Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
V.G. ricorre avverso l’ordinanza 12.11.10 del Tribunale del riesame di La Spezia con la quale è stata respinta la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo e contestuale sequestro preventivo emesso dal locale g.i.p. in data 18.10.10. Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata ordinanza, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) assumendo non essere stato esplicitato nel provvedimento il rapporto di pertinenzialità esistente tra la disponibilità economica sottoposta a vincolo (cioè la somma di Euro 18.935,00) e lo specifico fatto-reato contestato di cui alla L. Fall., art. 216, non essendo rinvenibile il necessario nesso di strumentalità rispetto al reato medesimo.
Il tribunale – prosegue la difesa – era incorso in un evidente travisamento del fatto, in quanto la somma trovata in possesso del V., alla data del 15.10.10, aveva trovato probatoria giustificazione, quanto alla sua legittima origine, mediante le dichiarazioni di sei dipendenti della Eurosport s.r.l. i quali avevano riferito che il V., nel periodo giugno-agosto 2010, aveva anticipato loro ogni remunerazione relativa a tali mensilità, altrimenti non corrisposta dalla amministrazione provvisoria di detta società, per complessivi Euro 16.805,00, facendo ricorso a denaro prestatogli dallo zio B.N., come da dichiarazione da questi rilasciata e confermata anche dalla sorella Be.
N., attestando altresì di aver restituito la somma complessiva in contanti al V. non appena ricevuta la corresponsione del dovuto, e cioè nei primi giorni del mese di ottobre del 2010.
Errava quindi l’ordinanza – conclude il ricorrente – che si era limitata ad una valutazione congetturale ritenendo "non verosimile" il possesso così ricostruito della somma sequestrata, senza tenere conto delle opposte favorevoli allegazioni difensive. Osserva la Corte che il ricorso appare infondato.
Il sequestro preventivo si caratterizza nella incisività della propria funzione e dei propri effetti piuttosto che nell’oggetto, individuato nelle cose pertinenti al reato, in ordine alla quale pertinenza non occorre assoluta certezza, ma è sufficiente l’allegazione da parte dell’organo richiedente di gravi indizi della sua sussistenza, restando al libero apprezzamento del giudice stabilire gli elementi in base ai quali una res debba essere valutata come pertinente al reato secondo quanto richiesto dall’art. 321 c.p.p. e, pertanto, la motivazione fornita sul punto dai giudici di merito, se non sia affetta da vizi logici, non può essere sindacata in sede di legittimità.
Orbene, nella specie, i giudici del riesame hanno dato conto della pertinenzialità della somma oggetto del sequestro preventivo, al reato di bancarotta fraudolenta ipotizzato a carico del V., evidenziando la pacificità della astratta riconducibilità del possesso dei beni sequestrati (tra cui la somma di Euro 18.935,00) all’attività di gestione della Eurosport s.r.l., amministrata dal V., con motivazione non certo illogica reputando privo di fondamento l’assunto difensivo volto a sostenere che tale somma altro non sia che la restituzione di quanto anticipato dal V. ai dipendenti della Eurosport in attesa dei pagamenti dell’amministratore giudiziario, sottolineandosi al riguardo sia la mancata coincidenza tra quanto dichiarato dai dipendenti di aver complessivamente ricevuto e in seguito restituito al V. (pari ad Euro 16.805,00) e quanto sequestrato (Euro 18.935,00), sia per essere stato il predetto trovato in possesso, al momento del sequestro, avvenuto il 15.10.10, a fronte di una restituzione avvenuta nei primi giorni del medesimo mese, non solo dell’intera somma, ma altresì di quella di Euro 2.1300,00 (e composta da banconote da 500,00 Euro, taglio poco compatibile con un uso "normale" del denaro), di ignota provenienza, il tutto in Comune di Arcola ed a bordo di una vettura Jaguar intestata alla Eurosport e di cui l’odierno ricorrente non avrebbe potuto disporre in conseguenza della misura di prevenzione reale della confisca applicatagli dal Tribunale di La Spezia in data 8.7.10. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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