Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 07-07-2010, n. 16109 PREVIDENZA SOCIALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso del 14.7.2000 C.B. proponeva opposizione all’ordinanza ingiunzione notificata il 20.6.2000 con la quale l’Inps gli aveva intimato il pagamento di L. 2.701.000 a titolo di sanzione amministrativa per omissione contributiva. Con successivo ricorso dei 15.01.2001 il sig. C. proponeva opposizione alla cartella esattoriale notificata il 10.01.2001 con la quale la Equitalia Get s.p.a., concessionaria per la riscossione, gli aveva intimato di pagare all’INPS la somma di L. 75.924.067 per contributi dovuti nel periodo febbraio 1994/febbraio 1996. Entrambi i provvedimenti impugnati facevano riferimento ad un verbale dell’Ispettorato del Lavoro ed al rapporto di lavoro subordinato del sig. G.D., utilizzato come manovale nell’impresa edile dell’opponente.

Il Tribunale di Pisa, riuniti i ricorsi, respingeva le opposizioni. L’appello proposto dal C. veniva respinto dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza depositata il 20.01.2009. Avverso quest’ultima sentenza il C. ha proposto ricorso con due motivi con i quali ha denunciato: 1) violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 6 e della L. n. 212 del 2000, art. 7 e difetto di motivazione, poichè gli atti impugnati, e in particolare la cartella esattoriale, non contenevano i dati indispensabili per l’identificazione del verbale ispettivo sul quale erano fondati, nè la data di notifica del medesimo; 2) violazione degli artt. 246, 116 c.p.c. e art. 2730 c.c., poichè il giudice di merito ha fondato il suo convincimento sulla deposizione testimoniale di G.D. che era incapace a deporre per avere un interesse che giustificava la sua partecipazione al giudizio.

Equitalia Cerit s.p.a. ha resistito con controricorso, che peraltro non risulta notificato alla controparte, sicchè non può ritenersi utile per la costituzione in giudizio. L’inps ha depositato procura. Il ricorrente ha presentato memoria.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al primo motivo di ricorso, si osserva che le norme invocate dal ricorrente (L. n. 212 del 2000, art. 7 (c.d. statuto del contribuente), D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 6 e D.M. n. 321 del 1999) attengono al procedimento di riscossione delle imposte dirette e non sono direttamente applicabili all’ordinario processo di cognizione originato dall’opposizione alla cartella esattoriale per il pagamento di contributi previdenziali. Infatti solo nel procedimento amministrativo di riscossione delle imposte dirette la notifica dell’avviso di accertamento delle maggiori imposte pretese dall’erario costituisce atto presupposto all’iscrizione a ruolo ed alla successiva emissione della cartella esattoriale. Nel procedimento di verifica dei crediti contributivi il verbale ispettivo (se ispezione vi è stata) è normalmente sottoscritto dal datore di lavoro controllato e non deve essere necessariamente notificato successivamente. Nè il ricorrente può lamentare di aver subito una violazione dei diritti di difesa; la Corte territoriale ha correttamente rilevato che il C. non poteva avere dubbi sulla inerenza dei due provvedimenti impugnati al rapporto di lavoro subordinato svolto dal sig. G.D., motivo per cui i suoi diritti di difesa non sono stati affatto limitati dal generico riferimento al verbale ispettivo contenuto nella motivazione degli atti impugnati.

Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato. La decisione della Corte fiorentina non è meritevole di censura per il solo fatto di essere basata sulla deposizione testimoniale del G.D., che ha confermato in giudizio le dichiarazioni a suo tempo rese all’ispettore del lavoro. Non risulta dal ricorso, nè è stato dedotto, infatti, che il C. abbia fatto tempestivamente opposizione alla richiesta dell’Inps di sentire il Gaetano come teste, sicchè la censura qui sollevata di incapacità del teste a deporre è tardiva ed inammissibile.

Per le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, poichè gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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