Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo
L’Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, con delibera 6 maggio 1999, n. 2602, revocava la convenzione 14 dicembre 1994 stipulata con l’Aias per l’erogazione di prestazioni riabilitative ambulatoriali a soggetti neuro-motulesi.
La detta delibera veniva impugnata dall’AIAS con ricorso e motivi aggiunti che il TAR respingeva con la sentenza indicata in epigrafe che viene appellata in questa sede, con richiesta di annullamento, col favore delle spese, per i seguenti motivi:
1) errata ricostruzione dei fatti di causa, anche sotto il profilo della mancata e/o errata valutazione della documentazione versata in atti. Difetto ed irragionevolezza della motivazione. Eccesso di potere per sviamento.
Per la ricostruzione dei fatti la ricorrente riporta la sentenza del Tribunale penale di Messina, I Sezione, 6 maggio 2003, n. 2, relativa a vicende del 1995-1996. Aggiungeva che lo sforamento del numero delle prestazioni era stato espressamente autorizzato dalla Ausl, come la prestazione di assistenza domiciliare, compensata, però, con la tariffa della prestazione ambulatoriale.
2) Sotto ulteriore profilo carenza e/o inidoneità della motivazione della sentenza di primo grado, anche sotto il profilo dell’errata valutazione della documentazione versata in atti. Difetto ed irragionevolezza della motivazione. Eccesso di potere per sviamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 della legge n. 833 del 1978. Nega l’esistenza delle carenze indicate nella sentenza appellata e quelle contestate sono state eliminate nei termini fissati.
L’Aias ha fatto presente di avere espletato il servizio anche dopo la revoca, senza opposizione dell’Ausl ed ha dedotto che la revoca è stata provocata da irregolarità e difetto di coordinamento tra le varie gestioni dell’Amministrazione e soprattutto dalle indagini penali.
Si è costituita per resistere l’Ausl intimata che, con una prima memoria, ha contestato la fondatezza dei motivi e concluso per il rigetto, col favore delle spese. Ha dedotto che la revoca è stata disposta in conseguenza delle irregolarità che hanno coinvolto anche suoi funzionari, in conseguenza sottoposti a procedimento disciplinare.
Con una prima memoria la ricorrente ha illustrato i motivi di ricorso.
L’ordinanza istruttoria 5 ottobre 2009, n. 909, è stata riscontrata dall’appellante che ha illustrato il contenuto degli atti prodotti ed ha insistito per l’accoglimento.
Con una seconda memoria l’appellante ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso.
L’appellata, con una seconda memoria, ha illustrato quanto già dedotto.
Motivi della decisione
1. I fatti rilevanti ai fini del decidere sono i seguenti.
Nel maggio del 1997, poco dopo l’insediamento, il Direttore generale dell’Ausl ha disposto in ordine ai rapporti con l’Aias degli accertamenti a conclusione dei quali veniva attivato un procedimento dalle seguenti fasi.
Il 29 settembre 1997, con delibera n. 5823, è stata revocata la convenzione per la quale è controversia. La delibera è stata impugnata avanti al TAR che ne ha sospeso l’esecuzione.
Il 19 maggio 1998 è stata reiterata la revoca con delibera n. 2867 ed anche di essa il TAR ha sospeso l’efficacia.
L’atto n. 4885 del 28 luglio 1998 con il quale l’Ausl contestava delle manchevolezze, assegnava 15 giorni per eliminarle e sospendeva la convenzione, veniva disapplicato dal Pretore di Messina il 14 agosto 1998. Al provvedimento del Pretore seguiva il 28 dello stesso mese il ripristino della convenzione.
Intervenuta denuncia all’autorità giudiziaria, venivano avviate indagini fino a tutto il 1998 e si svolgeva il processo che si concludeva con assoluzione degli imputati perché "il fatto non sussiste". In pendenza del giudizio penale veniva emessa la delibera di revoca della convenzione.
2. La censura di erronea valutazione dei fatti è fondata.
Alla luce degli atti di causa, acquisiti anche a seguito dell’istruttoria, e delle risultanze di cui alla sentenza penale le irregolarità che hanno dato luogo alla revoca non sussistono.
a) La convenzione del 14 dicembre 1994 prevedeva che l’Aias potesse effettuare n. 54 prestazioni ambulatoriali.
E’ stato contestato che dette prestazioni siano state in numero superiore a quello stabilito e che talune siano state domiciliari.
Quanto contestato risponde al vero ma tale circostanza non può essere in alcun modo sanzionata.
Nella primavera del 1996, a seguito della chiusura del centro Aias di Milazzo, le richieste di assistenza si sono concentrate su Messina ed è sorto un problema che è stato affrontato in riunioni dei Direttori generale e sanitario dell’Ausl col Prefetto. In tali occasioni si è prospettata la possibilità di modificare la convenzione elevando il numero di prestazioni giornaliere possibili e nell’attesa della revisione il direttore sanitario della Ausl ha proposto di consentire un ampliamento del numero delle prestazioni.
Risulta dagli atti che i pazienti, presentandosi in ambulatorio, dovevano produrre l’autorizzazione rilasciata dall’Ausl per la prestazione. Esistendo tre uffici abilitati al rilascio dell’autorizzazione e non essendo gli stessi coordinati, accadeva alle volte che venissero rilasciate autorizzazioni in numero superiore alla detta soglia; nei due casi di cui all’adempimento all’istruttoria il problema è stato sollevato dall’Associazione con dichiarazione di non accettazione delle autorizzazioni in esubero con note dell’1 giugno 1996 (numeri 304 e 305) di restituzione delle stesse.
E’ significativo (nel senso della reiterazione dell’autorizzazione con implicito invito all’effettuazione della prestazione), poi, che il Responsabile del servizio di assistenza riabilitativa ed assistenza agli anziani dell’Ausl con nota 24 giugno 1998, n. 279/AR, abbia restituito "le autorizzazioni rilasciate a pazienti in trattamento presso il vs. Centro e da Voi sospese, temporaneamente, per esubero di richieste".
A questo punto ritiene il Collegio che l’Associazione non potesse essere censurata per avere effettuato prestazioni oltre la detta soglia di 54 e non ha alcun rilievo la circostanza, consequenziale al maggior numero di prestazioni rese, che quanto liquidato all’Associazione abbia superato le previsioni di cui alla convenzione.
b) Nelle dette riunioni, come risulta dalla sentenza penale, è stata anche esaminata la questione della possibilità di conciliare la necessità che talune prestazioni fossero domiciliari con la previsione dell’effettuazione da parte dell’Aias di sole prestazioni ambulatoriali. Per questo problema il direttore sanitario ha prospettato la possibilità che le prestazioni fossero domiciliari ma con tariffazione ambulatoriale. La soluzione è stata accettata dall’Associazione, con beneficio dei pazienti che non hanno interrotto il trattamento e senza danno per l’Ausl che ha erogato la minore somma prevista per le prestazioni ambulatoriali. Non si vede, perciò, la ragione della censura nei confronti dell’Aias. c) L’Ausl il 28 luglio 1998 ha contestato fatti relativi all’ambulatorio ed ha assegnato 15 giorni per rimuovere le irregolarità. Dalle difese prodotte, implicitamente concordanti sul punto, e dall’atto 27 agosto 1998 di ripristino senza riserve della convenzione il Collegio deduce che gli adeguamenti richiesti sono stati puntualmente eseguiti; la delibera di revoca, peraltro, non è motivata anche con riferimento a motivi igienici, sanitari e di sicurezza.
d) In punto di fatto, il Collegio dà atto che sono state prodotte 10 autorizzazioni di prestazioni rilasciate dall’Ausl (Servizio tutela materno infantile e dell’età evolutiva) dopo la revoca della convenzione per la quale è controversia (tra il 21 maggio ed il 14 giugno 1999).
3. Dalla fondatezza della censura di erronea valutazione dei fatti deriva la fondatezza del ricorso che, assorbito quant’altro, perché non rilevante ai fini del decidere, va accolto. In conseguenza, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado ed annullata la delibera di quella sede impugnata (6 maggio 1999, n. 2602).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e, per l’effetto, annulla la delibera 6 maggio 1999, n. 2602).
Condanna l’Amministrazione alle spese del doppio grado che liquida nella complessiva somma di Euro 8.000,00 (ottomila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo il 3 febbraio 2010 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio presidente, Paolo D’Angelo, estensore, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, Pietro Ciani componenti.
Depositata in segreteria il 2 luglio 2010.
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