T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 05-07-2010, n. 22598 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La Società E. Srl riferisce che con la sentenza di questa Sezione n.4741/2009, depositata il 6 maggio 2009, è stato accolto il ricorso dalla stessa proposto a questo Tribunale e, per l’effetto, è stato disposto l’annullamento dei provvedimenti adottati dal Comune di Fiano Romano, concernenti l’improcedibilità delle domande di condono n.403 del 4.3.1995 e n. 407 del 7.3.1995 relative ad interventi su immobili, il primo finalizzato al cambio di destinazione d’uso delle volumetrie esistenti da agricolo a complesso industriale per il deposito e la lavorazione di inerti, il secondo per la realizzazione di un locale di mq 60 per la mensa dei dipendenti nonché del provvedimento recante la sospensione della pratica edilizia n. 27/2004, prot. 5000 del 10.2.2004.

Lamenta la società che in data 27.12.2005 l’UTC del Comune aveva comunicato la mancanza di ostacoli alla procedibilità delle domande di condono suddette esprimendo così parere favorevole per il rilascio della sanatoria.

2. Con il ricorso in esame la società denuncia che, nonostante la notifica della predetta sentenza al Comune intimato e dell’atto di diffida e messa in mora previsto dall’articolo 90, comma 2, del r.d. 17 agosto 1907, n. 642 (in data 11.8.2009), l’Amministrazione comunale non avrebbe ottemperato all’esecuzione della sentenza stessa.

Pertanto, la società E. Srl ha chiesto a questo Tribunale di adottare le misure necessarie a garantire la puntuale esecuzione della sentenza, con la nomina di Commissario ad acta, in caso di inadempimento dell’Amministrazione in ordine al rilascio delle richieste concessioni in sanatoria, tenuto conto del predetto parere favorevole espresso dal Comune.

3. Come risulta in atti, la Segreteria di questo Tribunale ha comunicato al Comune di Fiano Romano l’avvenuto deposito del ricorso, ai sensi dell’art. 91, secondo comma, del R.D. 17 agosto 1907 n. 642.

Il Comune di Fiano Romano non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza collegiale n.575 del 2010 sono stati disposti adempimenti istruttori nei confronti del Comune intimato.

In data 4 maggio 2010, la società ricorrente ha depositato ulteriori motivi con i quali ha eccepito il passaggio in giudicato della sentenza n. 4741/2009, nonostante al proposizione dell’appello da parte del Comune, attesa tra l’altro la tardività dello stesso.

In prossimità della odierna Camera di consiglio detta Amministrazione ha depositato documentazione e memoria in esecuzione della predetta ordinanza collegiale istruttoria.

4. Il ricorso é stato ritualmente proposto ai sensi dell’art.37 della legge 6 dicembre 1971, n.1034 e degli artt.90 e 91 del R.D.17 agosto 1907, n.642 e il Collegio osserva che la richiesta di esecuzione del giudicato della suddetta sentenza n.4741 del 2009 può essere accolta tenendo conto delle seguenti osservazioni che si passa ad illustrare.

4.1. Va preliminarmente evidenziato che in base all’art. 33, Legge n. 1034 del 1971, come modificato dalla Legge n. 205 del 2000, le sentenze rese in primo grado dal g.a. sono esecutive ancorché appellate e, per l’esecuzione delle decisioni non sospese dal Consiglio di Stato, come nella fattispecie (in disparte la circostanza che il Cons. di Stato, con ord. n.5606/2009 ha respinto l’istanza cautelare proposta), il Tar esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all’art. 27 comma 1, n. 4 R.D. n. 1054 del 1924; pertanto, sussiste l’obbligo dell’amministrazione soccombente di assicurare nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, l’effettività delle situazioni giuridiche definite nella sentenza stessa (sicché l’interessato può adire nuovamente il giudice di primo grado per ottenere dal medesimo provvedimenti idonei ad assicurare la detta effettività, sia pure in via provvisoria) (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 19 luglio 2000, n. 6077).

Nella specie, si osserva che la richiamata sentenza n.4741/2009 ha annullato i provvedimenti impugnati e, in particolare, la nota del 20.7.2004, prot. n. 13371 del Comune di Fiano Romano, con la quale era stato comunicato alla società ricorrente l’improcedibilità della domanda di condono n.403 del 4.3.1995 e n.407 del 7.3.1995 nonché il successivo provvedimento recante la sospensione della pratica edilizia n. 27/04, prot. 5000 del 10.3.2004 riguardante gli interventi in questione. Conseguentemente, come sostenuto dallo stesso Comune nella nota conclusionale, dall’annullamento dei predetti atti impugnati deriva che le istanze di sanatoria proposte dalla ricorrente proseguono il loro iter.

A tale proposito, osserva il Collegio che, seguendo l’orientamento della giurisprudenza, in sede di esecuzione del giudicato, al fine di stabilire se l’Amministrazione abbia effettivamente soddisfatto il giudicato o sia rimasta inerte o vi abbia adempiuto solo in parte o abbia tenuto un comportamento elusivo, occorre riferirsi alla concreta realtà processuale e al contenuto della sentenza, in relazione al thema decidendum introdotto nel giudizio, non essendo consentito dilatare tale contenuto fino a comprendervi statuizioni non contemplate nella sentenza o che siano momenti del procedimento sopravvenuti alla pronuncia non dipendenti dalla formulazione dispositiva di quest’ultima, che possono trovare autonoma tutela mediante separata azione giudiziale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2004, n. 3711; idem, sez. V, 24 agosto 2006, n.4975; idem, sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1572).

Pertanto, alla luce anche di quanto documentato dal Comune intimato, allo stato non risultano riscontrate le predette istanze di sanatoria e il presente ricorso introduttivo del giudizio di esecuzione deve ritenersi fondato e va accolto; conseguentemente, deve ordinarsi all’intimata Amministrazione comunale di porre in essere – entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione a cura della parte ricorrente o dalla comunicazione in via amministrativa, se anteriore della presente sentenza – le attività necessarie all’adempimento degli obblighi discendenti dalla sentenza indicata in epigrafe riguardo l’esame delle predette istanze di sanatoria, con l’avviso che nell’eventualità di una persistente inadempienza, la Sezione – oltre ai seguiti previsti dalla legge per il mancato rispetto degli ordini del giudice – su istanza di parte nominerà un Commissario "ad acta" per provvedervi successivamente all’inutile scadenza del termine qui concesso all’Amministrazione, con spese ed oneri a carico di quest’ultima.

Nessuna determinazione è adottata in ordine alle spese e agli onorari del giudizio attesa la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. II bis, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 27 T.U. C.d.S., richiamato dall’art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, lo accoglie e, per l’effetto, così provvede:

a) assegna al Comune di Fiano Romano, in persona del Sindaco protempore, il termine di 90 (novanta) giorni dalla notificazione a cura della parte ricorrente o dalla comunicazione in via amministrativa, se anteriore della presente sentenza, per l’adempimento degli incombenti volti alla integrale esecuzione della sentenza n. 4741 del 2009 della Sezione II bis del T.A.R. Lazio, sede di Roma, nei sensi di cui in motivazione;

b) allo spirare di tale termine, ove perduri l’inadempimento, la ricorrente può sollecitare la nomina di un commissario ad acta, per l’esecuzione della stessa;

c) nulla si dispone per le spese del giudizio, in assenza di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale intimata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere

Mariangela Caminiti, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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