Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
-1- C.P., imputato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, dell’8 giugno 2010, che ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza del Gup del tribunale della stessa città, del 26.10.09, sol riducendo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva contestata, a quattro anni, quattro mesi di reclusione e 18.000,00 Euro di multa la pena inflitta dal primo giudice.
Deduce il ricorrente inosservanza ed erronea applicazione della legge, specificamente, dell’art. 129 c.p.p..
-2- Con nota successivamente pervenuta presso la cancelleria di questa Corte, il ricorrente dichiara di volere rinunciare al ricorso, che deve essere, in conseguenza, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 300,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende.
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