T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 29-03-2011, n. 500 Collocamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Visto l’art. 60 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;

2. Sentite le parti presenti, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o di giurisdizione;

3. Premesso che il provvedimento impugnato in via principale scaturisce dalla ravvisata, da parte dell’Amministrazione, falsità della dichiarazione prodotta dal sig. R. al fine dell’avviamento al lavoro "di non aver svolto attività lavorativa, né autonoma dal 29.12.2006".

4. Considerato che, nel sostenere l’illegittimità del medesimo (nonché degli atti successivi), parte ricorrente ha dedotto:

4.1. violazione degli artt. 7 e segg. Legge 241/90. Il Centro per l’Impiego di Crema ha aperto il procedimento notificando l’avviso il 3 settembre ed emesso il provvedimento che comporta la perdita dello stato di disoccupazione dopo 3 giorni, quello di Cremona ha adottato il provvedimento il 13 settembre, a seguito dell’avviso del 9 settembre. I tempi strettissimi con cui l’Amministrazione ha concluso i due procedimenti avrebbero impedito un’adeguata partecipazione all’odierno ricorrente, il quale avrebbe potuto rappresentare che esso non avrebbe inteso omettere di dare atto degli impieghi, tutti saltuari e a tempo determinato, svolti dal 29 dicembre 2006 alla fine del 2008.

A tale proposito sarebbe rilevante il fatto che, sebbene nelle successive adesioni alle chiamate in alcuni casi non è stata inserita la data di cessazione del rapporto di lavoro, in quella relativo alla chiamata del marzo 2009 si legge, scritta di pugno dal ricorrente, la data del 19 dicembre 2008.

La successiva indicazione del 29.12.2006, anziché del 19.12.2008, quindi, non potrebbe che essere un lapsus calami, considerato che il sig. R. era pienamente cosciente del fatto che la propria scheda anagrafica, se adeguatamente aggiornata, avrebbe dovuto dare conto dell’effettiva data da cui risultava essere disoccupato. Non vi sarebbe stato comunque dolo, come sarebbe dimostrato dal precedente inserimento della data corretta in un’altra dichiarazione di adesione;

4.2. carenza di motivazione laddove si afferma che il ricorrente non avrebbe correttamente rappresentato la propria situazione familiare, posto che l’Amministrazione da anni era al corrente della situazione familiare del ricorrente, che vedeva e vede il proprio nucleo familiare composto dalla moglie invalida al 100 %, convivente, pur avendo conservato la residenza in Sicilia.

5. Si è costituita in giudizio la Provincia di Cremona, eccependo l’infondatezza di quanto dedotto in giudizio.

6. Alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’incidente cautelare il giorno 13 gennaio 2011, il Collegio ha ravvisato l’opportunità di acquisire motivati chiarimenti dall’Amministrazione in ordine al procedimento seguito.

7. In esito a tale ordine istruttorio è stato possibile desumere – dalla relazione prodotta dal Centro per l’Impiego di Crema e dalla correlata documentazione già in atti – che, nel corso del 2009, il ricorrente ha aderito a 3 diverse richieste di enti pubblici ed in tali occasioni ha dichiarato la permanenza dello stato di disoccupazione sin dal 29 dicembre 2006. Proprio in ragione di tale dichiarazione allo stesso è stata riconosciuta un’anzianità di iscrizione nella misura massima di 24 mesi, che gli è risultata utile per l’avviamento a selezione delle suddette tre offerte.

Il 20 maggio 2010 il ricorrente ha ripetuto tale dichiarazione anche in occasione della propria candidatura in relazione alla richiesta di avviamento presso il Comune di Pescarolo ed Uniti ed in ragione del punteggio in graduatoria così ottenuto esso è stato assunto.

Nel corso di quest’ultimo procedimento, però, il Centro per l’impiego di Cremona – competente per la gestione dell’offerta di lavoro a tempo indeterminato presso il Comune di Pescarolo, ha incidentalmente rilevato come il lavoratore risultasse aver svolto attività lavorativa, almeno fino all’anno 2008 e come il suo nucleo familiare risultasse composto dal solo sig. F.R., mentre lo stesso aveva dichiarato, quale familiare fiscalmente a carico, la moglie invalida.

In ragione di tale rilievo, il Centro per l’Impiego di Crema ha provveduto ad un controllo della veridicità di quanto attestato dal sig. R., indagando, presso il Centro di San Donato Milanese, ultima sede di lavoro, circa l’effettiva sussistenza di rapporti di lavoro dallo stesso instaurati dopo il dicembre 2006. Ha così appreso che il sig. R. aveva mantenuto rapporti di lavoro, in forza di due proroghe di rapporto di lavoro in regime di somministrazione a tempo determinato presso Adecco, dal 30 dicembre 2006 al 29 marzo 2008, e aveva instaurato – dal 7 aprile 2008 – un nuovo rapporto con la Work & Service coop., trasformatosi in tempo pieno ed indeterminato dall’8 ottobre 2008 e risoltosi in data 31 marzo 2009.

Accertata la falsità di quanto dichiarato, i Centri per l’Impiego coinvolti hanno automaticamente adottato gli atti di revoca dello status di disoccupato e quelli conseguenti, in ragione di quanto disposto dall’art. 75 del DPR 445/00. Ciò varrebbe, secondo le Amministrazioni coinvolte, ad escludere la lamentata violazione delle norme sul procedimento.

Peraltro, ha evidenziato ancora il Centro per l’Impiego, la normativa prevede la possibilità di mantenere lo status di disoccupato anche nel caso in cui il lavoratore abbia instaurato rapporti di lavoro, purchè, però, il reddito percepito nel corso dell’anno sia inferiore al minimo tassabile (8.000,00 Euro per il lavoro dipendente).

È onere del disoccupato, oltre che dichiarare l’intervenuta instaurazione del rapporto di lavoro, dimostrare anche il mancato superamento di tali limite massimo. Il ricorrente non ha fatto né l’uno, né l’altro, per cui, considerato che si trattava di rapporto di lavoro a tempo pieno è presumibile ritenere che per tutto l’anno 2007 il limite (allora di 7.500 Euro) sia stato superato.

Attraverso una puntuale esposizione del funzionamento del sistema operativo "Sintesi" attraverso cui le Province lombarde gestiscono l’avviamento al lavoro dei soggetti disoccupati, infine, il Centro per l’impiego di Crema ha cercato di dimostrare come il lavoratore non avrebbe potuto errare sulla data da cui decorreva il suo stato di disoccupazione. Ciò, a maggior ragione, tenuto conto che non solo deve presumersi che il 20 maggio 2010, al fine dell’integrazione della candidatura per l’offerta di lavoro a tempo indeterminato presso il Comune di Pescarolo, il Centro per l’impiego di Crema abbia verificato le informazioni presenti nella banca dati in presenza dell’utente, interrogando anche quest’ultimo, ma anche che il 23 marzo 2009 lo stesso sig. R. ha chiesto il certificato dello "Stato occupazionale", senza però evidenziare alcunché in ordine ai rapporti di lavoro instaurati dopo il 29 dicembre 2006. Nessuna osservazione è pervenuta dal sig. R. anche quando, il 3 febbraio 2010, allo stesso è stato rilasciato il duplicato del modello C "Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro" nella quale, ancora una volta, non risultava evidenziato alcun rapporto di lavoro dopo il 2006.

8. Non appare, quindi, revocabile in dubbio che il ricorrente abbia dichiarato – sia nella dichiarazione di disponibilità presentata al Centro per l’Impiego di Crema il 3 febbraio 2010, sia nella dichiarazione di disponibilità per l’avviamento presso il Comune di Pescarolo ed Uniti del 20 maggio 2010 – la permanenza dello stato di disoccupazione sin dal 29 dicembre 2006, nonostante nel periodo intercorrente tra tale data e il 31 marzo 2009 lo stesso abbia intrattenuto una pluralità di rapporti di lavoro.

9. Tale falsità della dichiarazione impone, ex art. 75 del DPR 445/00, la caducazione dai benefici acquisiti in ragione della dichiarazione medesima, non essendo possibile ravvisare, nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, alcuna buona fede del ricorrente, che, anche qualora fosse incorso in un errore materiale, era in possesso di tutti gli elementi per avvedersi delle erronee attestazioni rilasciate dall’Amministrazione e, quindi, per ravvisare la necessità di rendere edotto il Centro per l’impiego della necessità di aggiornare la banca dati in relazione alla realtà della situazione lavorativa dell’odierno ricorrente tra il 2006 e il 2009.

10. Ne risulta accertata la legittimità dei provvedimenti impugnati ed in particolare di quello con cui è stato disposto l’annullamento dell’atto n. 64439 del 21 maggio 2010, di avviamento a selezione per quanto attiene allo specifico profilo dell’anziantià di servizio.

11. Per quanto attiene, invece, al diverso aspetto connesso alla ravvisata violazione dei principi che sottendono alla valutazione del nucleo familiare del disoccupato, si deve in primo luogo evidenziare come parte ricorrente non abbia uno specifico interesse concreto ed attuale all’accertamento dell’errore in cui il Centro per l’impiego è incorso, nel caso di specie: la Giunta Regionale della Lombardia, infatti, nel disciplinare le procedure di avvio a selezione, ha previsto l’attribuzione di un apposito punteggio per nucleo monoparentale con familiare disabile fiscalmente a carico. Il Collegio ritiene che il ricorrente avrebbe dovuto rientrare in tale categoria, anche in considerazione del fatto che la moglie deve presumersi convivente, non essendo intervenuta la separazione e non ostandovi il semplice fatto che la stessa abbia conservato una diversa residenza rispetto a quella del marito. Se, infatti, il principio richiamato anche dalla Giunta Regionale nella modifica alla propria delibera n. 4890/07 (in cui si dà atto che sono a carico anche i figli non conviventi, nei limiti in cui lo sono ritenuti fiscalmente), è quello per cui debbono considerarsi a carico tutti quei soggetti che sono fiscalmente qualificabili come "a carico", allora, per quanto riguarda il coniuge, la condizione necessaria non può essere rappresentata dalla identità della residenza, quanto dal fatto che non sia legalmente ed effettivamente intervenuta la separazione e, conseguentemente, lo si possa qualificare come fiscalmente a carico.

Ciononostante i provvedimenti impugnati si fondano in primo luogo sulla perdita dello stato di disoccupazione conseguente alla ravvisata falsità nella dichiarazione relativa all’anzianità di disoccupazione, con la conseguenza che a nulla rileva, nel caso di specie, il riferimento – ancorchè erroneo – anche al diverso profilo della composizione del nucleo familiare.

In ragione di ciò, però, nonché della particolarità della materia, le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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