Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
betta del Foro di Roma.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 30 aprile 2010, la Corte d’Appello di Roma riformava parzialmente, riducendo la pena inflitta, la sentenza del Tribunale di Roma con la quale, il 24 novembre 2009, R.F.M. era stato condannato per il reato di violenza sessuale commesso in danno del minore M.D.D., di anni quattordici.
La condotta contestata si era concretata, secondo quanto evidenziato dalla Corte territoriale, nel approfittare, il R., del fatto di trovarsi da solo in casa con il minore, nel mostrargli materiale pornografico e, dopo essersi denudato ed aver parzialmente denudato il minore, nel praticargli un rapporto orale mentre si masturbava, con successiva minaccia di ritorsioni.
Avverso tale decisione il R. proponeva ricorso per cassazione.
Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c..
Richiamata la giurisprudenza di questa Corte, evidenziava come la Corte d’Appello non avrebbe tenuto in considerazione le modalità dell’azione, connotata dall’estemporaneità e posta in essere senza alcuna preordinazione.
Osservava che l’azione non fu insistita, tanto che l’adolescente si era rifiutato di compiere sulla sua persona gli atti sessuali richiestigli senza alcuna conseguenza e che, una volta percepito il dissenso del ragazzo, si era astenuto dal portare a termine il suo intento.
Aggiungeva che, pur volendosi accedere alla versione dei fatti fornita dal giovane, in ogni caso la consapevolezza del dissenso sugli atti sessuali praticatigli era postuma e, laddove fosse stato ben compreso che il giovane era contrario alla fellatio, egli si sarebbe senz’altro astenuto.
Evidenziava, inoltre, il comportamento non reattivo del giovane a fronte dell’approccio sessuale e la sostanziale indifferenza dopo l’episodio che, peraltro, non aveva determinato alcuna ripercussione negativa sul minore, il quale aveva superato gli esami di licenza media e frequentava regolarmente il primo anno di liceo.
Con un secondo motivo di ricorso lamentava che la Corte territoriale, nel giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche concesse e le aggravanti contestate, era pervenuta ad un giudizio di equivalenza, senza tener conto dello svolgimento dei fatti e della condotta del reo successiva alla commissione del reato, nonchè l’assenza di precedenti penali.
Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente ricordato come questa Corte abbia avuto modo di osservare che l’attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c. può essere applicata allorquando vi sia una minima compressione della libertà sessuale della vittima, accertata prendendo in considerazione le modalità esecutive e le circostanze dell’azione attraverso una valutazione globale che comprenda il grado di coartazione esercitato sulla persona offesa, le condizioni fisiche e psichiche della stessa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, l’entità della lesione alla libertà sessuale ed il danno arrecato, anche sotto il profilo psichico (Sez. 3^, n. 40174, 6 dicembre 2006; n. 1057, 17 gennaio 2007; n. 45604, 6 dicembre 2007).
Si è ulteriormente precisato che, per l’applicazione dell’attenuante in questione, non è sufficiente la mancanza di congiunzione carnale tra l’autore del reato e la vittima (Sez. 3^, n. 14230, 4 aprile 2008; n. 10085, 6 marzo 2009).
Alla luce dei summenzionati principi, che il Collegio condivide e dai quali non intende discostarsi, nessuna censura può muoversi alla impugnata decisione.
La Corte territoriale ha indicato che l’esclusione dell’attenuante era stata decisa all’esito di una complessiva valutazione della vicenda, tenendo conto delle modalità dell’azione (il ricorrente si era preventivamente informato della presenza in casa dell’adolescente), del comportamento insistente, del quale viene dato conto nella testuale trascrizione delle dichiarazioni del minore e dalle quali emerge il suo netto dissenso, lo stato di intimidazione in cui versava mentre subiva gli atti sessuali e le minacce di ritorsione rivoltegli.
I giudici dell’appello hanno peraltro considerato anche le conseguenze di natura psicologica subite dal giovane a causa della violenza, che non possono certo ritenersi escluse per il fatto che lo stesso sia riuscito a portare a compimento gli esami di licenza media, posto che episodi del genere sono idonei ad influire in maniera determinante sullo sviluppo psicofisico del minore e che, nel valutare il fatto, ben può tenersi conto anche soltanto della potenziale offensività della condotta posta in essere la quale, unita ad altri elementi, quali quelli considerati nella fattispecie, può determinare un giudizio senz’altro negativo in ordine alla sussistenza della minore gravità che la norma richiede.
La Corte d’Appello ha operato, in definitiva, un apprezzamento coerente e logico valutando la vicenda sotto ogni aspetto, attraverso un’opportuna correlazione degli elementi negativi sopra richiamati rispetto alla condotta complessivamente posta in essere dal ricorrente.
Altrettanto immune da censure risulta, infine, l’esito del giudizio di comparazione delle circostanze.
Occorre ricordare, a tale proposito, che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell’equivalenza allorchè il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 69 c.p., l’abbia ritenuta la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena in concreto irrogata.
(Sez. 6^ n. 6866,19 febbraio 2010).
Nella fattispecie la Corte territoriale ha richiamato, quali elementi negativi di giudizio, le precedenti valutazioni sullo svolgimento dei fatti, valorizzando successivamente quelli positivi indicati dalla difesa, in applicazione dei criteri di cui all’art. 133 c.p., per procedere alla riduzione della pena inflitta dal giudice di prime cure.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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