Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 6 maggio 2010, ha confermato la sentenza del Tribunale di Massa, Sezione Distaccata di Pontremoli del 12 giugno 2009 con la quale D.F.R. era stato condannato alla pena di giorni venti di reclusione per i delitti di percosse e minacce aggravate in danno della moglie C.S. ed al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l’omessa motivazione sul punto dell’applicazione del vincolo della continuazione tra i vari reati ascritti, la mancata considerazione della necessità dell’esistenza della proposizione della querela per tutti i singoli episodi riuniti dal vincolo della continuazione e, infine, l’erroneo accertamento dell’esistenza dell’aggravante nel reato di minacce.
Motivi della decisione
1. Il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione.
2. L’impugnata sentenza ha, infatti, errato sul punto dell’accertamento della tempestività della proposizione della querela in relazione ai delitti di percosse in continuazione.
Giova premettere, in fatto e con riferimento al primo motivo del ricorso, come sull’esistenza dell’accertata continuazione tra i delitti di percosse non possa questa Corte di legittimità giungere a sindacare la motivazione dell’impugnata sentenza, trattandosi di accertamento di fatto e che, in ogni caso e con assorbente considerazione, la correzione dell’errore di diritto compiuto dal Tribunale rende ininfluente tale accertamento.
3. Quanto al secondo motivo, di converso, esso è meritevole di accoglimento.
In ordine, infatti, al termine per proporre la querela, si afferma pacificamente in giurisprudenza come la decadenza da questo diritto sia strettamente legata alla presunzione di disinteresse della persona offesa, in relazione alla punizione del fatto, presunzione che non può ritenersi contraddetta o smentita dall’ulteriore protrazione dell’illecito penale.
Pertanto, in base alla ratio che informa il termine di decadenza, deve ritenersi che questa decorra, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, dalla conoscenza certa del fatto reato, anzichè dalla conoscenza dell’ultimo atto consumativo della continuazione (giurisprudenza pacifica a partire da Cass. Sez. 3^, 12 maggio 1987 n. 7420 fino di recente alla citata Sez. 3^, 16 ottobre 2008 n. 42891).
Tutto ciò premesso, ne discende la circostanza che i tre episodi di percosse commessi nella primavera del 2004, l’11 marzo 2005 e il 19 giugno 2005 risultano evidenziati nell’atto di querela presentato il 15 novembre 2005 da C.S. e pertanto al di là del termine di cui all’art. 124 c.p..
L’impugnata sentenza dovrà, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di percosse continuate perchè l’azione penale non poteva essere iniziata stante la tardi vita della querela.
L’accertamento della suddetta causa d’improcedibilità si riverbera, all’evidenza, sul trattamento sanzionatorio concretamente applicato all’imputato dovendosi procedere all’eliminazione dell’irrogato aumento di pena per effetto della non più esistente continuazione tra il reato di minacce aggravate e quelli di percosse.
Questa Corte, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 620c.p.p., lett. l), elimina, pertanto, dalla pena di giorni venti di reclusione inflitta a D.F.R. la pena di giorni cinque di reclusione costituente l’aumento per una continuazione, viceversa, ritenuta non più esistente.
4. Per completezza, infine, il terzo motivo del ricorso, avendo ad oggetto la contestazione circa l’esistenza dell’aggravante della gravità delle minacce, coinvolgendo accertamenti in fatto sfugge ancora al sindacato di questa Corte di legittimità. 5. In definitiva, l’impugnata sentenza dovrà essere annullata senza rinvio in parte qua mentre il ricorso andrà rigettato quanto alle ulteriori censure proposte.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di percosse continuate perchè l’azione penale non poteva essere iniziata stante la tardività della querela ed elimina la relativa pena, a titolo di continuazione, di giorni cinque di reclusione.
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