Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-02-2011) 29-03-2011, n. 12741

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.N., G.G., G.L. e C. O. ricorrono avverso la sentenza sopra indicata che ha confermato la responsabilità dei prevenuti, accertata in primo grado a seguito di giudizio abbreviato in ordine a plurimi fatti di ricettazione di oggetti preziosi. C.N., G.G. e C.O. sono stati condannati alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione ed Euro 2.000 di multa (i primi due in ordine al capo M della imputazione relativo a gioielli provento di 10 furti; il terzo in ordine al capo D concernente gioielli provento di 10 furti);

G.L. è stato condannato alla pena complessiva di anni 5 di reclusione ed Euro 6.000 di multa, riconosciuta la continuazione con altra sentenza del Tribunale di Genova irrevocabile il 3.3.09 (oltre il capo M anche i capi G (due orologi provento di un furto) e N (gioielli provento di 6 furti differenti). Tutti deducono mancanza di motivazione in ordine al diniego di attenuanti generiche ed alla quantificazione della sanzione non contenuta nei minimi edittali essendo stato confermato quanto deciso dal giudice di primo grado senza confutare le doglianze espresse con l’atto di appello.

Il difensore di C.N. e G.G. lamenta anche il difetto di motivazione in ordine al diniego della diminuente prevista dall’art. 114 cod. pen., essendosi i prevenuti limitati a custodire il "beauty case" di proprietà del nipote senza avere avuto contatti con gli altri soggetti coinvolti nella vicenda.

I ricorsi sono inammissibili. E’ del tutto corretta e non censurabile in sede di legittimità la motivata decisione del giudice di merito relativa alla quantificazione della sanzione ed al diniego di attenuanti in forza del principio che statuisce che il giudizio sulle circostanze e sulla quantificazione della sanzione deve ritenersi esaurientemente compiuto con il porre in risalto anche una sola delle circostanze suscettibili di valutazione. Nel caso specifico la motivazione è stata esposta con riferimento ai numerosi precedenti specifici, non essendo il giudice comunque tenuto a considerare in maniera analitica i singoli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. esponendo per ciascuno di questi le rispettive ragioni che lo hanno indotto a formulare il proprio conclusivo giudizio (gravità del fatto posto in essere con sistematicità, relativamente ad ingenti quantitativi di preziosi e in diretto contatto con gli autori dei furti; precedenti penali e comportamento processuale privo di collaborazione; vedi Cass. 2^ 2.9.00 n. 9387, ud. 15.6.00, rv.

216924).

Manifestamente infondato è poi il motivo di ricorso relativo alla mancata concessione della diminuente della minima partecipazione che è stata non illogicamente esclusa in considerazione del determinante apporto causale dei due ricorrenti alla custodia del compendio, in quanto la minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen. sussiste solo quando la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell’impresa criminosa in maniera del tutto marginale, cioè tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell’evento (Cass. 6^ 4.5.06 n. 33435, depositata 5.10.06, rv. 234365; Cass. 4^ 12.1.06 n. 11380, depositata 31.3.06, rv. 233664).

Le impugnazioni sono pertanto inammissibili a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè ciascuno al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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