Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-02-2011) 04-04-2011, n. 13549

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.A. e Mo.Ar. sono stati condannati per diffamazione a mezzo stampa dal tribunale di S.M. Capua Vetere, poichè nella rispettiva qualità di direttore e di giornalista, offendevano la reputazione di I.P., preside dell’Istituto Commerciale "(OMISSIS)", a mezzo d’un articolo pubblicato nel periodico "(OMISSIS)", ove si affermava che lo stesso non espletava le dovute gare d’appalto, anche dell’importo di diversi milioni di L. (come avvenuto in occasione della realizzazione del depliant dell’Istituto), ma procedeva all’affidamento dei lavori ad amici e conoscenti, in violazione delle normative vigenti.

La Corte di appello di Napoli confermava.

Ricorrono personalmente gli imputati, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione:

la notizia è vera, poichè la produzione del depliant fu affidata, senza il rispetto della procedura di legge, ad una ditta non iscritta alla Camera di Commercio, avente sede per giunta in località diversa da quella di (OMISSIS).

Difetta in ogni caso il dolo del reato, poichè il diritto di cronaca e di critica è stato mantenuto nei limiti della sua dimensione strutturale.

Le censure sono prive di fondamento.

Il giudice di merito, cui spetta la valutazione di lesività (che si sottrae al sindacato di questa Corte) ha ineccepibilmente chiarito:

che l’accusa rivolta alla p.o. è generalizzata e prescinde dal singolo episodio concernente la produzione del depliant illustrativo dell’Istituto e si traduce nella taccia di scorrettezze e di abusi veri e propri, consistiti nell’affidamento dei lavori "ad amici e conoscenti", in contrasto le norme disciplinanti la materia";

che innegabile è la sussistenza del dolo costitutivo del reato, concretato dalla volontà di adoperare espressioni offensive della reputazione, con la consapevolezza della attitudine lesiva delle stesse.

Si impone il rigetto dei ricorsi, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

I ricorrenti sono condannati altresì in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1800 di cui Euro 1700 per onorari, oltre accessori, come per legge.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Condanna altresì i ricorrenti in solido al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1800 di cui Euro 1700 per onorari, oltre accessori, come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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