Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-02-2011) 04-04-2011, n. 13533

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Avv. Del Vecchio Fabio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata A.A. e S.M. venivano assolti per non aver commesso il fatto dall’imputazione di lesioni personali, reato loro contestato come commesso in (OMISSIS) in danno di E.S..

Il ricorrente deduce violazione dell’art. 192 c.p.p. sull’esclusione della responsabilità dell’imputato.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile. L’estratto della sentenza impugnata risulta infatti essere stato comunicato al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Campobasso il 10.3.2010. Da tale data decorreva il termine per la presentazione del ricorso, pari a giorni trenta, non essendo stato stabilito un termine diverso da quello ordinario per il deposito della motivazione della sentenza, e scadente pertanto al 9.4.2010, giorno non festivo. Risulta altresì che il ricorso, benchè depositato nella segreteria della Procura Generale l’8.4.2010, perveniva presso la cancelleria del Giudice di Pace solo il 10.4.2010, e quindi oltre il termine di cui sopra;

l’impugnazione è pertanto tardiva.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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