Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-03-2011) 07-04-2011, n. 14034

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza dell’1.3.2010 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 16.11.2007, dichiarava non doversi procedere nei confronti di C.C. in ordine alle contravvenzioni ascritte ai capi a) e b) perchè estinte per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena per il residuo reato di cui all’art. 349 c.p. in mesi 4 di reclusione ed Euro 100,00 di multa.

2) Ricorre per cassazione C.C., a mezzo del difensore, denunciando con un unico motivo la violazione di legge in relazione all’art. 349 c.p..

La Corte territoriale, nel rideterminare la pena per il reato di violazione di sigilli, pur partendo dal minimo edittale in relazione alla pena detentiva, ha indicato erroneamente quella pecuniaria in Euro 100 di multa (partendo quindi da una pena di Euro 150 e non dal minimo edittale pari ad Euro 103,00). E’ evidente, pertanto, l’errore in cui sono incorsi i giudici di merito.

2.1) Con atto, depositato in data 3.8.2010, C.C. (con sottoscrizione autenticata dal difensore) dichiarava espressamente di rinunciare alla impugnazione, proposta e depositata in cancelleria dal suo difensore in data 19.5.2010. 3) Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in Euro 500,00 ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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