Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza emessa il 22 Gennaio 2004 a seguito, di rito abbreviato, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria il G. è stato condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 1.200,00 Euro di multa per il reato previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75, comma 5, e alla pena di due anni di reclusione e 1.000,00 Euro di multa per i reati di detenzione illegale di arma clandestina e ricettazione.
A seguito di rituale impugnazione la Corte di Appello ha rigettato i motivi proposti e confermato la prima decisione. Attesa la confessione dell’imputato in ordine alla detenzione del Tarma e della sostanza stupefacente, la Corte ha ritenuto che la presenza nell’abitazione della fondina dell’arma e dell’occorrente per la sua manutenzione escluda che essa fosse stata casualmente rinvenuta dall’imputato; ha ritenuto, altresì, che la presenza del bilancino di precisione e le tracce di cocaina rinvenute sul bordo del water e in alcuni sacchetti trovati nell’immondizia, nonchè le condizioni di salute dell’imputato (affetto da asma) escludano la destinazione della droga ad uso personale. Congrua, infine, la pena inflitta in primo grado.
Avverso tale decisione il Sig. G. ricorre tramite il Difensore, lamentando:
1. violazione di legge per avere la Corte di Appello omesso di pronunciare in merito alla richiesta applicazione dell’indulto previsto dalla L. n. 241 del 2006;
2. vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) in ordine alla affermazione di responsabilità per i reati previsti dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 e art. 648 c.p.. Quanto al delitto in materia di droga, difetta al prova che la sostanza non fosse destinata ad un uso personale, posto che la modesta quantità è compatibile con l’assunzione anche di persona non tossicodipendente.
Quanto all’ipotesi di ricettazione, difettando la prova che l’arma sia provento di delitto, il reato contestato non può essere ritenuto sussistente per la sola ragione che essa abbia la matricola abrasa.
Motivi della decisione
Ritiene la Corte che entrambi i motivi di ricorso siano manifestamente infondati.
Quanto al reato di ricettazione, la giurisprudenza è oramai costante nel ritenere che l’abrasione della matricola dell’arma costituisca condotta integrante l’illecito che opera come presupposto per il successivo reato di ricettazione (si veda tra le tante la sentenza della Seconda Sezione Penale, n. 41464 del 29 settembre-28 ottobre 2009, rv 244951). In presenza di giurisprudenza oramai consolidata può ritenersi manifestamente infondata la censura avanzata dal ricorrente, che non ha sostenuto di aver provveduto personalmente all’abrasione.
Quanto, poi, al reato di detenzione della sostanza stupefacente, la Corte ritiene priva di vizi logici la puntuale motivazione offerta dalla Corte di Appello circa le plurime ragioni che impongono di considerare detenuto un quantitativo maggiore di quello poi rinvenuto e impongono di concludere che la sostanza non fosse destinata al consumo personale. Vertendosi in materia di valutazione delle risultanze probatorie e di ricostruzione del fatto, qualora, come nel presente caso, la motivazione non presenti nè vizio di contraddittorietà nè manifesta illogicità, risulta precluso l’intervento del giudice di legittimità, che non può sostituire una propria ricostruzione a quella operata dai giudici di merito. Sul punto si rinvia ai principi fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali, n. 2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996, Fachini (rv 203767) e quindi confermati dalla più recente giurisprudenza, come emerge, tra le altre, dalla sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte, 5 maggio-7 giugno 2006, n. 19584, Capri ed altra (rv 233773. rv 233774, rv 233775) e dalla sentenza della Sesta Sezione Penale, 24 marzo-20 aprile 2006, n. 14054, Strazzanti (rv 233454).
Osserva, infine, la Corte che secondo la costante giurisprudenza di legittimità la mancata applicazione della disciplina in tema di indulto da parte della Corte di Appello non comporta la nullità della sentenza, posto che tale applicazione può essere più fondatamente valutata dal giudice in sede esecutiva senza che questo comporti alcun pregiudizio per il ricorrente.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
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