Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di colpevolezza di C.D. in ordine al reato: a) di cui agli artt. 81 cpv. e 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., u.c., art. 609 septies c.p., u.c., nn. 1) e 2), a lui scritto per avere costretto, mediante minacce e violenza, le figlie, R. di anni sette e C. di anni tre, a subire atti sessuali, consistiti nel toccarle, baciarle e leccarle nelle parti intime, nello sfregare il proprio organo genitale sul corpo delle minori e nell’avere rapporti orali con la figlia R..
La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva chiesto disporsi una perizia psichiatrica, per verificare l’attendibilità delle bambine, e dedotto che l’affermazione di colpevolezza non era fondata su un apparato probatorio certo.
Era stato dedotto, in particolare, che le accuse erano fondate su dichiarazioni testimoniali indirette delle persone che avevano raccolto le confidenze delle bambine in un contesto fortemente condizionato e su circostanze di fatto equivoche ed inconferenti; che la piccola R. non aveva narrato fatti rilevanti in sede di incidente probatorio in relazione a quanto contestato in imputazione e, peraltro, le sue dichiarazioni risultavano sostanzialmente indotte dal carattere pressante delle domande formulate; che dagli accertamenti medici eseguiti dai consulenti sulle bambine, peraltro a distanza di tre anni dai fatti, non erano emersi elementi di prova idonei a dimostrare la fondatezza dell’accusa.
La sentenza, dopo aver richiamato i punti salienti della pronuncia del Tribunale, avendo rilevato che le deduzioni formulate dall’appellante avevano già formato oggetto di disamina da parte del giudice di primo grado, ha disatteso tali deduzioni, in sintesi, osservando che la genesi spontanea della notizia di reato dimostra la genuinità delle accuse; che le dichiarazioni rese dalla piccola R. in sede di incidente probatorio non risultano affatto indotte mediante domande suggestive. Sono state poi indicate le altre risultanze probatorie, costituite dalle dichiarazioni delle persone che avevano raccolto le confidenze delle bambine e dalle risultanze delle consulenze mediche eseguite, che sono state poste a fondamento dell’affermazione di colpevolezza.
La Corte territoriale ha altresì ritenuto superfluo l’espletamento della perizia psichiatrica sulle bambine chiesta dall’appellante.
La sentenza ha invece, accolto l’appello del P.M. sul punto della concessione delle attenuanti generiche all’imputato, che sono state eliminate con la conseguente rideterminazione della pena inflitta nella misura precisata in epigrafe.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Motivi della decisione
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 192 e 533 c.p.p., nonchè la manifesta illogicità della motivazione e la sua carenza in relazione alle questioni poste con l’atto di impugnazione.
Si deduce che i giudici di merito non hanno applicato le indicazioni formulate dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte in ordine al rigoroso vaglio critico ed all’approfondimento psicologico, cui deve essere improntata la valutazione delle dichiarazioni rese da minori vittime di abusi sessuali.
Si riportano, poi, frasi dette dalla piccola R. in sede di incidente probatorio per affermarne il carattere generico e inferirne la scarsa rilevanza probatoria in relazione alle accuse formulate a carico dell’imputato. Si rileva, richiamando altre risultanze probatorie, che anche le dichiarazioni rese dalla bambina, in precedenza, a varie persone sono prive di univocità in relazione agli atti sessuali che avrebbe subito; analoga valutazione viene formulata con riferimento alle risultanze delle consulenze mediche, deducendosi in particolare che i segni riscontrati sulle bambine possono essere riferiti a causali alternative e non necessariamente ad ipotesi di abuso sessuale. Conclusivamente si riportano pronunce di questa Corte in tema di valutazione della prova dei fatti di violenza sessuale in danno di soggetti minori, deducendo che i giudici di merito si sono sottratti all’osservanza dei criteri di valutazione in esse indicati.
Con il secondo mezzo di annullamento si denunciano vizi di motivazione, nonchè violazione ed errata applicazione degli artt. 196 e 603 c.p.p. con riferimento alla mancata ammissione di una perizia diretta ad accertare la capacità di testimoniare delle minori.
Si deduce che la motivazione della sentenza impugnata è carente sul punto, tenuto conto delle modalità di esecuzione e degli esiti dell’incidente probatorio, del linguaggio disarticolato della piccola R., delle oggettive condizioni di deficienza intellettiva della stessa, che imponevano un indagine tecnica per verificare in maniera oggettiva ed equilibrata le effettive condizioni psichiche della parte lesa. Il ricorso non è fondato.
E’ opportuno premettere che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, in sede di controllo di legittimità, non solo è preclusa la possibilità di sovrapporre una valutazione diversa delle risultanze processuali rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia sottoposta al giudizio di legittimità mediante il raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, (sez. un 23.6.2000, Jakani, RV 216260; sez. un 30.4.1997 n. 6402, Dessimone ed altri, RV 207944 e giurisprudenza precedente conforme).
I citati principi di diritto, peraltro, sono stati ribaditi da questa Corte anche a seguito delle modificazioni apportate all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. b).
Anche a seguito della citata novella legislativa, infatti, rimane esclusa la possibilità che la verifica della correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, sicchè il vizio di motivazione è ravvisabile solo nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste ovvero su risultanze probatorie incontestabilmente diverse da quelle reali (cfr. sez. 4, 10.10.2007 n. 35683, Servirei, RV 237652; sez. 1, 15.6.2007 n. 24667, Musimeci, RV 237207; sez. 5, 25.9.2007 n. 39048, Casavola ed altri, RV 238215). L’esame del materiale processuale previsto dalla norma non può mai comportare per la Corte di legittimità una nuova valutazione del risultato probatorio e delle sue ricadute in termini di ricostruzione del fatto e delle responsabilità, ma deve limitarsi a verificare che la sentenza impugnata non sia incorsa nel vizio di travisamento della prova.
Nè i vizi logici, che devono essere manifesti, possono essere ravvisati nel fatto che il ricorrente abbia ritenuto non soddisfacenti le argomentazioni con le quali la sentenza impugnata ha risposto ai rilievi formulati nei motivi di gravame.
Orbene, emerge con evidenza dall’esame dei numerosi rilievi contenuti nel motivo di ricorso, con i quali sono stati denunciati vizi di motivazione della sentenza impugnata, che gli stessi si esauriscono prevalentemente nella richiesta di riesame e rivalutazione del materiale probatorio con riferimento alla attendibilità delle parti lese.
Riesame del materiale probatorio che, per quanto osservato, è inammissibile in sede di legittimità.
Peraltro, nella sentenza impugnata, la cui motivazione in ogni caso è integrata da quella del giudice di primo per l’uniformità della decisione, risultano correttamente applicati i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni delle parti lese, anche minori, vittime di abusi sessuali e la Corte territoriale ha sostanzialmente esaminato tutti i rilievi dell’appellante sui punti riproposti in sede di legittimità.
La valutazione della attendibilità delle parti lese, infatti, ha formato oggetto di esaustiva motivazione nella quale è stata valorizzata la genesi spontanea e casuale della notizia degli abusi sessuali subiti dalle minori, "i caratteri di analiticità, completezza, precisione e logica coerenza che connotano la testimonianza della minore (con riferimento alla C. R.) e l’assenza di contraddizioni con il complesso delle ulteriori evidenze emerse".
La motivazione in punto di valutazione delle risultanze probatorie, inoltre, non incorre affatto nel denunciato vizio logico, costituito dal cosiddetto ragionamento circolare, che si verifica allorchè si inferisce da sintomi riferibili ad abuso, ma non di univoca interpretazione, la prova dell’esistenza di quest’ultimo e ipotizzando l’abuso si spiega la natura dei sintomi (cfr. sez. 3, 18.9.2007 n. 37147, RV 237555).
Nel caso in esame, infatti, vi è la prova diretta degli abusi sessuali, costituita dalle dichiarazioni rese dalla piccola R. in sede di incidente probatorio, la cui valutazione si sottrae al sindacato di legittimità.
In ogni caso, la valutazione dei giudici di merito risulta avere tenuto conto del linguaggio della minore e dei suoi deficit socio- culturali, di cui si da atto in sentenza; elementi che non inficiano la rilevanza probatoria della sua deposizione, in relazione all’ipotesi accusatoria, cosi come affermato sulla base di argomentazioni logiche dai giudici di merito, stante la intrinseca coerenza del narrato con le sensazioni ed emozioni descritte, di matrice sicuramente esperenziale.
Le sentenze di merito inoltre hanno evidenziato e valorizzato l’esistenza di prove indirette, di riscontro, costituite dalle dichiarazioni rese dalle minori a vari soggetti.
Sicchè le risultanze degli accertamenti medici sulle minori ben potevano essere utilizzate quale elemento di riscontro alle accuse, non essendo esse stesse fonte delle accuse.
Anche il secondo motivo di gravame è infondato.
La Corte territoriale ha correttamente applicato il disposto dell’art. 603 c.p.p., comma 1, che consente l’espletamento di nuove prove in appello solo allorchè ti giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; evenienza categoricamente esclusa dalla sentenza con riferimento alla necessità di espletare una perizia psichiatrica sulle minori.
Sul punto è stato evidenziato nella, sentenza impugnata che non sono stati rilevati segni sintomatici di matrice psichiatrica a carico delle minori persone offese e, peraltro, gli accertamenti psicologici e psicodiagnostici, cui sono state sottoposte le minori e dei quali si da ampiamente conto nelle sentenze di entrambi i gradi del giudizio, risultano adeguatamente dimostrativi della capacità delle minori, ed io particolare della piccola R., di riferire i comportamenti posti in essere nei loro confronti e della credibilità delle minori, cosi come ritenuto dai giudici di merito.
Nè, peraltro, nel motivo di ricorso, a parte le argomentazioni di merito in ordine alla attendibilità delle persone offese, vengono enunciati specifici rilievi che inficino la validità delle risultanze delle indagini specialistiche già effettuate.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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