Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
pasqua Nicola, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
Svolgimento del processo
I ricorrenti:
S.S.;
D.R.;
Tramite il difensore, propongono ricorso per Cassazione, avverso la sentenza emessa in data 26.04.2010 dalla Corte di appello di Bari che aveva riformato la sentenza di condanna emessa in data 07.05.2009 dal Tribunale di Trani nei confronti di S.S. e D.R., imputati:
– del reato di rapina aggravata dall’uso delle armi e dal volto travisato, in danno dell’impiegata del Supermercato (OMISSIS) alla quale, con la minaccia delle armi sottraevano la somma di Euro; nonchè:
– del reato di porto abusivo di una pisola e di un taglierino;
fatti del (OMISSIS);
con la decisione impugnata la Corte di appello aveva escluso l’aggravante della recidiva per l’imputato D.R., rideterminando la pena nei suoi confronti e confermando nel resto la decisione di primo grado;
Nei ricorsi degli imputati, aventi motivi sostanzialmente coincidenti, si deduce:
MOTIVI:
ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).
1)- I ricorrenti censurano la decisione impugnata per violazione di legge e per illogicità della motivazione nella parte in cui avrebbe affermato che la prova della penale responsabilità dell’imputato si ricaverebbe:
– dai filmati girati dal servizio di controllo del supermercato nelle fasi antecedenti e successive alla rapina, nelle quali i rapinatori erano a viso scoperto;
– dalle dichiarazioni dei militari operanti che avevano affermato di avere riconosciuto gli imputati nei filmati;
– dalla perizia antropometrica.
A parere dei ricorrenti tale motivazione sarebbe illogica perchè nettamente contraddetta dalla scadente qualità dei filmati che lo stesso perito del PM aveva giudicato del tutto inidonei per distinguere il volto dei rapinatori;
– risultava perciò evidente, secondo gli appellanti, l’illogicità della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto attendibili i riconoscimenti effettuati dagli agenti di PG sulla base di tali scadenti filmati;
– anche la perizia antropometrica non era idonea a fornire una prova attendibile, atteso che gli stessi periti avevano concluso per un giudizio di incertezza, stante l’impossibilità di distinguere i volti dei rapinatori;
Chiedono l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione
I ricorrenti propongono interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle prove che risultano vagliate dalla Corte di appello, con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.
La Corte di appello descrive in maniera chiara l’iter logico- motivazionale seguito per giungere all’affermazione di responsabilità dell’imputato, osservando:
– che i carabinieri avevano affermato di riconoscere gli imputati nei filmati;
– che tali riconoscimenti erano attendibili perchè confermati dalla perizia antropometrica che aveva accertato la piena sovrapponibilità delle caratteristiche somatofisiche degli imputati con quelle dei rapinatori.
Si deve ricordare che i ricorrenti hanno scelto di venire giudicati con il rito abbreviato sicchè il Giudice del merito era legittimato ad utilizzare i riconoscimenti compiuti dagli inquirenti sulla scorta della visione dei filmati; tale libera valutazione della prova è risultava avvalorata dagli esiti della perizia, sicchè non vi sono elementi per ritenere illogica la motivazione impugnata.
Va ricordato che, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire – nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato – se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano analizzato il materiale istruttorie facendo corretta applicazione delle regole della logica, delle massime di comune esperienza e dei criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale, sez. 4, 29 gennaio 2007, n. 12255.
Tali principi evidenziano l’infondatezza dei motivi, volti a valorizzare un singolo aspetto della predetta perizia, trascurando di considerare la parte fondamentale della motivazione impugnata laddove ha sottolineato la piena sovrapponibilità dei tratti somatofisici, sovrapponibilità ritenuta, in maniera niente affatto illogica, confermativa dell’attendibilità dei riconoscimenti fotografici effettuati dai militari operanti.
I motivi di ricorso collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno anche al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
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