Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
I) La ricorrente è proprietaria nel Comune di Seregno di un fabbricato, limitrofo alla nuova costruzione realizzata dalla società T. Srl, odierna controinteressata.
Con ordinanza n. 146 del 25.6.2010, il Sindaco del Comune di Seregno ha ordinato di innalzare o spostare i camini a distanza conforme a quanto previsto dal Regolamento e comunque fuori dalla zona di reflusso, nonché di effettuare una verifica al fine di ottenere la dichiarazione di conformità ex L. 46/90 degli impianti termici.
Avverso detta ordinanza, la ricorrente ha presentato il presente ricorso, facendo valere le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione degli artt 50 e 54 D. lvo 267/2000 TUEL in relazione al principio di tipicità, dal momento che manca il requisito del pericolo imminente;
2) violazione della L. 241/90; eccesso di potere per travisamento dei fatti, sommarietà, inadeguatezza dell’istruttoria; erronea valutazione dei presupposti, disparità di trattamento;
3) violazione e falsa applicazione del Regolamento di igiene;
4) eccesso di potere per sproporzione, sviamento, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento; illegittima compressione dei diritti di proprietà:
5) violazione e falsa applicazione dell’art 3 L. 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione Comunale intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 1177 del 4 novembre 2005 la domanda di sospensione del provvedimento veniva accolta, limitatamente al "solo ordine di innalzare o di spostare i camini, trattandosi di una misura cautelativa comunque sproporzionata rispetto alle esigenze di prevenzione invocate genericamente dall’Amministrazione Sanitaria".
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011 il ricorso veniva trattenuto dal Collegio per la decisione.
II) L’eccezione di inammissibilità del ricorso relativa alla mancata notifica all’Avvocatura di Stato è infondata, in quanto il ricorso è stato proposto solo per l’annullamento del provvedimento, mentre l’obbligo di notifica al Ministero dell’interno presso l’Avvocatura dello Stato sussiste solo nel caso di contemporanea o successiva azione risarcitoria, affinché lo Stato non venga chiamato a rispondere dei danni senza aver potuto tempestivamente difendersi (in tal senso T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 09 aprile 2009, n.124).
Altresì infondata anche la seconda eccezione di carenza di interesse, poiché, come si vedrà nel prosieguo della decisione, l’ordinanza impone degli obblighi ancora attuali.
III) Il ricorso è fondato nella parte in cui viene ordinato l’innalzamento dei camini.
Il provvedimento riporta imprecisi riferimenti normativi, ma stante il contenuto, ben può essere qualificato come ordinanza extra ordinem, ed è finalizzato alla tutela della salute, sebbene imponga la realizzazione di opere edilizie relative ai camini.
L’ordinanza è illegittima in quanto emanata a seguito di una istruttoria superficiale: l’ ordine è stato disposto infatti a seguito di un sopralluogo effettuato in data 13.4.2010, in cui il personale tecnico si è limitato "a quanto accertabile visivamente".
Inoltre si fa riferimento ad una generica necessità di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo, senza tuttavia alcuna prova sulla sussistenza di quella eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, cui deve farsi fronte con il potere di ordinanza extra ordinem, non essendo sufficiente che sussista l’urgenza di provvedere, ma essendo richiesto che si tratti di una situazione eccezionale, che non può sussistere tra l’altro, laddove le circostanze da cui deriva la situazione dannosa abbia carattere permanente, giacché la nozione stessa di eccezionalità richiama l’idea di imprevedibilità di una situazione.
Per tale ragione il provvedimento impugnato è illegittimo nella parte in cui ordina l’innalzamento dei camini.
IV) Per quanto attiene invece l’ordine di effettuare la verifica degli impianti, si deve premettere che parte ricorrente afferma di aver effettuato tale operazione di verifica, producendo la relativa certificazione (doc. n.9).
Poiché tuttavia la difesa dell’Amministrazione si è opposta alla produzione di detto documento, in quanto tardivo, il Collegio non può prenderlo in considerazione, con la conseguenza che tale adempimento deve essere ritenuto a tutt’oggi non ancora effettuato.
Pertanto va respinta l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse sollevata dalla difesa del Comune e devono essere esaminate le censure articolate avverso l’ordine, che, ad avviso del Collegio, vanno respinte.
Infatti la verifica di cui alla L. 46/1990 è finalizzata ad attestare l’idoneità della caldaia ed è stata disposta a fronte di emissioni fumose provenienti dal fabbricato della ricorrente, emissioni che, se non giustificano un obbligo di opere edilizie di particolare rilevanza, quale lo spostamento di camini, ben possono portare ad ordinare un controllo sugli impianti, tra l’altro obbligatorio per qualsiasi proprietario di immobile.
Vanno quindi respinti i motivi articolati avverso l’ordine di eseguire la verifica degli impianti, in quanto detto ordine non risulta sproporzionato rispetto alla esigenza di prevenzione e di tutela della salute, né impone un eccessivo sacrificio alla proprietà, trattandosi, come detto, di una certificazione di cui il proprietario dell’impianto deve essere in possesso.
IV) Per le ragioni sopra dette, il ricorso va in parte accolto, con conseguente annullamento del provvedimento nella parte in cui ordina l’innalzamento dei camini.
Va respinto per il resto.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza nella parte in cui dispone di innalzare e spostare i camini a distanza conforme al Regolamento d’Igiene; lo respinge per il resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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