Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-01-2010) 30-03-2011, n. 13115

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

X.E., a mezzo del proprio difensore, ricorre contro l’ordinanza emessa in data 31 marzo 2010 in sede di riesame dal Tribunale di Venezia pronunciatosi sull’istanza proposta avverso l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere del GIP di Padova emessa in data 3 febbraio 2010 ed eseguita il 2 marzo successivo.

Con la detta ordinanza il Tribunale di Venezia, nell’accogliere parzialmente la richiesta di riesame, sostituendo la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, aveva valutato – ritenendolo pienamente sussistente – il grave quadro indiziario e coevamente ritenuto sussistenti le esigenze cautelari (pericolo di recidiva) legate non solo alla gravita del fatto in sè, ma in relazione ad altre due condotte di "intermediazione" nell’acquisto di stupefacenti da parte dell’indagato a riprova della particolare professionalità nel campo dello smercio di stupefacenti.

Aveva soltanto ritenuto più rispondente alle dette esigenze la misura degli arresti domiciliari.

Il ricorrente si duole del mancato esame dell’elemento temporale (distanza tra la data di commissione del fatto – febbraio 2009 – e la data di applicazione della misura – febbraio 2010) in ordine al quale aveva formulato specifiche doglianze al GIP non prese in considerazione nè dal GIP nè dallo stesso Tribunale.

In data 18 gennaio 2011 è pervenuta rinuncia da parte del difensore munito di procura speciale.

Il ricorso va dichiarato inammissibile sulla base della intervenuta tempestiva rinuncia.

All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento della somma – che si ritiene congrua – di Euro 500,00 in favore della cassa delle Ammende, non avendo il ricorrente fornito la prova dell’avvenuta sostituzione della misura cautelare (arresti domiciliari) meramente asserita da parte del suo difensore contestualmente alla rinuncia.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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