Cons. Stato Sez. VI, Sent., 29-03-2011, n. 1907 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, la s.p.a. S.E.C. impugnava il diniego tacito dell’Istituto nazionale della previdenza sociale sull’istanza volta ad ottenere l’accesso a tutti i documenti amministrativi del procedimento conclusosi con il verbale di accertamento ispettivo nei confronti di E. s.c. a r.l. e del Consorzio S.A.C., ad essa notificato in quanto obbligata in solido e contenente la diffida al pagamento della sanzione per alcune inadempienze.

L’interessata lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e della determinazione del Commissario straordinario dell’INPS n. 1951 in data 16 febbraio 1994, nonché eccesso di potere sotto diversi profili e difetto di motivazione, precisando che l’interesse all’accesso deriva dalla necessità di difendere i propri diritti ed interessi nell’ambito del procedimento sopra richiamato.

La società chiedeva quindi la condanna dell’Amministrazione all’esibizione dei documenti richiesti e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno conseguente al diniego.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione III quater, respingeva il ricorso.

Avverso la predetta sentenza, ha proposto l’appello in esame la s.p.a. S.E.C., chiedendo in sua riforma l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituito in giudizio l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), depositando solo il relativo atto.

La causa è stata assunta in decisione alla camera di consiglio del 22 febbraio 2011.

2. Ritiene la Sezione che l’appello sia fondato e vada accolto.

Come ha osservato questo Consiglio di Stato in recenti decisioni riguardanti la medesima ricorrente (cfr. Sezione Sesta, 16 febbraio 2010, n. 9102 e n. 9103), qui espressamente richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74 del codice di giustizia amministrativa, deve essere considerato prevalente il diritto di difesa, che la società appellante intende tutelare attraverso la conoscenza della documentazione necessaria a chiedere l’accertamento della legalità dell’operato dell’Amministrazione, rispetto ad esigenze di tutela della riservatezza attinente all’esigenza di preservare l’identità di dipendenti autori delle dichiarazioni che hanno determinato i provvedimenti sanzionatori.

Poiché non emergono, né sono state addotte, ragioni per discostarsi dai propri precedenti, la Sezione dunque ritiene di accogliere l’appello, sicché, in riforma della sentenza impugnata, deve ordinarsi all’Amministrazione appellata di consentire l’accesso alla documentazione richiesta dalla società istante, ovviamente con tutte le cautele necessarie a salvaguardare l’anonimato dei lavoratori che hanno reso le dichiarazioni nel corso del procedimento ispettivo.

3. La domanda risarcitoria riproposta in appello, attesa la sua genericità, va dichiarata inammissibile e comunque risulta infondata, in ragione della complessità della normativa di settore, che induce a non considerare avvenuta una sua violazione chiara e manifesta.

Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese e onorari dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 10739 del 2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed ordina all’Amministrazione appellata l’esibizione della documentazione richiesta dall’appellante entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, nei modi di cui in motivazione.

Respinge la domanda risarcitoria riproposta in secondo grado.

Compensa integralmente spese ed onorari dei due gradi del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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