T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 24-03-2011, n. 2592 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

e specificato nel verbale;
Svolgimento del processo

Con efficacia dal 24.7.2000 l’Ente Tabacchi Italiano è stato trasformato in società per azioni e, attraverso una procedura competitiva, l’intera partecipazione detenuta dall’allora Ministero del Tesoro è stata ceduta, a fine 2003, alla B.A.T.I. S.p.A (BAT).

Il D.Lgs. 283/1998 di istituzione dell’Ente Tabacchi Italiani ha stabilito (al quarto comma, dell’art. 4) che "Il personale trasferito all’Ente e alle società per azioni in cui quest’ultimo viene trasformato ai sensi dell’articolo 1, comma 6, che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione dell’ente in società per azioni, ha diritto di essere riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli dell’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 3, comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall’articolo 8 del decretolegge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, e in quelli di altre pubbliche amministrazioni. A tal fine, all’atto della trasformazione, viene presentato un piano di utilizzazione del personale. La riammissione avviene a seguito di procedure finalizzate alla riqualificazione professionale del personale, attivate ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ferma restando l’appartenenza alle qualifiche ed ai livelli posseduti all’atto della trasformazione. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all’esercizio della facoltà di chiedere la riammissione, l’onere economico relativo al personale interessato resta a carico dell’ente o delle società derivate. Al predetto personale vengono riconosciute l’anzianità corrispondente al servizio prestato e la posizione economica che avrebbe conseguito presso l’amministrazione finanziaria se non fosse transitato nell’Ente o nelle società".

Con accordo sindacale del 16.7.2009 sono risultate in esubero 16 unità di personale presso lo stabilimento di Lecce e 2 unità presso la sede di Roma.

Conseguentemente tale personale ha chiesto di essere riammesso, ai sensi della disposizione sopra richiamata, nei ruoli dell’Amministrazione finanziaria, ed i relativi nominativi sono stati comunicati dalla B.A.T.I. S.p.A al Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota del 24.7.2009.

In data 15.6.2010 l’Amministrazione ha proceduto ad emanare il decreto di trasferimento e ad inoltrare ad altre Pubbliche Amministrazioni le note di richiesta di disponibilità ad assumere una o più unità di personale risultato in esubero, ma non ha provveduto a completare la procedura con l’assegnazione dei dipendenti alle rispettive sedi di servizio. Dei diversi enti interessati alcuni hanno espresso l’impossibilità di aderire alla richiesta di collocazione del suddetto personale (si tratta dell’Agenzia delle Entrate, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Agenzia del Territorio, dell’A.A.M.S., del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dell’INPDAP); mentre altri non hanno fornito alcuna risposta (si tratta dell’INAIL, dell’INPS, del Ministero della Giustizia), e solo l’Agenzia delle Dogane, con nota del 25.1.2011, ha rappresentato la disponibilità ad avvalersi della collaborazione di 4 unità di personale.

A seguito della mancata ricollocazione del personale in esubero la B.A.T.I. S.p.A. sta corrispondendo a costoro il trattamento economico – ai sensi dell’art. 4, quarto comma, del D.Lgs. 283/1998 – senza che i dipendenti in questione siano utilizzati.

Con il ricorso in esame la ricorrente chiede che venga accertato e dichiarato il c.d. "silenzio inadempimento" dell’Amministrazione, con conseguente dichiarazione dell’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere al completamento della procedura di riammissione del personale trasferito dall’organico della B.A.T.I. S.p.A. nei ruoli dell’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 4, quarto comma, del D.Lgs. 283/1998.

Chiede, altresì, la condanna dell’Amministrazione inadempiente al risarcimento del danno causato pari a Euro 375.000,00, maggiorato di Euro 75.000,00 al mese, a decorrere dal 15.7.2010 e fino all’effettiva conclusione della procedura (o alla diversa somma determinata da questo TAR).

Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione ha eccepito l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Infine, all’udienza del 23.2.2011, uditi i Difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato, nei sensi e nei limiti di seguito indicati.

1.1. Con un unico ed articolato terzo mezzo di gravame la società ricorrente lamenta violazione dell’art. 97 della Costituzione, degli artt. 1 e 2 della legge 241/1990, e dell’art. 4 del D.Lgs. 283/1998, deducendo di aver titolo ad ottenere il provvedimento conclusivo della procedura di riammissione del personale in esubero nei ruoli dell’Amministrazione finanziaria.

La doglianza merita accoglimento.

La normativa invocata dal ricorrente prescrive:

o che ogni procedimento avviato (o che prenda avvio) in forza di una norma vigente o di un’istanza deve concludersi con un provvedimento espresso, entro il termine previsto dalla normativa che regola detto procedimento; ovvero, in mancanza di tassative previsioni al riguardo, entro il termine – che non può essere superiore a novanta giorni – fissato dalla stessa Amministrazione con apposito regolamento o (nel caso in cui manchi anche il regolamento sui termini procedimentali) con atto provvedimentale ad hoc;

o che nei casi in cui – tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento – sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, questi non possono comunque superare i centottanta giorni.

o che nell’ipotesi estrema in cui manchi qualsiasi disposizione (di legge, regolamentare o provvedimentale) relativa al termine di conclusione del procedimento, quest’ultimo deve essere concluso entro e non oltre trenta giorni dalla proposizione dell’istanza.

Ora, nella fattispecie dedotta in giudizio l’Amministrazione non ha fissato (con regolamento o con atto provvedimentale ad hoc) il termine di conclusione del procedimento, sicchè – in mancanza di specifiche norme di legge al riguardo – non appare revocabile in dubbio che esso avrebbe dovuto essere concluso entro trenta giorni dall’istanza della ricorrente.

Il che non è avvenuto, e ciò appare di per sé sufficiente per stigmatizzare – in accoglimento alla domanda giudiziale principale – come illegittimo il comportamento inerte dell’Amministrazione.

1.2. Quanto alla domanda risarcitoria il Collegio dispone l’iscrizione del ricorso nel ruolo dei procedimenti ordinari affinché la domanda risarcitoria sia trattata "con il rito ordinario" ai sensi dell’art. 117, sesto comma, del nuovo codice del processo amministrativo.

2. In considerazione delle superiori osservazioni, non resta pertanto al Collegio che dichiarare l’illegittimità del silenzio; e, conseguentemente, ingiungere all’Amministrazione di adottare un provvedimento conclusivo del procedimento. Il termine che all’uopo il Collegio ritiene di fissare per l’adempimento dell’obbligo di provvedere, è di trenta giorni dalla notificazione ad istanza di parte della presente sentenza.

Si ravvisano giuste ragioni per condannare l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore dell’altra parte, delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 1000,00 oltre IVA e CPA;
P.Q.M.

dichiara illegittimo il silenzio del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed ingiunge allo stesso di adottare il provvedimento conclusivo della procedura di riammissione del personale trasferito dall’organico della società ricorrente ai ruoli dell’amministrazione finanziaria entro il termine di trenta giorni dalla notifica, ad istanza di parte, della presente decisione.

Dispone la nuova iscrizione a ruolo del ricorso ai sensi dell’art.117, sesto comma, del codice del processo amministrativo, per la prosecuzione della causa ai fini della decisione in merito alla richiesta risarcitoria.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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