Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza del 22.3.2010 la 1 Sezione della Corte d’Appello di Napoli in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 18.5.2006 dichiarava non doversi procedere nei confronti di E.C. in ordine al reato di detenzione e porto in luogo pubblico di materiale esplosivo perchè estinto per intervenuta prescrizione e, concesse le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti lo condannava per il reato di estorsione continuata alla pena di anni 3 mesi 6 di recl. ed Euro 1220,00 di multa.
Ricorre per cassazione il difensori dell’imputato contestando che la sentenza impugnata:
1. è stata emessa in violazione di legge in relazione all’art. 603 c.p.p. per mancata rinnovazione del dibattimento per un nuovo esame delle parti lese.
2. indica una erronea data del fatto reato (sino a (OMISSIS)) quando l’ultimo atto di rilevanza penale risale alla notte del (OMISSIS).
3. è illogica, contraddittoria e ha travisato il fatto che deve essere attribuito esclusivamente al defunto E.A., al di fuori di ogni attività dell’imputato, figlio di quest’ultimo.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 603 c.p.p. lamentando la mancata rinnovazione del dibattimento per un nuovo esame delle parti lese.
Il motivo è manifestamente infondato.
Nel caso in esame la decisione istruttoria del giudice di appello è censurabile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), sotto il solo profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, come risultante dal testo (Cass., sez. 6A, 30 Aprile 2003, n. 26713).
Sotto questo profilo, occorre peraltro che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del processo (Cass., sez. 2A, 17 maggio 2001, n. 49587). La Corte territoriale ha dato conto dell’esaustività delle prove e dunque della superfluità della riapertura del dibattimento, che è istituto eccezionale;legato al presupposto rigoroso dell’impossibilità di decidere allo stato degli atti ( art. 603 c.p.p., comma 1) (cfr. N. 34643/08 N. 10858 del 1996 Rv. 207067, N. 6924 del 2001 Rv. 218279, N. 26713 del 2003 Rv.
227706, N. 44313 del 2005 Rv. 232772, N. 4675 del 2006 Rv. 235654).
Tale valutazione è di merito e la motivazione può essere implicita (v. Cass. Sez. 5 sent. n. 6379 del 17.3.1999 dep. 21.5.1999 rv 213403; Cass. n. 8891/2000 Rv 217209: "in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito – con i motivi di impugnazione – di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell’uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità.
Manifestamente infondato sono anche il secondo e il terzo motivo di ricorso Con il secondo motivo il ricorrente contesta, senza fornire alcuna indicazione specifica, la data di commissione del reato sostenendo che l’ultimo atto di rilevanza penale risalirebbe alla notte del (OMISSIS).
Sul punto non può che richiamarsi la motivazione della sentenza impugnata dove si legge" sintomatico della partecipazione ai fatti dell’imputato è l’episodio dell’attentato dinamitardo del (OMISSIS).
Il terzo motivo investe una censura in fatto non azionabile in questa sede.
Lamenta il ricorrente un vizio di motivazione. Sul punto va ricordato che anche alla luce del nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, non è consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. La previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal "testo" del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purchè specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti del giudice di legittimità, il quale è tuttora giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto. In questa prospettiva il richiamo alla possibilità di apprezzarne i vizi anche attraverso gli "atti del processo" rappresenta solo il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova", in virtù del quale la Corte, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato preso in esame, senza travisamenti, all’interno della decisione.
In altri termini si può parlare di travisamento della prova nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. Non spetta invece alla Corte di cassazione "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacchè attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano o, per converso, se ne esistano altri inopinatamente e ingiustamente trascurati o fraintesi. In sintesi: non c’è spazio per una rinnovata considerazione della valenza attribuita ad una determinata deposizione testimoniale, mentre potrebbero farsi valere: la mancata considerazione di una deposizione testimoniale di segno opposto esistente in atti ma non considerata dal giudice ovvero la valenza ingiustamente attribuita ad una deposizione testimoniale inesistente o avente un contenuto opposto a quello recepito dal giudicante (cfr. tra le tante: Cass. Sez. 2 n. 38915/07; Cass. Sez. 4 n. 35683/07;
Cass. Sez. 4 n. 15556/08; Cass. Sez. 6 n. 18491/10).
Ciò detto la censura del ricorrente si appalesa manifestamente infondata perchè l’ E., sotto il profilo del vizio di motivazione, sollecita alla Corte una diversa lettura dei dati di fatto non consentita in questa sede. Il giudizio di cassazione, rimane infatti sempre un giudizio di legittimità, nel quale rimane esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione (cui deve limitarsi la Corte di cassazione) possa essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
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