T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 05-07-2010, n. 22613 ELEZIONI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

– Che la lista in epigrafe ha impugnato il provvedimento della Regione Lazio con il quale in data 20.3.2010 è stata respinta la richiesta di rinvio delle elezioni Amministrative Regionali, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia;

– Che al riguardo la lista ricorrente, riammessa alla competizione elettorale, dopo l’iniziale esclusione, grazie ad un provvedimento cautelare di questo Tribunale, ha dedotto le censure di violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere e violazione del principio di proporzionalità proprio del procedimento elettorale;

– Che, secondo tale tesi, non essendo applicabile alla fattispecie in esame il decreto legge n. 29/2010, che prevede una riduzione dei termini per l’affissione del manifesto con le liste e le candidature, il mancato rinvio determina un’alterazione della par condicio in danno della ricorrente quanto al tempo utile di svolgimento della campagna elettorale;

– Che le Amministrazioni resistenti e gli intervenuti hanno ampiamente confutato le predette tesi;

– Che, nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2010, l’istanza cautelare non è stata accolta, in quanto l’impugnato rifiuto di rinviare le elezioni nella Regione Lazio, ad una prima sommaria delibazione, non è risultato né illegittimo né suscettibile di cagionare alcun danno apprezzabile dal Giudice alla lista in esame;

– Che a seguito della pubblica udienza del 6 maggio 2010, considerata anche la pendenza dei termini per l’impugnativa del verbale di proclamazione degli eletti, la trattazione del presente ricorso è stata rinviata all’udienza pubblica del 24 giugno 2010, e che nelle more la ricorrente ha provveduto ad estendere ritualmente il gravame nei confronti del predetto atto;

– Che, come già osservato nell’ordinanza collegiale n. 1417/2010, il ricorso palesa in primo luogo possibili profili di inammissibilità, in quanto contesta l’applicabilità dei nuovi termini, per l’affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse, previsti dal decreto legge n. 29/2010, ma al contempo propone ricorso immediato contro il mancato rinvio delle elezioni regionali nel Lazio proprio in forza del medesimo decreto legge, che pure la medesima ricorrente ritiene non applicabile alla Regione Lazio;

– Che, anche laddove il decreto legge sia ritenuto applicabile alla fatispecie, peraltro, si pone ugualmente il problema della possibilità di ricorrere in via immediata, considerato che lo stesso decreto legge limita tale possibilità all’ammissione ed eliminazione di liste e candidati e non al presente caso, concernente il rifiuto opposto alla richiesta di rinviare le elezioni;

– Che il Collegio ritiene comunque di poter prescindere dalle predette questioni di ammissibilità, considerata la palese non fondatezza del ricorso;

– Chela riduzione del predetto termine minimo non appare, in primo luogo, contraria al diritto vigente applicabile nella Regione Lazio, considerato che questo Tribunale, con le ordinanze nn. 11191120/2010 e con le ordinanze nn. 12391240/2010 (confermate sul punto dal Consiglio di Stato con ordinanze nn. 13021303/2010), nel rinviare alla fase di merito l’esame di ogni eventuale questione di legittimità costituzionale, ha già ritenuto che l’art. 1, comma 3, ultimo periodo del decreto legge – di cui l’articolo 2 sui termini di pubblicazione costituisce un diretto e necessario corollario – ponga un principio generale rimesso alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi degli artt. 117, secondo comma, lettera l) e 122, della Costituzione, e trovi quindi piena applicazione anche nella Regione Lazio;- Che la riduzione del predetto termine minimo non appare, in secondo luogo, idonea ad alterare la par condicio elettorale, essendo stata disposta in pari misura per tutte le liste e per tutti i candidati che partecipano alle elezioni in esame, e non essendoci stata, di fatto, alcuna pubblicazione prima dell’ammissione della lista ricorrente disposta proprio da questo Tribunale, in disparte ogni considerazione circa la impossibilità di limitare al solo periodo elettorale il diritto, riconosciuto a tutti i cittadini dall’art. 49 della Costituzione, di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale;

– Che il ricorso deve pertanto essere respinto, ma che sussistono motivate ragioni, in relazione alle questioni dedotte, per compensare fra le parti le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo del Lazio, Sezione II Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2010 con l’intervento dei Signori:

Eduardo Pugliese, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

Mariangela Caminiti, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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