Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-03-2011) 05-04-2011, n. 13624

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. In data 21 febbraio 2011 il Ministero della Giustizia ha chiesto che fosse determinata, ai sensi dell’art. 724 c.p.p., comma 1-bis, la Corte d’appello competente ad eseguire una rogatoria chiesta dall’Autorità giudiziaria croata nell’ambito del procedimento penale a carico di B.D., avviato dalla Procura della Repubblica di Croazia, Ufficio per la lotta contro la corruzione e criminalità organizzata, in relazione al reato previsto dall’art. 337 c.p. croato.

2. La domanda sollecita lo svolgimento di indagini con l’audizione di testi cittadini italiani, residenti in località ricadenti nei distretti delle Corti d’appello di Ancona, Bari e Salerno.
Motivi della decisione

1. Ricorrono le condizioni richieste dall’art. 724 c.p.p., comma 1- bis, poichè la rogatoria riguarda atti che devono essere eseguiti in più distretti di Corti d’appello.

Deve, pertanto, farsi luogo alla determinazione della Corte d’appello competente.

2. Nella valutazione comparativa tra le attività commesse, da eseguirsi nei diversi distretti, appare opportuno designare, tenuto anche conto dei parametri di cui all’art. 724 c.p.p., comma 2, la Corte d’Appello di Ancona quale ufficio giudiziario che potrà più agevolmente procedere agli incombenti istruttori richiesti, anche delegando l’esecuzione di singoli atti ex art. 725 cod. proc. pen..

3. La presente decisione deve essere comunicata, ai sensi del richiamato art. 724 c.p.p., comma 1-bis, al Ministero della Giustizia.
P.Q.M.

Determina la competenza della Corte d’appello di Ancona, cui dispone trasmettersi gli atti.

Si comunichi al Ministero della Giustizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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