T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 28-03-2011, n. 408 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ditta T.C. di T. Geom. P. espone di aver ottenuto nei confronti del Comune di Pallagorio decreto ingiuntivo n. 566/09, per euro 14.565,77, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 e spese per complessivi euro 675,00, emesso dal Tribunale Civile di Crotone, per il pagamento di somme dovute a seguito dell’aggiudicazione di un appalto di lavori.

Tale decreto, regolarmente notificato alla predetta Amministrazione Comunale, passava in giudicato in quanto non opposto nei termini di legge; il decreto era, quindi, rinotificato in forma esecutiva in data 22.1.2010.

A fronte del perdurante inadempimento del Comune, la ricorrente notificava atto di precetto, intimando il pagamento della somma dovuta e, quindi, procedeva ad azione esecutiva presso terzi con pignoramento rimasto però infruttuoso.

Stante al difficoltà nel recuperare le somme dovute, la ricorrente è quindi costretta a promuovere il presente giudizio di ottemperanza.

Alla Camera di Consiglio del 23 febbraio 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Come è noto, il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile, quando sia divenuto esecutivo, solo per revocazione o per opposizione di terzo nei casi tassativamente previsti dall’art. 656 c.p.c.

Pertanto esso assume la piena autorità di "res iudicata" (TAR Puglia Bari, sez. I, 9 gennaio 2003; Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 2001, n. 807; id, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2604), ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza.

Conseguentemente, sussiste in capo all’intimata Amministrazione, un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione.

Nella specie, dagli atti prodotti in giudizio, risulta che l’Amministrazione non ha ancora provveduto all’adempimento dell’obbligo di assicurare effettività alla pretesa creditoria azionata dalla parte ricorrente, quale risulta definita dalla pronuncia giudiziale e ciò nonostante il decreto ingiuntivo sia stato notificato ritualmente.

Va, pertanto affermata la persistenza dell’obbligo dell’Amministrazione intimata ad ottemperare per intero al giudicato nascente dalla decisione giurisdizionale di cui in epigrafe.

La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata per quanto riguarda l’importo capitale, gli interessi maturati, ai sensi di legge, dal dì del dovuto sino a quello di effettivo soddisfo, oltre le spese di giudizio come liquidate nella medesima sede. In particolare, va ribadito, che, in sede di giudizio di ottemperanza, può essere riconosciuto l’obbligo di corrispondere alla parte ricorrente gli interessi sulle somme liquidate in sentenza e su quelle relative alle spese accessorie (Consiglio di Stato, sez. IV°, 26 settembre 1980, n. 958).

Non sono dovute, invece, le spese di precetto e pignoramento, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. del c.p.c. (TAR Lazio, sez. I°, 11 dicembre 1987, n. 1917), poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.

Ciò posto, nella specie, il ricorso va accolto nei termini e limiti sopra indicati e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo in capo al Comune di Pallagorio, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare integrale esecuzione al giudicato di cui trattasi, corrispondendo alla ditta ricorrente creditrice gli importi ivi indicati.

Appare opportuno, al riguardo, assegnare per l’adempimento de quo al Comune intimato, in persona del legale rappresentante pro tempore, il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di notifica o comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza, nomina fin d’ora, quale "Commissario ad acta" il Prefetto di Crotone o un Dirigente della medesima Prefettura dallo stesso delegato, affinché provveda, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, entro l’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta), con spese a carico del Comune di Pallagorio, che vengono complessivamente e forfettariamente fin d’ora determinate in euro 1.500 (euro millecinquecento), oltre le spese documentate.

Il Commissario ad acta dovrà provvedere, sotto la sua responsabilità, ad adottare ogni provvedimento ritenuto utile per l’espletamento dell’incarico conferito.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

– dichiara l’obbligo del Comune di Pallagorio di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione a cura della ricorrente o comunicazione della presente sentenza, a dare integrale esecuzione, nei termini e limiti indicati in motivazione, al decreto ingiuntivo di cui in epigrafe;

– nomina Commissario ad acta il Prefetto di Crotone o altro funzionario da questi delegato, affinché provveda, in ipotesi di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione Comunale, a quanto previsto nel successivo termine di sessanta giorni dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione intimata.

Condanna il Comune di Pallagoria al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente, che liquida in euro 1500,00 oltre Iva e CAP, come per legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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