo di L. 106.000.000 ai convenuti, con omissione delle comunicazioni previste per legge ai fini dell’esercizio, da parte degli affittuari, del diritto di prelazione.

I convenuti si costituivano, contestando la natura agricola del terreno e l’inoperatività della legislazione della prelazione agraria, e chiedendo il rigetto della domanda. Espletata consulenza di ufficio per l’accertamento della destinazione urbanistica del fondo, l’adito Tribunale, con sentenza n. 1114/2000, rigettava la domanda dei M..

A seguito dell’appello di questi ultimi, costituitisi gli appellati, la Corte di Appello di Bari, con la sentenza in esame a depositata in data 20.2.2006, rigettava il gravame, confermando quanto statuito in 1^ grado.

Ricorre per cassazione il solo M.F. con sei motivi, illustrati da memoria; resistono con controricorso gli intimati.
Motivi della decisione

Con i primi tre motivi si deduce, in ordine ai requisiti oggettivi per l’azione di riscatto agrario, violazione della L. n. 590 del 1965, art. 8, comma 2, in relazione allo strumento urbanistico adottato dal comune di Terlizzi e difetto di motivazione con riferimento agli interventi edilizi realizzabili sul fondo oggetto di riscatto, nonchè nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’omessa pronuncia sulla richiesta di rinnovazione della CTU. Con gli ultimi tre motivi, in ordine ai requisiti soggettivi per l’azione di riscatto agrario, si deduce difetto di motivazione, illogicità della motivazione e violazione della L. n. 590 del 1965 e successive in relazione alla qualità di coltivatore diretto di M.F..

Tutte dette censure non meritano accoglimento.

Deve innanzitutto rilevarsi l’ampia e logica motivazione della Corte territoriale che, sulla base di un compiuto esame delle risultanze processuali, fonda la propria pronuncia sulle seguenti argomentazioni (rendendo agevole la relativa individuazione delle plurime rationes decidendi): "nel caso di specie risulta assegnata al terreno in contestazione una edificabilità incompatibile con l’utilizzazione di esso per la diretta produzione agraria, per cui trova conferma la motivazione del Tribunale"; "l’istruttoria compiuta in questo grado ha evidenziato anche la carenza di condizioni soggettive di riscatto da parte degli appellanti…….la cessazione de rapporto di affitto agrario in capo al M.G., priva costui della legittimazione a richiedere a proprio nome il trasferimento del bene, mentre, d’altra parte, la conduzione effettiva dei fondi non risulta essere stata assunta al figlio F., che, invece ha mantenuto una collaborazione occasionale e di supporto alla conduzione esercitata di fatto del primo"; "peraltro, se è vero che il concetto di abitualità non implica necessariamente che l’attività di conduzione del fondo debba essere svolta in modo professionale o in misura preponderante rispetto ad altre attività, da parte di chi assume di avere una prelazione di acquisto, questi ha tuttavia l’onere di provare che la sua forza lavoro e quella della sua famiglia costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le necessità di coltivazione del fondo. Questa prova non è stata per nulla fornita dagli appellanti, laddove essa era tanto più necessaria in ragione delle loro condizioni personali".

A fronte di ciò, il ricorrente tende con dette doglianze a un non consentito riesame, nella presente sede di legittimità, sia di elementi di fatto in ordine ai requisiti oggettivi e soggettivi ai fini del riscatto in questione, sia della valutazione dei Giudici di merito, e del relativo potere discrezionale ad essi spettante, in ordine ai dati della consulenza di Ufficio.

In particolare è da rilevare, quanto ai requisiti soggettivi (con riferimento agli ultimi tre motivi), che, in virtù di quanto statuito dalla Corte di merito, con specifico riferimento alla insussistenza dei requisiti oggettivi ed alla caratteristica della edificabilità del fondo, incompatibile con una destinazione agraria, che gli stessi, anche se esistenti, non potrebbero comunque condurre alla cassazione dell’impugnata decisione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 2.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *