Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Che il dottor P.Z., nella qualità di Curatore della I.S. srl nella procedura fallimentare n. 8/2002 pendente preso il tribunale civile di Roma, agisce davanti a questo Tribunale per sentir dichiarare l’obbligo del Comune di Ardea di pronunziarsi in ordine alla richiesta di ridefinizione urbanistica, del suolo sito in quel Comune e segnato in catasto al Fg. 53, p.l1a 110 e 1713, avanzata con atto di diffida notificato all’Amministrazione resistente in data 06/10/09 e rimasta inevasa, nonché per la conseguenziale declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Ardea e per la nomina di un Commissario ad acta che provveda, in luogo dell’Amministrazione resistente, in caso di perdurante inerzia;
Che in punto di diritto la procedura fallimentare ricorrente deduce la violazione di legge e falsa applicazione della normativa statale di riferimento e della legge regionale n. 17/82 come modificata dalla legge regionale n. 15/05, nonché il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta, ed infine la violazione dell’art. 97 della Costituzione.
Che viene contestata, in particolare, la scelta dell’Amministrazione di precisare che, nelle more della nuova pianificazione urbanistica, nelle aree previste a Standard pubblici di cui al D.M. 1444/68, si rende applicabile la disciplina stabilita dall’art. 9 del D.P.R. 380/01 (T.U. sull’edilizia),
In sostanza, ritenendo che la disciplina urbanistica delle aree non edificate sia assimilabile a quella delle cosiddette" Zone bianche";
Che l’adozione del suddetto regime transitorio, in disparte ogni considerazione di merito, non esime il Comune dall’obbligo di provvedere a dettare una nuova disciplina urbanistica (ex plurimis Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 2 aprile 1984 n. 7, Consiglio di Stato sez. IV 17 luglio 2002 n.3 999, Cassazione sez I 6 novembre 1998 n.1158);
Che risulta quindi illegittimo il silenzio del Comune sull’istanza della ricorrente, senza che ciò possa peraltro incidere in alcun modo sull’ampia latitudine di apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione circa le scelte pianificatorie riguardanti il proprio Territorio;
Che il ricorso deve pertanto essere accolto nei predetti termini, ponendo un congruo termine al Comune per adempiere, indifferentemente in senso favorevole o sfavorevole alla ricorrente, preavvisando fin d’ora della possibilità di nomina di un commissario ad acta;
Che sussistono giustificati motivi per disporre al compensazione fra le parti delle spese relative alla presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II Bis, accoglie il ricorso in epigrafe ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione, e per l’effetto ordina al Comune resistente di pronunciarsi sull’istanza di riqualificazione urbanistica della ricorrente entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione amministrativa ovvero dalla notifica a cura di parte delle presente sentenza, se anteriore, preavvertendo che in caso di perdurante inerzia si potrà procedere, a semplice istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta, le cui spese vengono fin d’ora poste in capo all’Amministrazione resistente.
Compensa fra le parti le spese relative alla presente fase di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2010 con l’intervento dei Signori:
Eduardo Pugliese, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Mariangela Caminiti, Primo Referendario
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