Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con sentenza in data 18.03.2010 la Corte d’appello di Bari integralmente confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato C.S. colpevole della contravvenzione di cui all’art. 678 c.p., fatto accertato il (OMISSIS), e così condannato lo stesso, in concorso di attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di mesi 3 di arresto ed Euro 100,00 di ammenda.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto imputato che motivava l’impugnazione deducendo: a) errata qualifica del materiale sequestrato; b) errato diniego di riapertura dell’istruttoria; c) errato diniego delle attenuanti generiche e della diminuente del fatto di lieve entità. 3. Il ricorso, manifestamente infondato in tutte le sue deduzioni, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.
Ed invero l’imputato, odierno ricorrente, si limita a riproporre in questa sede questioni già correttamente affrontate e risolte dai giudici del merito. Inammissibili, in quanto vertenti su ricostruzione in fatto, le questioni oggi ancora dedotte in ordine alla riconducibilità del materiale sequestrato alla moglie dell’imputato e circa il fatto che l’auto, su cui erano i prodotti esplodenti, non si era ancora mossa, questioni tutte sulle quali le motivazioni di merito sono adeguate ed il ricorso -di contro- quanto mai generico.
Generico ed aspecifico risulta il ricorso anche in ordine alla qualificazione del materiale esplodente sequestrato, del tutto apodittico rispetto ai termini risultanti dal verbale di sequestro.
Comunque nulla il ricorrente eccepisce in ordine al materiale classificato in quarta categoria di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 82 (Reg. al TULPS), su cui non si prevedono sottogruppi, e per cui pure non aveva licenza di trasporto. Sul punto, comunque, risulta del tutto esaustiva la motivazione dell’impugnata sentenza, anche con rimando a quella di prime cure.
Generica deve rilevarsi essere anche la doglianza circa il diniego della riapertura dell’istruttoria dibattimentale, non precisandosi in ricorso nè i termini della stessa, nè la sua eventuale rilevanza ai fini del decidere.
Del tutto infondati sono altresì i residui motivi di ricorso, contrari alle risultanze testuali: a) le attenuanti generiche risultano essere state riconosciute già in primo grado; b) il fatto di lieve entità è attenuante sconosciuta nella disciplina specifica, mentre quella di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 5 non è concedibile al di fuori dei reati previsti da tale legge, come correttamente ha rilevato la Corte territoriale.
Il ricorso, quindi, totalmente infondato, deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 3.
Ciò impedisce anche di rilevare d’ufficio – non essendo stato oggetto di impugnazione – l’evidente errore costituito dal riconoscimento (per il giudizio di equivalenza con le generiche) della recidiva in un contravvenzione, in violazione dell’art. 99 c.p., comma 1, e di porre a ciò rimedio.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso del tutto infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente C. S. al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
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