Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Dott. M.G. con ricorso notificato il 29/2/92 chiedeva l’annullamento del parere negativo, espresso dalla Commissione regionale ex L. R. n. 46/79, in relazione all’istanza di rimborso spese per il ricovero in Casa di Cura ubicata in paese extra CEE nonché, in via subordinata, dei DD. MM. Sanità 24 gennaio 1990 e 30/8/91 nella parte in cui non prevedevano, tra le malattie ammesse al rimborso nel caso di cure effettuate all’estero e non praticabili in Italia, le affezioni oculistiche. Il TAR Campania – Sezione di Salerno -, con sentenza n. 630/97, accoglieva il ricorso ed annullava il provvedimento regionale. In particolare la sentenza riteneva fondato il primo motivo, relativo alla violazione della L. 595/85 e della C. M. del 2/5/90 ed all’eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità, in quanto rilevava che l’Amministrazione si sarebbe limitata a richiamare la mancata previsione, nei DD. MM. citati, delle patologie oculistiche senza tener conto della possibilità di derogare a tale principio in presenza della c.d., continuità terapeutica ravvisata nella fattispecie. Avverso la predetta sentenza la Regione Campania ha interposto l’appello di cui in epigrafe, chiedendone la riforma. Alla pubblica udienza del 15 febbraio 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
L’appello è infondato.
Assume la Regione Campania che il contenuto del telegramma Ministeriale del 2/5/90,posto a sostegno della decisione appellata, sarebbe superato ampiamente dalla Circolare del Ministero della Sanità del 15/6/91, prot. 1000 – 1 – com. 3/1721, che al punto V relativo al proseguimento di cure, dispone che " le indicazioni di cui alla nota telegrafica del 2/5/90 avevano chiaramente carattere transitorio e di raccordo fra la vecchia e la nuova normativa ai fini di disciplinare il regime applicabile alle prestazioni direttamente correlate ad una precedente autorizzazione regionale o usufruite, in forma diretta, in ambito CEE, tramite modello E/112. Pertanto, ad un anno dall’entrata in vigore della nuova normativa deve ritenersi superata la predetta fase transitoria, e, quindi, non dovrebbero sussistere ulteriori situazioni che siano riconducibili a pregresse autorizzazioni per le patologie non comprese nel D. M. 24/1/90 e che possano pertanto, configurarsi come proseguimento di cure ". In ogni caso, la legittimità dei provvedimenti regionali impugnati sarebbe evidente ove si consideri che, diversamente da quanto prospettato nella sentenza, i pareri resi dalla Commissione regionale nelle sedute dell’11/12/13 novembre 1991 e 18/12/91 presentano motivazione non insufficiente ma sintetica, in quanto entrambi indicano, con puntualità, le norme attuali (cioè i D. M. 24/1/90 e 30/8/91) che sono le sole che regolano il caso in esame, e per le quali il ricovero all’estero per la patologia indicata dal ricorrente non è riconoscibile.
Il rilievo non può essere condiviso. Come risulta dal dato testuale, i pareri resi dalla Commissione regionale, oggetto del gravame in prime cure, sono motivati col mero richiamo dei Decreti Ministeriali 24.1.90 e 30.8.91, e la sola precisazione che gli stessi non prevedono la patologia oculistica all’estero. Sennonché, è incontroverso in causa (e peraltro è precisato dallo stesso Ministero della Sanità nella richiesta di chiarimenti prot. 1000 / comp. 3/2420 avanzata alla U.S. L. n. 4 di Avellino in relazione alla pratica del signor M.), come con telegramma del 2.05.90 il Ministero abbia " previsto che in caso di continuità terapeutica possa essere autorizzato, il trasferimento per cure all’estero anche se le prestazioni non attengano alle patologie rientranti nel D.M. 24/1/90 ". Per quanto sopra, correttamente il Tar Campania ha rilevato come la Commissione regionale si sia limitata a richiamare la mancata previsione nei DD. MM. 24/1/90 e 30/8/91 delle affezioni afferenti la patologia oculistica, senza motivare in alcun modo circa la mancata applicazione della nota ministeriale che consentiva la possibilità di rimborsare anche spese sostenute per prestazioni non rientranti nel DM. 24/1/90 in caso di continuità terapeutica.
E che nel caso in esame ricorresse una ipotesi di continuità terapeutica non sembra contestabile, dato che da circa un decennio l’interessato usufruiva delle cure suddette da parte di uno specialista operante in Austria. Altrettanto correttamente, poi, il medesimo TAR ha disatteso il rilievo svolto dall’amministrazione relativo alla mancata richiesta di una preventiva autorizzazione alle prestazioni mediche, osservando che il provvedimento impugnato non contiene nessun riferimento a siffatta argomentazione, per cui essa non assume giuridica rilevanza, essendo ben noto che l’amministrazione non può integrare ex post la motivazione, in sede giurisdizionale. Né, infine, può supportare in via autonoma l’odierno appello, l’invocata Circolare del Ministero della Sanità del 15 giugno 1991.
In primo luogo, infatti, la stessa non è minimamente richiamata nei pareri impugnati in prime cure, e quindi non è di per se idonea a motivare ex post gli stessi.
In secondo luogo, la stessa è espressa in formula ipotetica limitandosi ad asserire che " Le indicazioni di cui alla nota telegrafica del 2.5.90 avevano carattere transitorio ", per cui " ad un anno dall’entrata in vigore della nuova normativa…. non dovrebbero sussistere ulteriori situazioni che siano riconducibili a pregresse autorizzazioni per patologie non comprese nel D.M. 24.1.90 e che possano, pertanto, configurarsi come proseguimento di cure ". Non vi è dubbio, pertanto, che l’amministrazione avrebbe dovuto non solo richiamare espressamente la predetta circolare nel provvedimento impugnato, ma avrebbe dovuto altresì adeguatamente motivare come il caso di specie non potesse configurarsi come proseguimento di cure e, quindi, non fosse riconducibile alle specifiche disposizioni transitorie impartite dal ministero con il più volte citato telegramma del 2.05.90.
Per le ragioni esposte il ricorso va respinto, siccome infondato.
Sussistono tuttavia giusti motivi, per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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