Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-01-2011) 05-04-2011, n. 13657

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza in data 21.2.2008, emessa a seguito di giudizio abbreviato, C.W. e R.D. venivano condannati alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 400 di multa ciascuno per il reato di furto aggravato di un generatore a parete sottratto il 12.2.2008 dalla centrale idroelettrica di (OMISSIS) dopo averne forzato l’accesso.

Con il ricorso presentato nell’interesse del C. si deduce violazione dell’art. 62 bis c.p. sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Con il ricorso presentato nell’interesse del R. si deduce:

1. violazione degli artt. 42, 43 e 110 c.p. e 192 c.p.p., e carenza di motivazione sul concorso dell’imputato nel reato;

2. violazione degli artt. 63, 64, 191, 192 e 350 c.p.p., in ordine alla utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie del C..
Motivi della decisione

1. Il motivo del ricorso presentato nell’interesse del R. con riguardo all’utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie del C. è infondato.

Con la sentenza impugnata l’eccezione di inutilizzabilità veniva respinta osservandosi che le dichiarazioni in esame, nelle quali il C. ammetteva l’addebito affermando di aver agito con il R., risultavano dal verbale di perquisizione ed avevano natura di dichiarazioni spontanee, come tali utilizzabili nel giudizio abbreviato.

Il ricorrente rileva che le dichiarazioni non venivano testualmente verbalizzate, essendone annotata unicamente una sintesi nel verbale di perquisizione, e comunque risultano rese in assenza di garanzie difensive.

Indiscutibile essendo quest’ultima osservazione, neppure viene tuttavia contestato il carattere spontaneo delle dichiarazioni in esame, peraltro come tali annotate nel verbale di perquisizione. Le dichiarazioni spontanee dell’imputato, inutilizzabili nella sola sede dibattimentale per espressa previsione dell’art. 350 c.p.p., comma 7, lo sono invece nelle indagini preliminari e, di conseguenza, nel giudizio abbreviato, l’opzione per il quale da parte dell’imputato comporta accettazione a fini probatori dei risultati di dette indagini (Sez. 5, n. 18064 del 19.1.2010, imp. Avietti, Rv.246865).

Ed a questi fini non rileva che tali dichiarazioni siano state verbalizzate ovvero semplicemente e sommariamente annotate, non essendo prevista a pena di inammissibilità la prima forma di documentazione e non ricorrendo alcuna ipotesi generale di inutilizzabilità ai sensi dell’art. 191 c.p.p.; il contenuto delle dichiarazioni stesse assume di conseguenza valore probatorio, nel corso delle indagini preliminari e, conseguentemente, in sede di giudizio abbreviato, anche nei confronti di soggetti diversi dal dichiarante (Sez. 1, n. 14930 del 22.1.2004, imp. Picano, Rv.2293989).

Correttamente le dichiarazioni in esame venivano pertanto ritenute utilizzabili; il ricorso deve di conseguenza, per questo aspetto, essere respinto.

2. Il motivo del ricorso presentato nell’interesse del R. con riguardo al concorso dell’imputato nel reato è anch’esso infondato.

Con la sentenza impugnata la responsabilità dell’imputato era affermata sulla base dell’essere stati gli imputati sorpresi nel pomeriggio del (OMISSIS), comune limitrofo a quello del furto, delle suindicate ammissioni del C. e delle dichiarazioni del teste S. per le quali il generatore era pesante e richiedeva per l’asportazione l’opera di due persone.

Il ricorrente rileva che tale motivazione ometteva di considerare la possibilità che il C., come dallo stesso dichiarato all’udienza del 14.1.2010, avesse incontrato il R. dopo la commissione del furto, e che in questa prospettiva la collocazione del generatore e degli attrezzi nel portabagagli dell’autovettura del C. e la mancanza di segni di maneggiamento di tali oggetti da parte del R. non consentivano di escludere che l’imputato fosse un trasportato inconsapevole.

Una volta confermata, per quanto detto in precedenza, l’utilizzabilità delle dichiarazioni del C., ed in presenza del dato incontestato della presenza del R. sull’autovettura a bordo della quale veniva ritrovata la refurtiva, l’ipotesi alternativa a quella accusatola, individuata dalla difesa nella possibilità che il R. fosse salito sul veicolo successivamente al furto ignorando la precedente condotta del C., risulta coerentemente esclusa nella motivazione della sentenza impugnata con il riferimento a quanto riferito dal coimputato sulla partecipazione del R. al furto ed al riscontro offerto a tale risultanza dalla necessità dell’opera di più persone per l’esecuzione del reato. Detta motivazione non presenta pertanto vizi logici rilevabili in questa sede; ed il ricorso deve anche sotto questo profilo essere respinto, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3. Il ricorso presentato nell’interesse del C., relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile.

Con la sentenza impugnata il diniego delle attenuanti era motivato con riferimento alla gravità del fatto, che rendeva necessaria l’opera di due persone, ed al danneggiamento dell’accesso di una centrale elettrica, osservandosi che di contro le ammissioni del C. venivano rese dopo il rinvenimento della refurtiva in possesso dell’imputato.

Il ricorrente rileva come nella motivazione sia stata omessa la valutazione dell’intero contesto della vicenda, nel quale la condotta collaborativa del C. costituisce comportamento successivo rilevante per la valutazione della gravità del fatto.

Il ricorso ripropone un tema, quello della significatività del comportamento processuale dell’imputato, già specificamente affrontato nella sentenza oggetto di gravame con il rimarcare l’irrilevanza di tale atteggiamento in quanto indotto dal rinvenimento della refurtiva in possesso del predetto. Il ricorso è pertanto generico rispetto ad una motivazione sul punto logica e coerente.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del C. e rigetta quello del R..

Condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed il C., altresì, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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