Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
M.S., tramite il difensore, parte civile nel procedimento penale n. 5654/2000 Rgnr, propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza 22.5.2009 con la quale la Corte d’Appello di Reggio Calabria, in riforma della decisione 24.5.2006 del Giudice monocratico della stessa città, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli imputati appellanti in ordine ai reati loro ascritti essendo intervenuta la prescrizione, contestualmente revocando le statuizioni civili disposte dal giudice di prime cure.
La parte ricorrente richiede l’annullamento del provvedimento impugnato denunciando il vizio di motivazione in ordine alla revoca delle statuizioni civili ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Il ricorso è fondato e va accolto.
L’art. 578 c.p.p. prevede che nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, il giudice dell’Appello decida comunque ai soli effetti civili, sulla impugnazione proposta in riferimento alle disposizioni e ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
In tale ambito il giudice del merito deve quindi con motivazione adeguata rendere conto delle ragioni per le quali ritiene di accogliere, modificare o revocare le relative statuizioni.
Nel caso in esame la Corte di Reggio Calabria, dopo avere valutato che doveva essere pronunciata la estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, ha disposto, nell’ultima parte del dispositivo della decisione, la revoca delle statuizioni civili, senza peraltro che, nel corpo della succinta motivazione della sentenza, abbia indicato i motivi di fatto o di diritto idonei a giustificare la determinazione assunta. La sentenza pertanto è viziata per carenza di motivazione di uno dei punti essenziali.
La decisione della Corte va quindi annullata, ma solo limitatamente alla parte relativa alla revoca delle statuizioni civili, dovendosi quindi disporre ai sensi dell’art. 622 c.p.p..
P.Q.M.
Visto l’art. 622 c.p.p., annulla la impugnata sentenza limitatamente alla revoca delle statuizioni civili e rinvia al giudice civile di Reggio Calabria competente per valore in grado di appello.
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