T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 29-03-2011, n. 415 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 20.3.2009 e depositato in data 1.4.2009, il ricorrente impugnava l’epigrafata Determinazione n.12 del 19.1.2009 del Responsabile Area Tecnica, dispositiva della revoca dell’incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza, in fase di attuazione, di restauro conservativo e messa in sicurezza della Chiesa Matrice di Satriano, che gli era stato conferito con Determinazione n.124 del 7.9.2006.

Esponeva che la vicenda, culminata con la predetta decisione amministrativa, traeva origine da conflitti con il RUP, che si erano verificati a seguito della perizia di variante tecnica e suppletiva presentata dalla Direzione Lavori il 7.3.2008 per i lavori di "Restauro conservativo e messa in sicurezza strutturale della Cattedrale S. Maria d’Altavilla" di Satriano, approvata con G.C. n.62 del 25.6.2008, che riconosceva gli interventi di somma urgenza e stralciava la parte della perizia relativa alla futura realizzazione di una rampa, di scale e di una pensilina, per carenza del parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Culturali.

Precisava che il RUP qualificava detti lavori alla stregua di una variante suppletiva in sanatoria, e, dopo aver autorizzato, con nota prot. 7359 del 2.10.2008, la presentazione di una seconda perizia di variante, all’esito della redazione e della presentazione della stessa, con nota 10067 del 18.12.2008, la restituiva ritenendola non riconducibile a variazioni ammissibili per risolvere aspetti di dettaglio, ai sensi dell’art.132 co.3, 1° cpv, del DLGS 163/2006 ed invitava, nel contempo, il ricorrente a riproporla nelle forme e nei modi correttamente previsti dalla normativa in materia di LL.PP..

Esponeva che, dopo che l’ATI esecutrice dei lavori lamentava, con nota del 19.12.2008, il protrarsi dell’iter di approvazione della perizia di variante, riferendo di avere già provveduto all’ esecuzione di alcune lavorazioni ivi previste nonché chiedendo la redazione di un verbale per il riconoscimento delle lavorazioni eseguite, si acuiva il conflitto fra il predetto organo comunale ed il ricorrente, che culminava con l’atto epigrafato.

A sostegno della presente impugnativa deduceva illegittimità sotto svariati profili (eccesso di potere, contraddittorietà, difetto di motivazione, fuorviante interpretazione dell’interesse pubblico, etc.) e concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Con atto depositato in data 21/04/09, si costituiva il Comune di Satriano e, dopo aver preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione, nel merito evidenziava che il ricorrente avrebbe fatto eseguire opere abusive e non autorizzate all’interno della chiesa ed insisteva per la legittimità del proprio operato e per la responsabilità civile dell’odierno ricorrente, concludendo per il rigetto del gravame, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

Con memoria depositata in data 23/04/09, anche il RUP si costituiva per resistere al presente ricorso.

Con memoria depositata in data 20/05/09, il ricorrente replicava alle tesi ed alle eccezioni svolte ex adverso.

Con nota depositata in data 16/06/09, il Comune di Satriano insisteva nelle proprie tesi difensive, in vista dell’udienza per la trattazione della domanda cautelare.

Con rispettive memorie depositate alla medesima data del 24/01/11, sia il ricorrente che il Comune di Satriano insistevano nelle già prese conclusioni.

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011, il ricorso passava in decisione.
Motivi della decisione

Viene impugnata la Determinazione n.12 del 19.1.2009 del Responsabile Area Tecnica, dispositiva della revoca dell’incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di attuazione, di restauro conservativo e messa in sicurezza della Chiesa Matrice di Satriano, che era stato conferito al ricorrente con Determinazione n.124 del 7.9.2006.

Quanto all’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle parti resistenti, il Collegio rileva, in via preliminare, che la presente controversia esula dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 7 del D. L.gvo 2.7.2010 n. 104, innanzi tutto poiché concerne la fase esecutiva del contratto con la P.A., in cui si configurano posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti di natura privatistica, nelle quali non hanno incidenza i poteri discrezionali e autoritativi della Pubblica Amministrazione, anche se la decisione dell’Autorità amministrativa in ordine al rapporto sia adottata nelle forme dell’atto amministrativo, il quale, per questo suo connotato, non cessa di operare nell’ambito delle paritetiche posizioni contrattuali delle parti (Cass., SS.UU., 19 novembre 2001, n. 14539; T.A.R. Lazio, I, 19 febbraio 2003, n. 1269; T.A.R. Puglia – Lecce, 7 febbraio 2003, n. 420; T.A.R. Campania – Napoli, 22 settembre 2003, n. 11539 e dal ultimo Cass. SS.UU. 12.5.2006 n. 10998).

Invero, nel caso di specie, l’atto impugnato appare qualificabile alla stregua di un atto di esercizio di poteri negoziali della P.A., che agisce "iure privatorum" ai fini della risoluzione o del recesso dal contratto di affidamento di progettazione e direzione dei lavori, ai sensi dell’art. 1373 c.c. (per inadempienze del professionista espressamente indicate), sebbene con eventuali "deviazioni" dovute alla natura pubblica di uno dei contraenti, che, comunque, non assumono connotati tali da non trasformare la natura privata del rapporto.

Ad avviso del Collegio, nella specie, difetta l’esercizio di una potestà amministrativa, che costituisca il presupposto della "revoca" in senso proprio, a prescindere dalla formale "autoqualificazione" dell’atto ("revoca"), che va valutato (anche ai fini della giurisdizione) non già in relazione al "nomen juris" attribuito dalla P.A., ma in relazione al tipo di potere esercitato ed alla posizione giuridica soggettiva di cui è titolare il destinatario. Ma, a ben vedere, nel caso di specie, la giurisdizione del G.O. va affermata anche in relazione al momento genetico del rapporto di conferimento, da parte dell’ente pubblico, dell’incarico professionale al soggetto non inserito nella struttura organica dell’ente stesso. In particolare, il conferimento, da parte di un Ente pubblico, di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell’Ente medesimo (e che mantenga, pertanto, la propria autonomia organizzativa e l’iscrizione al relativo albo) costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, per cui appartiene alla sfera di cognizione del giudice ordinario la controversia concernente la revoca dell’incarico di progettazione affidato ad un libero professionista, ancorché unilateralmente disposta con atto autoritativo, poiché il potere esercitato inerisce ad un rapporto contrattualmente sorto e paritario al quale si riconnette altresì il recesso sostanzialmente operato e ricadente nella disciplina privatistica (conf.: T.A.R. Bari n. 715 del 27 ottobre 1997).

Nella specie, a corroborare vieppiù tale convincimento di non spettanza della giurisdizione a questo Giudice, milita la valutazione dell’amministrazione posta a sostegno del provvedimento avente il nomen juris di "revoca", che perimetra la fattispecie in un ambito riconducibile alla sfera di applicazione degli artt. 2224 cc. e 2237 c.c.

Va infine osservato che la deliberazione comunale di revoca dell’incarico professionale, non essendo qualificabile come provvedimento autoritativo, ma come atto avente natura sostanziale di atto di recesso dal rapporto contrattuale (inquadrabile nella previsione dell’art. 2237 c.c.), è come tale sindacabile e disapplicabile da parte del giudice ordinario, a tutela del diritto a compenso che debba essere eventualmente riconosciuto al ricorrente, alla stregua della disciplina privatistica del rapporto (conf.: Cassazione Civile, Sez. Un., 17 novembre 1984, n. 5833).

In definitiva, nella specie, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione dell’A.G.O.

Ne consegue l’inammissibilità dell’impugnazione, con preclusione al Collegio di procedere alla disamina di ogni altra questione in rito e nel merito della controversia, riservata al giudice ordinario.

Alla declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo ed all’affermazione di quella del Giudice Ordinario consegue, peraltro, la conservazione degli effettivi processuali e sostanziali della domanda ove il processo sia tempestivamente riassunto dinanzi al Giudice Ordinario territorialmente competente, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma II° del D. Lgvo 2.7.2010 n. 104, che regola la fattispecie sulla scorta dell’orientamento espresso da Corte cost. n. 77/2007 e Cass. S.S.U.U. n. 4109/2007 e poi recepito dal previgente art. 59 della legge n. 69/2009.

Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando essa al Giudice Ordinario territorialmente competente, presso il quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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