Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-12-2010) 29-03-2011, n. 12707

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l PG Dott. D’ANGELO Giovanni che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- S.C. propone ricorso, per il tramite del difensore, avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Catania, del 16 marzo 2009, che ha respinto la domanda, dallo stesso avanzata, di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta in conseguenza dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Caltagirone nell’ambito di procedimento penale che l’ha visto imputato del delitto di duplice omicidio volontario. Delitto dal quel è stato successivamente assolto, sia pure in due riprese, dalla Corte d’Assise e dalla Corte d’Assise d’Appello di Catania.

La corte della riparazione ha rigettato l’istanza, avendo ritenuto che il richiedente, con il suo comportamento gravemente colposo, aveva contribuito a dar causa al provvedimento restrittivo.

Avverso tale decisione viene, dunque, proposto ricorso per cassazione ove si deduce vizio di motivazione del provvedimento impugnato, sotto il profilo della manifesta illogicità e del travisamento dei fatti, con riguardo all’affermata sussistenza del presupposto impeditivo al riconoscimento del diritto alla riparazione, cioè di una condotta gravemente colposa del richiedente.

L’Avvocatura generale dello Stato, ritualmente costituitasi in giudizio nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiede dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il ricorso.

Con memoria prodotta in cancelleria, il difensore del S. ha ribadito i motivi di censura proposti, contestando le conclusioni scritte rassegnate dalla Procura Generale di legittimità.

-2- Il ricorso è infondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di riparazione per ingiusta detenzione al giudice del merito spetta, anzitutto, di verificare se chi l’ha patita vi abbia dato causa, ovvero vi abbia concorso, con dolo o colpa grave. A tal fine, egli deve prendere in esame tutti gli elementi probatori disponibili, relativi alla condotta del soggetto, sia precedente che successiva alla perdita della libertà, al fine di stabilire se tale condotta abbia determinato, ovvero anche solo contribuito a determinare, la formazione di un quadro indiziario che ha indotto all’adozione o alla conferma del provvedimento restrittivo. Tale condizione, ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, deve manifestarsi attraverso comportamenti concreti, precisamente individuati, che il giudice di merito è tenuto ad apprezzare, in modo autonomo e completo, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se essi abbiano rilevanza penale, ma solo se si siano posti come fattore condizionante rispetto all’emissione del provvedimento di custodia cautelare. Condotte rilevanti in tal senso possono essere di tipo extra processuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (auto incolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. Nulla vieta al giudice della riparazione di prendere in considerazione gli stessi comportamenti oggetto dell’esame del giudice penale, sempre che la valutazione di essi sia eseguita dal primo non rapportandosi ai canoni di giudizio del processo penale, bensì a quelli propri del procedimento riparatorio, che è diretto non ad accertare responsabilità penali, bensì solo a verificare se talune condotte abbiano quantomeno concorso a determinare l’adozione del provvedimento restrittivo.

Orbene, nel caso di specie la corte distrettuale si è attenuta a tali principi, avendo ritenuto, sulla base di quanto emerso in sede di indagini, con motivazione adeguata e coerente sotto il profilo logico e nel rispetto della normativa di riferimento, che la condotta del richiedente avesse sostanzialmente contribuito ad ingenerare, sìa pur in presenza di errore dell’autorità inquirente, la rappresentazione di una condotta illecita dalla quale è scaturita, con rapporto di causa-effetto, la detenzione ingiustamente sofferta.

I giudici della riparazione, richiamando circostanze emerse nella sede processuale, hanno legittimamente ritenuto che i vecchi e stretti rapporti di frequentazione intrattenuti dal S. con M.B., soggetto coinvolto in traffici illeciti di sostanze stupefacenti, l’avere egli accompagnato lo stesso M. ed il L., in orario notturno, sul luogo dell’agguato, ove i suoi due compagni sono stati uccisi, l’irreperibilità dello stesso S. nel periodo immediatamente successivo al delitto, fossero circostanze caratterizzanti una condotta gravemente imprudente, nei termini richiamati dall’art. 314 c.p.p., che giustificava, ex ante, il sospetto di un coinvolgimento diretto del ricorrente nel duplice omicidio.

Poco rileva, peraltro, sostenere che il S. non è mai stato coinvolto in traffici illeciti, posto che la condotta gravemente imprudente allo stesso contestata non sta nell’avere egli trafficato con il M., ma di avere intrattenuto con il noto trafficante (del quale il padre dello stesso ha sostenuto che egli era il guardaspalle) stretti rapporti e costanti frequentazioni. Nè rileva che l’irreperibilità registrata successivamente al delitto sia stata determinata dalla paura del S. di essere a propria volta ucciso, posto che già tale paura attesta l’imprudente contiguità dello stesso ad ambienti criminali dediti ad ogni tipo di traffici illeciti e di violenze.

Una condotta, quindi, che legittimamente è stata ritenuta connotata da colpa grave e che ha quantomeno contribuito alla formazione di un quadro indiziario, certamente significativo, che ha determinato l’adozione del provvedimento restrittivo.

Il sindacato del giudice di legittimità sul provvedimento che rigetta o accoglie la richiesta di riparazione è, d’altra parte, limitato alla correttezza del procedimento logico-giuridico attraverso cui il giudice di merito è pervenuto alla decisione;

mentre resta di esclusiva pertinenza di quest’ultimo la valutazione dell’esistenza e dell’incidenza della colpa o dell’esistenza del dolo. Anche in ragione di ciò, l’ordinanza in esame non merita di essere censurata, essendo la decisione impugnata del tutto coerente rispetto alle circostanze emerse in sede processuale, correttamente valutate dalla corte territoriale e perfettamente in linea con i principi di diritto affermati da questa Corte in tema di riparazione.

Il ricorso deve essere, quindi, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, che si liquidano in Euro 750,00.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese in favore dell’Amministrazione resistente e liquida le stesse in complessivi Euro 750,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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