T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 28-03-2011, n. 2706

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente impugna il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico nazionale per titoli ed esami ad un posto di III livello professionale con profilo di ricercatore presso i dipartimenti centrali dell’Ente per la professionalità "utili per la documentaristica";

Ritenuto, altresì, la non necessaria evocazione in giudizio dell’INAIL, avendo il ricorrente dichiarato, con atto depositato il 7 febbraio 2011, di non aver più interesse alla decisione.

Ciò stante non resta al Collegio che dare atto della improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Considerato che il lungo tempo decorso per la definizione della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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