Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con bando in data 30 settembre 2009 il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale (d’ora in avanti C.) indiceva una gara a procedura aperta per l’appalto, mediante offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di "Riutilizzo acque reflue impianto di depurazione industriale di Cassino – Piedimonte San Germano – Villa Santa Lucia ai fini industriali", per un importo di Euro. 3.212.670,22.
All’esito della procedura i lavori venivano aggiudicati definitivamente alla società L.C. s.r.l., che aveva conseguito un punteggio totale di 84,245 punti, offrendo un ribasso del 4,725% sull’importo a base di gara.
2. La G.E.A. (G.E.A.) S.p.A, che aveva partecipato alla gara classificandosi in terza posizione con punti 73,489, chiedeva al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, l’annullamento del bando di gara, del disciplinare di gara (nella parte in cui al par. 7.5.4. descriveva il calcolo per la valutazione dell’offerta economica), dei verbali di gara della seduta pubblica (dal n. 1 al n. 3) e di quella riservata (dal n. 1 al n. 11) e del provvedimento di aggiudicazione definitiva, deducendone l’illegittimità alla stregua di due motivi di censura, entrambi imperniati sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 83 – 86 – 87 e 88 del d. lgs. 163/2006, dell’art. 91 del D.P.R. 554/99, dell’allegato B del D.P.R. 554/99, dei punti 1.3, 6.4 e 7.5. del disciplinare di gara e delle norme che governano l’aggiudicazione degli appalti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, oltre che manifesta illogicità, eccesso di potere, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, disparità di trattamento, perplessità, sviamento e violazione dell’art. 97 Cost.
In sintesi, secondo la ricorrente, la commissione di gara non solo aveva illegittimamente tenuto conto del prezzo complessivamente offerto piuttosto che del ribasso offerto (così violando macroscopicamente le previsioni del bando di gara e la stessa formula prevista dall’allegato B del D.P.R. n. 554 del 1999), per quanto aveva anche alterato le norme di gara, modificando la formula per la valutazione delle offerte economiche, essendo evidentemente errata quella originariamente indicata nel bando di gara.
3. L’adito tribunale, sez. I, con la sentenza n. 1031 del 9 giugno 2010, emessa ai sensi degli articoli 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nell’udienza in camera di consiglio fissata per la delibazione dell’istanza cautelare, nella resistenza del C. e della società L.C. s.r.l., ha respinto il ricorso, ritenendo infondati i motivi di censura sollevati.
Ad avviso dei primi giudici, infatti non vi era motivo di dubitare, come si evinceva dalla lex specialis (in particolare dalla legenda della formula per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e della specifica normativa di gara in punto di offerta economica), che per calcolare il punteggio per l’elemento prezzo doveva utilizzarsi il valore dell’importo corrispondente ai ribassi offerti e non di questi ultimi; inoltre la formula usata, corrispondente a quanto previsto nel bando e nel successivo chiarimento, resosi necessario per l’errore materiale da cui il bando era risultato originariamente inficiato, non era irragionevole e corrispondeva a uno dei criteri matematici di tipo automatico che discrezionalmente le stazioni appaltanti, ricorrendone i presupposti, possono impiegare.
4. Con rituale e tempestivo atto di appello G.E.A. S.p.A. ha chiesto la riforma di tale sentenza, riproponendo sostanzialmente le censure svolte in primo grado, respinte a suo avviso con motivazione lacunosa, insufficiente e contraddittoria, frutto di un superficiale esame delle doglianze e di un’approssimativa valutazione dei fatti di causa e della documentazione prodotta.
5. Hanno resistito al gravame sia C. che la società L.C. s.r.l., che con puntuale memoria difensiva ne hanno dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza, chiedendone il rigetto.
Nell’imminenza dell’udienza di discussione l’appellante ha illustrato con apposita memoria le proprie tesi difensive.
6. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2011, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
7. L’appello è infondato.
7.1. Come emerge dalla documentazione versata in atti, la gara a procedura aperta indetta da C. per l’affidamento dell’appalto dei lavori di "Riutilizzo acque reflue impianto di depurazione industriale di Cassino – Piedimonte San Germano – Villa Santa Lucia ai fini industriali" prevedeva che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, determinata dall’elemento quantitativo del "prezzo" (cui era stato riservato il punteggio massimo di 30 punti) e dall’offerta tecnica (cui era stato riservato il punteggio massimo di 70 punti (così suddiviso in: 1. ottimizzazione della cantierizzazione e degli standards di sicurezza e ambientali connessi alla minimizzazione dell’impatto dei lavori durante l’esecuzione sulla cittadinanza e sul cantiere, max punti 20; 2. ottimizzazione lavori finalizzati alla riduzione dei tempi di esecuzione, max punti 10; 3. garanzie e manutenzione post – collaudo, max punti 15; 4. migliorie relative agli impianti tecnologici, max punti 25).
Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi sarebbero stati espressi con tre cifre decimali e l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarebbe stata effettuata con il metodo aggregativo – compensatore di cui all’allegato B del D.P.R. n. 554/99 in ragione di quella più favorevole all’amministrazione attraverso l’assegnazione dei punteggi determinati con la formula individuata nel Disciplinare di gara alla sezione 7, in cui erano indicati l’assegnazione dei coefficienti da applicare all’elemento del prezzo.
Al paragrafo IV.2.1. del bando era precisato, tra l’altro, che la graduatoria, ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sarebbe stata determinata dalla sommatoria del punteggio tecnico e di quello economico e che non sarebbero state ammesse offerte in aumento.
7.2. Deve poi aggiungersi che nel disciplinare di gara, alla Sezione 4, erano indicate le modalità di collocazione, sigillatura e spedizione del plico generale e delle buste in esso contenute e, quanto alla busta B – offerta economica, era precisato che l’offerta economica doveva essere redatta secondo le modalità indicate nella Sezione 6, contenendo tra l’altro, a pena di esclusione (punto 6.3), "l’indicazione del ribasso percentuale offerto, al netto degli oneri della sicurezza".
Il successivo punto 6.4. aggiungeva testualmente che "la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato secondo la seguente operazione: R=(PGPO)/PG, dove "R" indica la percentuale di ribasso; "PG" l’importo a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; "PO" il prezzo offerto al netto degli oneri della sicurezza e che va comunque riportato in cifre e lettere nell’offerta economica. In caso di discordanza tra importo globale offerto e la percentuale così calcolata, farà fede l’importo dell’offerta globale".
Al punto 7.5 (pagg. 24 – 25) della Sezione 7 (Modalità di redazione dell’offerta tecnica e descrizione degli elementi di valutazione), il disciplinare di gara ribadiva che l’offerta economicamente più vantaggiosa sarebbe stata determinata con riferimento agli elementi quantitativi (max 30 punti) e qualitativi (offerta tecnica, max 70 punti, suddivisi secondo i criteri già precedentemente indicati), precisandosi ancora che: a) i punteggi sarebbe stati espressi con tre cifre decimali e che l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarebbe stata effettuata con il metodo aggregativo – compensatore di cui all’allegato B del D.P.R. n. 554/99 in ragione di quella più favorevole per l’amministrazione attraverso l’assegnazione dei punteggi determinati con la formula: C(a)=?n (Wj x V(a)j), dove C(a) = indice di valutazione dell’offerta; n = numero totake dei requisiti; Wj = punteggio massimo previsto per il requisiti (j); V(a)j = coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (j), variabile tra zero e uno; ?n = sommatoria; b) il coefficiente V (a) relativo agli elementi qualitativi sarebbe stato determinato attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente tra, 0 e 1, dai singoli commissari; c) qualora il numero delle offerte fosse stato pari o maggiore di tre, l’assegnazione dei coefficienti da applicare agli elementi qualitativi costituenti il valore tecnico dell’offerta avrebbe potuto essere effettuata secondo la metodologia di cui all’allegato A del D.P.R. n. 554/99 con il metodo del confronto a coppie; d) il punteggio attribuito all’elemento prezzo sarebbe stato determinato in proporzione all’offerta massima secondo la formula: V(a)j = (R(a)i/Ri) x 30, dove R(a)i = offerta economica minima formulata; R max = offerta economica del concorrente i – esimo; Wj = punteggio attribuito al requisito (j) (max punti 30).
7.3. Su tale punto conviene immediatamente aggiungere che, come risulta dalla stessa documentazione prodotta dall’appellante, sul sito web di C. erano state formulate alcune precisazioni in ordine alla lex specialis della gara in questione ed in particolare proprio con riferimento alla formula inerente "il punteggio attribuito all’elemento prezzo", pag. 25 del disciplinare, era stato precisato che essa era la seguente: V(a)j = (R(a)j/Ri)*30 con R (a)j = offerta economica minima formulata; Ri = offerta economica del concorrente i – esimo; V (a)j = punteggio attribuito al requisito (j) (max 30 punti).
7.4. Ciò posto, la Sezione è dell’avviso che la sentenza impugnata non merita le critiche che le sono state mosse.
7.4.1. Diversamente da quanto sostenuto dalla società appellante, dal sereno esame delle già citate disposizioni della lex specialis (bando, par. IV.1.2, e disciplinare di gara, punto 7.5. della Sezione 7) non vi è alcun elemento per dubitare che ai fini della individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ciò che rilevava era il prezzo offerto e non già il ribasso.
Se è vero, come si è accennato, che il punto 6.4 del disciplinare di gara indicava il modo per la determinazione della percentuale di ribasso, calcolata secondo l’operazione R=(PGPO)/PG (dove R è la percentuale di ribasso, PG è l’importo a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e PO è il prezzo offerto al netto degli oneri della sicurezza), non può sottacersi che, come correttamente rilevato dai primi giudici, lo stesso punto 6.4. sottolineava poi che in caso di discordanza tra importo globale offerto e la percentuale così calcolata, avrebbe fatto fede l’importo dell’offerta globale.
Peraltro, sotto altro concorrente profilo, giova rilevare che l’indicazione della percentuale di ribasso, lungi dal costituire l’elemento decisivo per l’individuazione del prezzo offerto, è invece uno degli elementi che doveva essere indicato, a pena di esclusione nella busta B, contenente l’offerta economica, e, a tutto voler concedere, è solo uno strumento per giungere all’individuazione del prezzo offerto (rispetto a quello posto a base d’asta).
E’ appena il caso di osservare ancora che la formula per l’attribuzione del punteggio all’elemento prezzo (pag. 25 del disciplinare) fa sempre riferimento all’offerta economica minima e giammai al ribasso offerto.
7.4.2. E’ poi destituito di fondamento, prima ancora in fatto oltre che sul piano giuridico, la tesi dell’appellante, secondo cui la commissione di gara avrebbe inammissibilmente provveduto a sostituire ex se la formula fissata nella lex specialis, palesemente errata.
E’ sufficiente rilevare al riguardo che la commissione di gara, come si rileva dal verbale di gara n. 11 del 5 marzo 2010, piuttosto che modificare la formula per l’attribuzione del punteggio all’elemento prezzo, ha in realtà precisato e chiarito che la formula contenuta a pagina 25 del disciplinare di gara, i cui parametri erano erroneamente indicati, era stata già corretta dall’amministrazione appaltante, come da comunicazione inserita sul sito internet del C., con ampio anticipo rispetto alla scadenza della gara.
8. Alla stregua delle osservazioni svolte l’appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto da G.E.A. S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, sez. I, n. 1031 del 9 giugno 2010, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento in favore delle parti costituite delle spese del presente grado di giudizio che liquida complessivamente in Euro. 8.000,00 (ottomila), quattromila per ciascuna di esse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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