Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
cenzo, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.-. Il difensore di B.Z. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Napoli ha convalidato l’arresto del predetto, applicandogli la misura cautelare della custodia in carcere.
Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 716, comma 1, in relazione all’art. 715 c.p.p., comma 2, lett. a) e c), non risultando dagli atti alcuna dichiarazione dello Stato Ucraino dalla quale potesse trarsi che nei confronti del prevenuto era stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale e che detto Stato estero intendeva presentare domanda di estradizione.
Inoltre la sussistenza del pericolo di fuga in capo al B. sarebbe stata apoditticamente affermata dalla Corte di Appello, che non avrebbe tenuto conto del fatto che il prevenuto era titolare di regolare permesso di soggiorno, svolgeva regolare attività lavorativa e aveva regolare dimora. A parte il fatto che il B., avendo appreso di essere stato ricercato dalla Polizia presso la sua abitazione, si era spontaneamente presentato in Commissariato, ove era stato tratto in arresto.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta difetto assoluto di motivazione per essere l’ordinanza impugnata costituita da un prestampato integrato da scarsi elementi vergati a penna.
2.-. Il ricorso è infondato.
Dagli atti trasmessi, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, risulta che il B. è colpito da ordine di cattura del 24-2-2005 del Tribunale di Kakhovskjy ed è stato arrestato su richiesta esplicita di estradizione dello Stato di Ucraina, in quanto imputato di un grave fatto omicidiario (avere, in concorso con altri, dapprima picchiato a sangue la vittima e poi trascinato la medesima con un’automobile, alla quale era stata legata, cagionandone la morte).
In questo quadro, data la estrema gravita del fatto ascritto al prevenuto correttamente la Corte di Appello ha ritenuto sussistenti specifiche esigenze cautelari e in particolare il pericolo di fuga in capo al B. allo scopo di sottrarsi all’estradizione. Questa succinta motivazione appare tuttavia idonea e sufficiente a dar conto delle ragioni dei provvedimenti restrittivi emessi.
3.-. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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