Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-07-2010, n. 16071 IMPOSTE E TASSE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento IVA, il cui giudizio dopo un esito positivo tanto in primo, quanto in secondo grado, si concludeva con la sentenza n. 5425/01 di questa Corte, che dichiarava inammissibile il ricorso originario per mancato invio all’Ufficio della copia prevista dal D.P.R. n. 636 del 1972, art. 17.

Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per revocazione. L’Amministrazione non ha notificato controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevato che non può farsi luogo alla estinzione del processo per intervenuta definizione della lite ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 avendo l’Avvocatura dello Stato depositato in atti il provvedimento di diniego di condono emesso dall’Agenzia delle Entrate di Potenza. Passando, quindi, all’esame del ricorso, lo stesso poggia su un unico motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, in quanto il giudice non avrebbe rilevato che il contribuente, contrariamente a quanto asserito, aveva inviato all’Ufficio la copia del ricorso originario, e ciò aveva fatto con la raccomandata n. (OMISSIS).

Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente rinnova in questa sede una questione che aveva in modo identico sollevato innanzi al giudice d’appello, senza che tuttavia avesse prodotto alcuna documentazione (ricevuta di spedizione e ricevuta di ritorno) che comprovasse la sua dichiarazione: il giudice d’appello aveva dato per scontato che la copia non fosse stata inviata, ma aveva ritenuto irrilevante la circostanza che, a suo avviso, non poteva dar luogo ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso. Nel giudizio di cassazione, introdotto dall’amministrazione, avverso la sentenza d’appello, il contribuente non si è costituito.

Sicchè non risultando, per la mancata produzione nel giudizio di merito della documentazione necessaria, positivamente ed incontrastabilmente stabilita la verità della spedizione della copia del ricorso all’Ufficio non può parlarsi di una fattispecie di errore revocatorie con la conseguente inammissibilità del ricorso proposto. Inoltre deve essere evidenziato, in relazione alla mancata costituzione del contribuente nel giudizio di cassazione conclusosi con la sentenza che qui si impugna, che "l’errore di fatto idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, con riferimento alle sentenze emesse dalla Corte di cassazione, deve, tra l’altro, riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte medesima esamina direttamente, senza cioè la mediazione della sentenza impugnata, con propria autonoma indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e avere quindi carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza della Cassazione, essendo dedotti errores in procedendo o profilandosi questioni processuali rilevabili ex officio, perchè se Terrore è stato causa determinante della decisione di merito, in relazione a atti o documenti che ai fini della stessa sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati, il vizio che inficia la sentenza da adito agli specifici mezzi di impugnazione esperibili contro le sentenze di merito" (Cass. n. 24860 del 2006).

Non essendo stata svolta dalla controparte alcuna utile attività difensiva non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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