Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-02-2011) 29-03-2011, n. 12788

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Svolgimento del processo

Il GIP presso il Tribunale di Latina, con ordinanza del 26.08.2010, applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di:

M.L.:

perchè indagato per il reato di tentata rapina aggravata e lesioni personali volontarie commessi in danno di Ma.Al.Ma. perchè, colpendo la medesima ad un braccio con un taglierino e procurandole lesioni, cercava di costringere la medesima a consegnargli del denaro, non riuscendo nell’intento per la reazione della persona offesa; in (OMISSIS);

Il Tribunale per il riesame di Roma, con ordinanza del 24.09.2010, respingeva il reclamo e confermava il provvedimento impugnato.

Avverso tale decisione, ricorre per Cassazione l’indagato, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Il ricorrente censura la decisione impugnata per:

1) – avere ritenuto l’esistenza di gravi indizi a suo carico senza considerare che al momento dei fatti egli si trovava altrove e, precisamente, nell’abitazione del fratello L.;

al riguardo l’ordinanza impugnata sarebbe da censurare per non avere conferito credibilità all’alibi fornito da M.L. e dalla sua compagna, F.L. che, invece, avevano riferito circostanze concrete e precise;

-inoltre, l’ordinanza sarebbe da censurare per non avere considerato le notevoli divergenze tra l’aspetto fisico dell’indagato, che ha i capelli brizzolati ed il capo rasato, e quello dell’aggressore, descritto dalla Ma. con i capelli lunghi e neri;

2)-l’ordinanza avrebbe altresì omesso di considerare il percorso di recupero intrapreso dall’indagato per come emerge dalle dichiarazioni del dott. Mi. e delle dott.sse m. e G. del Sert di (OMISSIS), elementi tutti rilevanti ai fini della valutazione delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p.;

CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono totalmente infondati.

Le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto che il provvedimento impugnato contiene una serie di valutazioni ancorate a precisi dati fattuali ed appaiono immuni da vizi logici o giuridici.

Va ricordato che, in tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (vedi Cassaz. Pen., sez. 4, 06.07.2007 n. 37878).

Quanto al primo motivo, il Tribunale, ha congruamente e logicamente motivato in ordine alle ragioni, in punto di fatto, per le quali ha ritenuto raggiunti i gravi indizi di colpevolezza, osservando che l’indagato era stato riconosciuto dalla persona offesa mediante individuazione fotografica.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe illogicamente considerato attendibile tale individuazione nonostante le evidenti divergenze tra la descrizione dell’aggressore operata dalla Ma., che aveva parlato di un soggetto con capelli ricci e di colore nero, mentre egli, al momento dei fatti, aveva i capelli rasati e comunque brizzolati, ma si tratta di un motivo che non coglie nel segno, atteso che il Tribunale ha ben considerato la circostanza risolvendola sulla scorta della "diretta osservazione" degli agenti di polizia operanti i quali, qualche giorno dopo i fatti (il (OMISSIS)) avevano visto il M. con i capelli lunghi e ricci;

il Tribunale ne trae congruamente la conclusione che la successiva rasatura dei capelli, non può invalidare la descrizione resa dalla Ma. ed il relativo riconoscimento fotografico;

così anche per la divergenza sul colore dei capelli che il Tribunale giustifica con la circostanza che la Ma. aveva descritto come "oleosi", particolare che poteva avere reso meno visibile la brizzolatura;

nè appare manifestamente illogica la motivazione laddove reputa non attendibili gli alibi forniti dai familiari all’indagato perchè generiche ed imprecise riguardo all’orario ed alle altre circostanze utili ad escludere la possibilità per il M. di essere sul luogo del fatto al momento indicato dalla parte offesa;

Il Tribunale compie così una valutazione di puro fatto, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, che appare congruamente motivata, con richiami a specifici rilievi fattuali, priva di illogicità evidenti.

In materia di misure cautelari personali, il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza non può essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione separata dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati e apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall’art. 273 c.p.p. Cassazione penale, sez. 4, 04/03/2008, n. 15198.

Quanto al vizio di illogicità, si deve ricordare che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, ancorchè munite, in tesi, di eguale crisma di logicità. A ciò dovendosi aggiungere che l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella "evidente", cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Cassazione penale, sez. 4, 12 giugno 2008, n. 35318.

Tali principi inducono a ritenere inammissibili anche i motivi relativi alla ricorrenza delle esigenze cautelari, atteso che sul punto il Tribunale ha evidenziato il concreto rischio di recidiva, tratto dalla elevata tendenza a delinquere dimostrata dall’indagato, riscontrata dalla circostanza che il medesimo ha compiuto i reati in esame nonostante che avesse finito da poco di scontare una condanna per analoghi reati di rapina e lesioni;

Il Tribunale ha compiuto così una valutazione di puro fatto, in ordine al pericolo di recidiva, che appare congruamente motivata, con richiami a specifici rilievi fattuali, priva di illogicità evidenti.

Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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