Cons. Stato Sez. V, Sent., 24-03-2011, n. 1790 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

a) con la sentenza n. 1341 del 19 novembre 2010 il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, accogliendo il ricorso proposto dalla società L.A. S.p.A., ha annullato la determinazione n. 229 del 21 ottobre 2009 del Responsabile del Servizio Tecnico – Lavori Pubblici del Comune di Brancaleone, recante l’aggiudicazione definitiva in favore della società Z. s.a.s. della gara per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani per tre anni per un importo complessivo di Euro. 753.001,92;

b) in particolare, secondo il predetto tribunale, era fondato ed assorbente il motivo di censura relativo alla omessa presentazione da parte della società aggiudicataria delle prescritte dichiarazioni ex art. 75 del D.P.R. 554/99 da parte del direttore tecnico, persona diversa dall’amministratore (restando assorbite le altre censure, tardivi essendo, ai sensi dell’art. 245, comma 2 quinquies, lett. d), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, i motivi aggiunti depositati il 7 luglio 2010, utilizzabili tuttavia quale memoria nella parte in cui aveva illustrato e meglio articolato le censure proposte con il ricorso principale, con conseguente ammissibilità della documentazione con essi depositata);

c) la società Z. s.a.s. di S.R.M. & C. ha chiesto la riforma di tale sentenza, deducendone l’erroneità alla stregua di un unico articolato motivo di gravame, rubricato "I) Sulla presunta Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; violazione della lex specialis di gara; violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia concorsuale, come enunciati dall’art. 2 del D. Lgs. 163/2006, ed in particolare di quello di par condicio dei concorrenti, di trasparenza e libera concorrenza. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento ad esso sotteso", con cui in sintesi ha: 1) innanzitutto negato l’omessa presentazione, rilevata dai primi giudici, della dichiarazione circa il possesso dei requisiti di moralità ex art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dichiarazione resa, secondo le modalità del modello A predisposto dall’amministrazione, dalla signora R.M.S., legale rappresentante e socio accomandatario della società, da valere perciò per sé stessa e per l’intera compagine sociale); 2) evidenziato la mancanza nella struttura societaria della figura di direttori tecnici, solo rispetto ai quali la lex specialis prevedeva le dichiarazioni di cui al ricordato articolo 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la relativa funzione essendo svolta dalla predetta signora R.M.S., legale rappresentante e socio accomandatario della società; 3) osservato che il sig. Nicola Rotundo, indicato come direttore tecnico, era in realtà soltanto il responsabile tecnico, funzione che svolgeva anche per altre società (essendo iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali ai sensi del D.M. 406/1998 per le categorie 1, 2, 4 e 5), così che per tale soggetto non sussisteva l’obbligo della dichiarazione, omessa secondo la sentenza impugnata; 4) evidenziato che, in ogni caso, l’amministrazione appaltante, in presenza dell’equivoca o quanto meno dubbia prescrizione della lex specialis circa l’obbligo della dichiarazione dei requisiti di moralità anche per il responsabile tecnico, avrebbe dovuto consentire l’integrazione della documentazione ritenuta eventualmente carente (evenienza che avrebbe consentito di appurare l’assenza di qualsiasi causa ostativa anche nei confronti del responsabile tecnico, come peraltro risultato dalla dichiarazione allegata all’appello);

d) ha resistito al gravame la società L.A. S.p.A., chiedendone il rigetto, siccome infondato, e spiegando altresì appello incidentale, con il quale sono stati riproposti gli altri motivi del ricorso principale ritenuti assorbiti, nonché quelli proposti con i motivi aggiunti, tutti sostanzialmente imperniati sull’asserita illegittimità del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;

RILEVATO CHE, ad avviso della Sezione, il gravame è manifestamente infondato in quanto:

e) innanzitutto dalla documentazione in atti non emerge alcun elemento di prova a supporto dell’affermazione secondo cui il legale rappresentante e socio accomandatario della società Z. s.a.s. sarebbe stato anche il direttore tecnico della società stessa, il che rende infondato il primo motivo di gravame circa la asserita sufficienza ed onnicomprensività della dichiarazione resa, ai fini della partecipazione alla gara, secondo il modello A predisposto dall’amministrazione, circa il possesso dei requisiti di moralità ex art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

f) secondo poi un recente arresto della Sezione (26 maggio 2010, n. 3364), dalle cui convincenti conclusioni non vi è motivo di discostarsi: 1) nelle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti è obbligatoria (ex art. 10, comma 4, del D.M. 28 aprile 1998) la figura del responsabile tecnico, il quale è elemento indispensabile per la qualifica dell’impresa, evidentemente deputato allo svolgimento dei compiti tecnico – organizzativi relativi anche all’esecuzione del servizio commesso da parte dell’impresa, di cui assume, per stessa definizione, la responsabilità sotto altri aspetti, non diversamente dal direttore tecnico previsto dall’art. 26 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in materia di imprese di lavori pubblici (cui competono, notoriamente, gli adempimenti di carattere tecnico organizzativo necessari per l’esecuzione dei lavori); 2) non sono pertanto ravvisabili significative differenze tra il responsabile tecnico dell’impresa di gestione dei rifiuti ed il direttore tecnico, anche quest’ultimo potendo (ex art. 26 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34) essere un soggetto esterno; 3) quando la norma (all’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e quindi anche della lex specialis della gara) richiede che lo specifico requisito sia posseduto dal direttore tecnico ha riguardo, quanto alle imprese di servizi, alle figure tipiche di tale categoria, pur nominalmente diverse ma a quella sostanzialmente analoghe perché investite di compiti parimenti analoghi, rilevanti ai fini dell’esecuzione dell’appalto;

g) non può pertanto dubitarsi della correttezza della pronuncia impugnata, tanto più che l’omissione verificatasi è fattispecie del tutto diversa ed incompatibile dalla incompletezza documentale (che sola consente la integrazione documentale, nel rispetto tuttavia del fondamentale principio della par condicio dei concorrenti);

CONSIDERATO pertanto che l’appello deve essere respinto, il che rende improcedibile per carenza di interesse l’appello incidentale, potendosi nondimeno compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio, in ragione della particolarità della controversia;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello principale proposto dalla società Z. s.a.s. e sull’appello incidentale spiegato dalla società L.A. S.p.A. avverso la sentenza n. 1341 del 19 novembre 2010 il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, respinge il primo e dichiara improcedibile il secondo, dichiarando altresì interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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