T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 29-03-2011, n. 2745

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato nei giorni 2526 novembre 2010 e depositato il 7 dicembre successivo, la società PLAV a r.l. ha impugnato il provvedimento di parziale diniego all’accesso agli atti del Ministero dello Sviluppo economico, relativi al procedimento di revoca di contributo finanziario erogato ai sensi della legge n. 488/92; revoca conseguente ad accertamento della Guardia di Finanza di Vibo Valentia.

Assume parte ricorrente che l’amministrazione avrebbe consentito l’accesso solo agli atti del procedimento di concessione dell’agevolazione e non a quelli di revoca, in particolare escludendo l’accesso agli atti della Guardia di Finanza, che l’interessato avrebbe potuto richiedere direttamente a detta amministrazione.

Deduce quindi: eccesso di potere, violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/90, dell’art. 8 del DPR 352/92 e dell’art. 329 c.p.p.: premesso di avere interesse concreto e diretto a conoscere gli atti del procedimento di revoca del finanziamento, contesta che il Ministero non abbia consentito l’accesso agli unici atti di detto procedimento, costituiti da una nota della Compagnia di Vibo Valentia e di una del Comando Generale della Guardia di Finanza, dalle quali sarebbe scaturita appunto la decisione ministeriale di revocare il beneficio; tali atti non possono ritenersi esclusi dall’accesso in quanto, pur di natura tributaria, riguardano procedimento ormai concluso con avvisi di accertamento dell’Agenzia delle entrate già impugnati nella competente sede, previa notificazione del verbale di constatazione della Guardia di finanza.

Anche l’indagine di polizia giudiziaria risulta conclusa con l’archiviazione; il PM ed il GIP hanno già autorizzato la ricorrente ad estrarre copia degli atti del procedimento penale in questione.

Costituitesi le Amministrazioni statali intimate, hanno sostenuto l’inammissibilità, ovvero l’infondatezza del ricorso in quanto parte ricorrente è già in possesso di tutti gli elementi d’interesse ai fini dell’eventuale contestazione giudiziale del provvedimento di revoca.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.

La domanda di parte ricorrente si restringe, per sua stessa ammissione, a due note della Guardia di Finanza, una della compagnia di Vibo Valentia ed un’altra del Comando Generale che conterrebbero le motivazioni per le quali si suggeriva al Ministero competente la revoca del beneficio finanziario già concesso.

Invero il Collegio ritiene che parte ricorrente sia in possesso di tutti gli elementi d’interesse diretto per esercitare il suo diritto di contestazione di detta revoca, in quanto nell’atto di avvio del procedimento sono specificamente riportate tutte le ragioni, rivenienti appunto dalla Guardia di Finanza e comunque le uniche da prendere in considerazione in sede di contenzioso, che hanno determinato il Ministero ad avviare il procedimento di revoca.

Peraltro non è contestato tra le parti che la società ricorrente è pure in possesso del verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che notoriamente contiene tutti gli accertamenti fiscali dettagliati e comprovati e tutte le ragioni di irregolarità riscontrate (negli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle entrate è detto che il processo verbale di constatazione della G.di F. contiene dettagliatamente specificate tutte le irregolarità connesse al finanziamento ex legge n. 488/92): sicuramente in ordine alle presunte dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture e documenti relativi ad operazioni ritenute inesistenti; irregolarità in ordine alla veridicità di determinate cessioni e forniture; irregolarità relative alla gestione dei rapporti di lavoro (elementi oggetto della contestazione).

La stessa società ricorrente ammette poi di avere avuto accesso a tutti gli atti del procedimento penale.

Sembra difficile credere, in relazione a tutto ciò, che non conosca con precisione le ragioni della revoca del contributo.

Del resto e conclusivamente, come esattamente rilevato dall’Avvocatura dello Stato, il diritto di accesso comprende solo la conoscenza di atti direttamente e concretamente connessi ad una situazione giuridicamente tutelata e non si estende ad un controllo ex se sul corretto comportamento dell’Amministrazione (Cons. di St. sez. V 5636/2006).

Il ricorso deve quindi essere respinto; sussistono tuttavia adeguate ragioni, in relazione alla complessità in fatto, per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;

spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *