Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-12-2010) 28-03-2011, n. 12427

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- Il Tribunale di Brescia, con sentenza 27/11/2009, applicava a V.S. e C.A., in relazione al reato di tentato furto aggravato di oggetti custoditi all’interno di un’autovettura, ascritto ad entrambi, e al reato di resistenza a pubblico ufficiale, ascritto al solo C. (illeciti commessi il (OMISSIS)), la pena concordata ai sensi dell’art. 444 e ss. c.p.p., previa concessione ad entrambi gli imputati delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e unificati i reati ascritti al C. dal vincolo della continuazione.

2- Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia, deducendo l’erronea qualificazione giuridica dei fatti, che andavano ricondotti, per la reazione violenta del C. all’intervento di un ispettore della Polizia, nel paradigma della rapina impropria aggravata.

3- Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.

Osserva, invero, la Corte che il giudice a quo, valutando concretamente la dinamica dei fatti, ha escluso che la reazione del C. all’intervento dell’ispettore di polizia fosse finalizzata a procurare a sè e al suo complice l’impunità o ad assicurarsi il possesso delle cose delle quali non aveva ancora conseguito la disponibilità; ha interpretato, invece, la condotta del C., sulla base di quanto riferito dallo stesso ispettore di polizia, come istintiva reazione ad una sensazione di spavento avvertita sul momento ed immediatamente rientrata, reazione, quindi, non ad "impronta aggressiva" ma "difensiva". Trattasi di valutazione di merito che, pur riverberandosi sulla qualificazione giuridica dei fatti, non essendo contraddittoria o manifestamente illogica, non è censurabile sotto il profilo della legittimità.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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