Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-03-2011) 29-03-2011, n. 12796 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 24/06/2010, il Tribunale di Taranto respingeva l’appello proposto da S.C.D. – indagato di vari episodi di usura – avverso l’ordinanza con la quale in data 10/05/2010, il g.i.p. del Tribunale della medesima città aveva rigettato l’istanza di dissequestro di una polizza assicurativa sottoposta a sequestro preventivo ex artt. 321 c.p.p., L. n. 353 del 1992, art. 12 sexies. 2. Avverso la suddetta ordinanza, il S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 321 c.p.p., comma 3 e art. 299 c.p.p., comma 1 per avere il Tribunale ritenuto che sulle questioni sottoposte si fosse formato il giudicato cautelare;

2. violazione dell’art. 125 e 325 c.p.p. per avere il Tribunale respinto l’appello sulla base di una motivazione apparente o assolutamente inidonea a spiegare le ragioni addotte a sostegno dell’esistenza o meno dei presupposti per il mantenimento della cautela.
Motivi della decisione

3. violazione dell’art. 321 c.p.p., comma 3 e art. 299 c.p.p., comma 1: la doglianza oltre che generica (il ricorrente non si perita di illustrare compiutamente, sotto il mero profilo fattuale, le ragioni della censura) è anche infondata perchè il Tribunale, come risulta a pag. 2 dell’impugnata ordinanza, in realtà, ha preso espressamente in esame "la documentazione allegata all’istanza di dissequestro" e, quindi, la pretesa nuova documentazione. Di conseguenza, quello che abbia ritenuto il g.i.p. è irrilevante perchè ciò che conta è che il tribunale abbia valutato la nuova documentazione prodotta sulla base della quale era stato chiesto il dissequestro della polizza.

4. Violazione degli artt. 125 e 325 c.p.p.: il ricorso per cassazione avverso le ordinanze ex art. 322 bis c.p.p. può essere proposto solo per violazione di legge in essa potendosi far rientrare anche il vizio della motivazione ma solo quando la medesima, pur presente graficamente, sia apparente. Con tale sintagma ("motivazione apparente"), la giurisprudenza di questa Corte intende quella motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Ora, è sufficiente una lettura dell’impugnata ordinanza per avvedersi che la medesima non può in alcun modo essere censurata sotto il denunciato profilo della motivazione apparente.

In realtà, il ricorrente, ben conscio dei limiti del ricorso per cassazione, in modo surrettizio tenta di far apparire come motivazione apparente quella che, a tutto concedere, concerne vizi che attengono a pretesi travisamenti dei fatti ed erronea valutazione del compendio probatorio ossia della documentazione prodotta (si veda la doglianza sulla data certa – sul saldo negativo del conto corrente – sulla non corretta comprensione dell’operazione finanziaria alla stregua della successione cronologica degli eventi): il che non è consentito.

5. In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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