Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-03-2011) 31-03-2011, n. 13321

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. R.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per i reati di cui agli artt. 372 e 368, commessi in (OMISSIS).

Il ricorrente in primo luogo deduce vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, le sue prime dichiarazioni rese nella immediatezza dei fatti sarebbero state del tutto contraddette dai successivi accertamenti istruttori, sì da indurre gli investigatori ad assumere nuovamente a sommarie informazioni esso R. per redigere un nuovo verbale, questa volta coincidente con gli elementi indiziari nel frattempo raccolti.

In secondo luogo ripropone la questione di costituzionalità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 498 c.p.p., comma 4, nella parte in cui non prevede che in fase di indagini l’interrogatorio del teste minorenne debba avvenire con le garanzie previste in sede di udienza.

2.-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica.

Nel caso di specie, i Giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.

In particolare, da un lato i Giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla falsità delle dichiarazioni rese dal R. in qualità di testimone nel corso del giudizio, rilevando che la ricostruzione originaria a lui effettuata aveva rappresentato con dovizia di particolari tratti dalla diretta conoscenza del fatto la dinamica dell’agguato e che gli inquirenti avevano rilevato anche aliunde diverse circostanze ricordate dal ragazzo, il quale era stato sentito per due volte solo qualche ora dopo il fatto.

Quanto al secondo motivo di ricorso, basta ricordare che questa Corte ha recentemente dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 498 c.p.p., comma 4, sollevata per la violazione dell’art. 3 Cost., art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., nella parte in cui prevede la conduzione diretta da parte del presidente dell’esame testimoniale del minorenne, perchè realizza un ragionevole bilanciamento tra i diritti dell’imputato e i diritti del minore (Sez. 3^, Sentenza n. 42899 del 30/09/2009, Rv.

245377).

La ratio di questa decisione è perfettamente sovrapponibile al caso in esame.

3.-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *