Cass. civ. Sez. III, Ord., 06-07-2010, n. 15966 STRADE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO. La Corte letti gli atti depositati:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 17 giugno 2009 D.G. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 12 maggio 2008 dalla Corte d’Appello di Roma, confermativa della sentenza del Tribunale, che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale che assumeva essere stato causato da una macchia d’olio presente sulla carreggiata.

Il Comune di Roma e la Milano Assicurazioni hanno resistito con separati controricorsi, mentre la ATI Calcestruzzi Formellese S.r.l., chiamata in garanzia in quanto incaricata della manutenzione stradale, non ha espletato attività difensiva.

2 – Gli otto motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e "virtuoso" nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La censura, sviluppata con argomentazioni che attengono al merito, propone un quesito finale che non rappresenta un momento di sintesi, non contiene la chiara indicazione del fatto controverso, non specifica l’omissione in cui sarebbe incorsa la motivazione della sentenza impugnata.

Considerazioni del tutto analoghe valgono per il secondo motivo, con cui si denuncia insufficienza di motivazione circa la prova dei requisiti della visibilità e prevedibilità, per il terzo, che lamenta omessa motivazione in tema di dimostrazione del nesso di causalità, per il quarto, che ipotizza omessa motivazione circa la ritenuta sussistenza di fatti idonei a provare il rapporto causale tra evento e insidia, per il quinto, che lamenta insufficiente motivazione in ordine alla colpa del ricorrente in relazione alla sussistenza dell’insidia e per il sesto, che denuncia omessa motivazione in ordine alla esistenza della situazione di pericolo.

In definitiva le censure, molte volte ripetitive, tendono ad ottenere un riesame delle risultanze processuali e un diverso apprezzamento della loro portata e rilevanza al fine di pervenire ad una soluzione più favorevole. Con il settimo motivo il D. prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., e art. 2697 c.c., comma 1; violazione dell’art. 2697 c.c., comma 2.

Premessa l’inammissibilità del riferimento all’art. 2051 c.c., considerato che esso risulta nuovo (ove non lo fosse, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente avrebbe dovuto indicare in quali atti del giudizio di merito lo avesse trattato e riferirne le pertinenti parti), le argomentazioni a sostegno si basano su considerazioni generiche sulla scorta dei precedenti giurisprudenziali e concludono con un quesito che non postula l’affermazione di un principio di diritto depurato da valutazioni di fatto.

L’ottavo motivo è articolato in due censure. Si denuncia, con la prima, violazione dell’art. 91 c.p.c., art. 75 disp. att. c.p.c., anche in relazione alla L. 7 novembre 1957, n. 1061, e al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 64; con la seconda, violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 64 comma 1, conv. L. 36 del 1934, 1 Tariffa approvata con D.M. 8 aprile 2007, n. 127, e D.M. 5 ottobre 1994, n. 385 e D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 2, comma 2, conv. L. 4 agosto 2006, n. 248.

Le numerose violazioni denunciate non trovano riscontro nei quesiti finali, che non postulano l’enunciazione di principi di diritto fondati su tutte e ciascuna delle norme indicate. La Corte territoriale ha applicato il principio della soccombenza e, in assenza di notule, ha liquidato le spese processuali correttamente indicandone, per ciascuno degli appellati costituiti, il totale e specificando quanto dovuto per diritti e quanto per onorari, in tal modo consentendo di ricavare quanto liquidato per spese vive. Il giudice, nel liquidare ex officio, le spese processuali, non è tenuto a ulteriori specificazioni poichè ciò equivarrebbe a richiedergli di redigere la nota spese non depositata dalla parte vittoriosa. Non risultano violati i massimi tariffari.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non superano i rilievi contenuti nella relazione;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, a favore del Comune di Roma, in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge e, a favore della Milano Assicurazioni, in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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